In seguito alla semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, prevista dal D.Lgs. 151/2015, è stato soppresso l’obbligo della tenuta del registro infortuni. Resta, comunque, l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti. Gli infortuni avvenuti in data antecedente al 23/12/2015 sono consultabili nel registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione è a carico dei datori di lavoro per i successivi 4 anni. L’INAIL, per offrire uno strumento alternativo utile ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo informatico “Cruscotto Infortuni”, accessibile agli organi preposti all’attività di vigilanza.
Con Circolare n. 45 del 30/11/2016 l’INAIL ha chiarito che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non sono inclusi tra i soggetti ammessi alla consultazione di tale applicativo informatico, per cui possono ricevere informazioni e dati sugli infortuni e sulle malattie professionali direttamente dai datori di lavoro.