ADR: nuovi criteri in vigore dal 1 luglio 2017

La Direttiva 2016/2309 della Commissione Europea del 16 dicembre 2016, adegua gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (c.d. normativa ADR), essa è stata recepita in Italia con il D.M. 12 maggio 2017, pubblicato in G.U. n. 139 del 17 giugno 2017.
L’applicazione nell’ordinamento interno avviene mediante l’art. 1 del citato decreto che apporta una serie di modifiche all’art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, ovvero il provvedimento che dà attuazione alla Dir. 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Si evidenzia quindi che a far data dal 1 luglio 2017 diventa obbligatoria a livello europeo l’applicazione dell’Accordo ADR 2017 che, in quest’edizione, reca alcune novità, tra cui – si ricordano – alcune nuove definizioni come quella di carico, scarico, container per il trasporto alla rinfusa flessibile, durata di vita, durata di progetto, temperatura di polimerizzazione auto accelerata (TPAA), tempo di tenuta; sono inoltre modificate le esenzioni per il trasporto di gas in serbatoi o bombole e per il trasporto di combustibili liquidi.