Informativa 01/19: aggiornamento normativo e scadenziario

Abolizione SISTRI e criteri su “end of waste”: novità e aggiornamenti

 

E’ stato pubblicato in G.U. il D.L. 14/12/ 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, in vigore dal 15/12/2018.

Con tale decreto-legge (che ancora deve affrontare il percorso parlamentare di conversione in legge) è prevista la soppressione dell’attuale SISTRI, con decorrenza dal 1° gennaio 2019; permane l’obbligo della tracciabilità dei rifiuti con il sistema “cartaceo” (formulari, registro c/s rifiuti, MUD), in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente (c.d. SISTRI 2.0). Risultano quindi abrogate le varie disposizioni di istituzione del SISTRI, sulle modalità di gestione di tale sistema, nonché sugli oneri dovuti da parte delle ditte iscritte al SISTRI (ex D.Lgs. 205/2010 – D.L. 101/2013 – D.L. 78/2009)

 

Inoltre, il decreto-legge non contiene le disposizioni per risolvere il problema del blocco delle autorizzazioni/rinnovi autorizzativi degli impianti di riciclo le quali autorizzano, appunto, a trasformare i rifiuti in “beni”, ovvero le cosiddette autorizzazioni “End of Waste”.

“Ad oggi i criteri nazionali ed europei “End of Waste” coprono solo alcune, limitate, categorie di rifiuti quindi se non si pone rimedio a questa lacuna normativa con una norma “ponte” che consenta alle regioni di fissarli in via provvisoria con le autorizzazioni si rischia, considerata l’emergenza impiantistica in cui ci troviamo – aggravata dai roghi sempre più frequenti – di compromettere irreparabilmente non solo il settore del riciclo, ma l’intero ciclo della gestione dei rifiuti, con gravi danni per tutta la collettività” afferma Andrea Fluttero – Presidente FISE UNICIRCULAR (Unione Imprese dell’Economia Circolare).

Si ricorda che con Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018, è stato  stabilito che i criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso” non possono essere definiti dalle Regioni, o da enti da essa delegati (p.es. Province), costituendo un precedente che ha portato al blocco di tutte le autorizzazioni, atti o provvedimenti con i quali veniva stabilita la cessazione “caso per caso” della qualifica di rifiuto per determinati materiali.
E’ emersa quindi la necessità di una modifica dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per attribuire chiaramente alle Regioni e alle Province le competenze sul rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”.

 

Avviso pubblico INAIL – ISI 2018: finanziamenti per investimenti sulla sicurezza in azienda

 

In G.U. è stato pubblicato il Comunicato INAIL con l’Avviso Pubblico ISI 2018 per l’attribuzione dei finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con Determina del Presidente INAIL n. 519 del 6/12/2018 vengono infatti approvati i criteri generali per l’attivazione della procedura per i finanziamenti alle imprese; quest’anno la somma dei fondi a disposizione risulta pari a € 369.726.206 suddivisi in n. 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari.

 

Come ogni anno INAIL intende così:

  • incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
  • incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti,
  • migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Sono destinatari dei finanziamenti le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli enti del terzo settore.
Gli assi di finanziamento risultano 5, ovvero:

  • progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – asse di finanziamento 1 (sub assi 1.1 e 1.2);
  • progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – asse di finanziamento 2;
  • progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – asse di finanziamento 3;
  • progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – asse di finanziamento 4;
  • progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli – asse di finanziamento 5 (sub assi 5.1 e 5.2).

 

Esportazione di merci imballate in Germania: nuove regole in vigore dal 01/01/2019

 

Dal 01/01/2019 è in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi (c.d. VerpackG) che andrà a sostituire l’attuale modalità di gestione sugli imballaggi (c.d. VerpackV) apportando cambiamenti significativi. Tale disposizione si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione.

Gli operatori che effettuano esportazioni di prodotti imballati nel mercato tedesco risultano già da tempo sottoposti all’obbligo di iscrizione ad un sistema “duale” per il riciclo degli imballaggi immessi sul territorio tedesco da parte di tutti gli operatori. Tale sistema è costituito da società private che operano sul territorio nazionale e che garantiscono un servizio di raccolta dei rifiuti da imballaggio; esso risulta complementare al sistema di raccolta dei rifiuti urbani prodotti a livello domestico.

 

Dal 01/01/2019 qualsiasi operatore che esporta in Germania (anche occasionalmente) merce imballata immettendo per primo sul mercato i propri prodotti, risulta soggetto a tale adempimento.

Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione e pagamento, le seguenti tipologie di imballaggi:

  • imballaggi da vendita (imballaggi primari secondo la terminologia CONAI): sono quelli destinati ad essere smaltiti dal consumatore finale; sono assimilati a questi anche quelli secondari o terziari che vengano analogamente smaltiti presso esercizi commerciali (ristoranti, negozi ove vengono consumati i beni)
  • imballaggi di servizio: imballaggi destinati ad essere riempiti nel punto vendita (es. coppette, bicchieri, piattini da asporto cibo, sacchetti per frutta, verdura, pane)
  • sovraimballaggi o imballaggi secondari (contenenti più unità singole di vendita)

Sono esclusi invece i c.d. imballaggi da trasporto; questi devono essere dichiarati dall’importatore tedesco; fanno eccezione gli imballaggi da trasporto utilizzati nelle spedizioni online a domicilio, i quali rientrano quindi nel campo di applicazione.

L’operatore italiano che intende esportare merce imballata sul territorio tedesco deve quindi:

  • stipulare un contratto finalizzato al recupero degli imballaggi che si prevedono di introdurre in Germania con una delle società “duali” attualmente presenti nel mercato
  • iscriversi al portale LUCID
  • inserire le stime degli imballaggi che si prevedono di introdurre nel territorio tedesco nell’anno successivo
  • effettuare le dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (con riallineamento rispetto ai quantitativi presunti precedentemente dichiarati)

Il portale per la registrazione obbligatoria degli operatori è denominato LUCID (www.verpackungsregister.org).

L’ente di riferimento ed organo di controllo è la Zentrale Stelle Verpackungsregister (Organo centrale del registro degli imballaggi); le sanzioni previste risultano:

  • in caso di mancata registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di € 100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
  • in caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a € 200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
  • in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a € 10.000 per singolo caso

 

Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi

In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 gennaio 2019, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.

La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura; se i contratti di fornitura del servizio di depurazione delle acque reflue industriali predisposti dall’Ente gestore della rete fognaria non hanno come riferimento il 31 gennaio, il termine per presentare tale comunicazione è il 28 febbraio 2019.

La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.

Comunicazione ENEA per ristrutturazione edilizie: novità e adempimenti per il 2019

 

È online dal 21/11/2018 il portale per la trasmissione all’ENEA delle informazioni necessarie per l’ottenimento delle detrazioni fiscali del 50% (c.d. bonus ristrutturazioni edilizie) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018.

Per gli interventi edilizi che comportano modifiche alla trasmittanza dell’edificio occorre infatti trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50%:

L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo; soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1 agosto 2018 e il 21 novembre 2018, il termine per l’invio decorre dal 21 novembre 2018 (ovvero entro il 19/02/2019).

 

La trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata seguendo i seguenti passi:

  • Registrazione degli utenti
  • Dati del Beneficiario
  • Dati dell’immobile
  • Scheda descrittiva degli interventi
  • Riepilogo
  • Trasmissione

Per il prossimo anno sono state confermate le agevolazioni fiscali per interventi edilizi, con la proroga al 31 dicembre 2019 dei vari bonus in vigore. Le detrazioni IRPEF sono da ripartire in 10 rate annuali di pari importo e coprono il 65% delle spese sostenute per lavori sulle singole unità immobiliari volti a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, migliorare l’isolamento termico dell’edificio, installare pannelli solari per produrre acqua calda, sostituire impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, sostituire scaldacqua tradizionali con scaldacqua in pompa di calore.

La detrazione è pari al 50% per alcuni tipi di intervento: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, acquisto e posa in opera di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno in classe A o con generatori alimentati da biomasse combustibili.

La spesa massima sui cui calcolare l’importo da sottoporre a detrazione è pari a 96.000 € per singola unità immobiliare; riguarda una serie di interventi, tra cui la manutenzione ordinaria (ma solo sulle parti a uso comune degli edifici) e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, opere finalizzate a ottenere risparmi energetici, installazione di fonti rinnovabili (tra cui pannelli fotovoltaici e batterie), bonifica dell’amianto.

Amianto: entro il 28/02/2019 invio della relazione annuale sulle attività svolte nel corso del 2018

 

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28 febbraio, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.

La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993 e dovrà contenere:

  • i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
  • le attività svolte e i procedimenti applicati;
  • i dati anagrafici degli addetti;
  • il carattere e la durata delle loro attività e l’esposizione all’amianto a cui sono soggetti;
  • le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
  • le misure di tutela dei lavoratori e dell’ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.

L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.

Informativa 12/18: aggiornamento normativo e scadenziario

SISTRI: prevista abolizione Ia partire dal 01/01/2019

 

ll Consiglio dei Ministri dovrebbe confermare la soppressione del SISTRI dal 01/01/2019, in base a quanto previsto dall’articolo 23 della bozza del Decreto-Legge “Semplificazioni”, in fase di pubblicazione; tale provvedimento abolisce inoltre anche i contributi da versare per la costituzione ed il funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti tramite il pagamento di un contributo annuale.

Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, previsto ed in fase di pianificazione da parte del Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, dovrà essere garantita attraverso il tradizionale sistema “cartaceo”, ovvero attraverso i formulari di identificazione rifiuti, i registri di carico e scarico rifiuti ed il MUD.

Inoltre, nella bozza di tale decreto “Semplificazioni”, verrà trattata anche la questione degli “end of waste”; l’art. 21 reintrodurrebbe infatti la possibilità per gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni di stabilire “caso per caso” i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.

 

Impianti di stoccaggio rifiuti: novità dal DL “Sicurezza”

 

Il 27/11/2018 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, di conversione del DL n. 113 del 04/10/2018, c.d. DL “Sicurezza”; fra le novità introdotte per i gestori di rifiuti l’articolo 26-bis “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Tale adempimento è richiesto allo scopo di:

“a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante”.

 

Tale piano deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a 3 anni. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza è predisposto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (si rimane in attesa della pubblicazione). E’, inoltre, previsto un piano di emergenza esterna, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, la cui redazione è affidata al prefetto, che deve provvedervi entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.

 

DPI: approvato in esame preliminare il decreto di attuazione Regolamento UE 2016/425

 

Il Consiglio dei Ministri del 20/11/2018 ha approvato in esame preliminare il decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 09/03/2016 che abroga la direttiva 89/686/CEE. Il Regolamento UE 2016/425 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Nuova Delibera dell’Albo Gestori ambientali: novità per i centri di raccolta rifiuti

 

Con Delibera n. 7 del 21/11/2018 il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali è intervenuto sulla precedente propria Delibera n. 2/2009, sostituendo all’art. 1 (requisiti per l’iscrizione) il riferimento alla precedente Delibera n. 3 del 16 luglio 1999 per quanto riguarda i requisiti del Responsabile Tecnico, per cui oggi tra i requisiti per l’iscrizione in Cat. 1 figura quello di “nominare almeno un Responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017“.

 

E’ stato quindi modificato l’Allegato 2 alla Delibera n. 2/2009, che relativamente alla formazione dispone che siano tenuti, a carico del soggetto richiedente l’iscrizione, corsi di formazione degli addetti; nello specifico, per effetto della nuova Delibera “i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell’insegnamento, ovvero in alternativa, da docenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell’attività di settore oggetto dell’insegnamento“.

 

Trasporto di merci pericolose: novità in vista per i regolamenti ADR, RID e ADN

 

Con la Direttiva UE 2018/1846 del 23/11/2018 è stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 26/11/2018, in vigore dal 27/11/2018, la Commissione UE è intervenuta sulla direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Nello specifico si ricorda che la direttiva 2008/68 si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

 

La modifica introdotta dalla direttiva sopra citata riguarda gli allegati. L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1, fanno riferimento a disposizioni stabilite negli accordi internazionali (ADR, RID, ADN) che vengono aggiornate ogni due anni; le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano, quindi, a decorrere dal 01/01/2019, con un periodo transitorio fino al 30/06/2019. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro tale termine temporale.

 

 

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati sensibili (DPIA GDPR): novità e adempimenti

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19/11/2018 e sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali, l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, di cui all’art. 35 del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR).

La valutazione d’impatto definita anche Data Protection Impact Assessment (abbreviata in DPIA) è uno dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR che prevede l’applicazione da parte del Titolare quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche allorché preveda, in particolare, l’uso di nuove tecnologie.

 

Dall’elenco pubblicato emerge che tutti coloro che nell’ambito del rapporto di lavoro trattano dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione (dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti) dovranno attivarsi per eseguire una DPIA.

 

Per chi non avesse capito esattamente di cosa si tratta e chi ne è soggetto, forse risulterà più chiaro leggere direttamente l’elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre a valutazione d’impatto, di cui si riporta un estratto:

  • trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato”.
  • trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).
  • trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.
  • trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti.

 

 

CONAI: scadenza dichiarazione mensile al 20/12/2018

 

Si ricorda che il 20/12/2018 scade il termine per l’invio della Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1 – 6.2 – 6.10), relativa al mese di Novembre 2018, da effettuare mediante la procedura online da parte dei soggetti obbligati.

Si evidenzia infine come dal 01/01/2019 entrano in vigore le nuove condizioni e modalità stabilite dal CONAI per il nuovo anno.

 

Informativa 11/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Addetti a carico e scarico di gas: nuovo decreto sulla loro formazione

 

Con Decreto del 13/09/2018 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fissato i requisiti dei formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas.

Il decreto riporta i requisiti dei soggetti formatori, degli organismi addetti alla formazione del personale addetto a carico e scarico di gas naturale e biogas, indicando i termini della verifica finale e i dettagli del programma dei corsi.

 

Nello specifico l’art. 1 indica quali sono i soggetti formatori a norma del punto 6.1 dell’allegato del decreto del Ministero dell’Interno del 03/02/2016 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8″). Per ciascun intervento formativo dovrà essere indicato un direttore nominato dall’organismo formatore; tale formazione dovrà avere una durata minima di sedici ore, una parte teorica e una pratica e un numero di discenti non superiore a venti; la durata di tale corso potrà essere ridotta della metà, nel caso i discenti siano in possesso del certificato di formazione professionale ADR. Gli attestati di frequenza dovranno essere inviati dall’organismo formatore alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco competente.

 

Lavoro intermittente e prestazioni di lavoro straordinario: nuovo interpello ministeriale

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’interpello n. 6 del 24/10/2018, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali.

In particolare, viene chiesto se in tale ipotesi sia possibile erogare unicamente il controvalore per la prestazione svolta come se si fosse in regime di orario ordinario di lavoro e non anche la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva.

 

Il ministero chiarisce che “con riferimento al campo di applicazione della disciplina in materia di orario di lavoro, si osserva che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, punto a) del citato D.lgs. n. 66/2003, è orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Tale disciplina, quindi, si applica a tutte le forme di lavoro subordinato con riferimento ai tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.

La circolare del Ministero n. 4/2005, nel fornire i primi chiarimenti e indicazioni operative con riferimento alla previgente disciplina del lavoro intermittente, aveva, da un lato, evidenziato come il legislatore non abbia imposto alcun obbligo contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa al fine di lasciare tale determinazione all’autonomia contrattuale delle parti, coerentemente con l’impostazione flessibile e modulabile della disciplina del contratto di lavoro intermittente. Dall’altro, la medesima circolare aveva ribadito a proposito del lavoro intermittente che si tratta … pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, ragione per cui la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.”.

“Alla luce del quadro normativo sopra riportato, la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.”.

 

Getto pericoloso di cose e inquinamento acque: chiarimenti e interpretazioni giurisprudenziali

 

In merito al getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), la Cassazione ha affermato che la violazione dell’art. 674 c.p. si realizza anche quando l’agente, versi in un luogo di pubblico transito cose atte a molestare od imbrattare le persone (Cass. Pen., n. 5763/2018). Nello specifico il caso in esame riguardava lo sversamento di acque maleodoranti e certamente ricche di elementi fortemente inquinanti, e come tali, fonte di evidente pericolo per la salute degli individui, nel letto di un torrente, attraverso tratti di terreno aperti al transito ed anche ad esso specificamente deputati.
In merito al danneggiamento (art. 635 del c.p.), la Cassazione aveva precisato in passato che “il danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635, comma 2, n. 1, in relazione all’art. 625, n. 7, c.p., può avere per oggetto non solo cose mobili […] ma anche cose immobili […] Nello stabilire tale aggravante per il danneggiamento, il legislatore ha avuto riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole di maggior tutela. Inoltre, tra i beni a precipua destinazione pubblica rientrano, espressamente, i fiumi, il lido del mare, la spiaggia e tutti gli altri beni elencati nell’art 822 c.c., ed è quindi stata affermata la configurabilità del delitto di danneggiamento su tali beni, con l’aggravante di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., in riferimento all’art. 625, n. 7, c.p., ribadendo che il legislatore, nello stabilire l’aggravante per il danneggiamento, ha avuto di mira non la natura mobiliare o meno del bene, ma la sua destinazione”. (Cass. Pen. n. 7150/2017).

Medico competente: comunicazioni dati allegato 3B D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

 

I medici competenti dal 1° novembre 2018 possono avviare l’inserimento, nel portale INAIL, delle comunicazioni relative all’allegato 3B (obbligo previsto dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.) riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2018. Le suddette comunicazioni saranno conservate nelle pratiche in lavorazione per eventuali modifiche e rese disponibili per l’invio alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio a decorrere dal 1° gennaio 2019. Resta l’obbligo, dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2019, di inviare i suddetti dati esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL, in applicazione dell’art. 4, c. 1 del DM 9/07/2012 e s.m.i..

 

CONAI: aggiornamento contributi ambientali e nota su borse di plastica

 

CONAI ha reso noto che dal 01/01/2019 saranno oggetto di modifica i seguenti contributi ambientali:

  • aumentano a 20 €/t i contributi per gli imballaggi in carta e cartone, a 263 €/t per gli imballaggi in plastica e a 24 €/t per il vetro.
  • diminuiscono rispettivamente a 3 €/t e a 15 €/t i contributi per gli imballaggi in acciaio e in alluminio;

Per gli imballaggi in legno è agevolato ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet nell’ambito di circuiti produttivi controllati, sia nuovi sia reimmessi al consumo; a tale scopo è diminuita la percentuale del peso del pallet da assoggettare a contributo ambientale, che passa dal 40% al 20%.

Inoltre, il CONAI ha reso disponibile una nota informativa sulle borse di plastica, che sintetizza le modifiche normative introdotte al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e chiarisce gli aspetti relativi alla commercializzazione delle borse in plastica e le informazioni obbligatorie da riportare sulle stesse borse commercializzabili.

 

 

Informativa 10/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Modalità e condizione per iscrizione Albo Gestori Ambientali: nuove circolari dal Comitato nazionale

Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha emanato due nuove circolari in materia di requisiti per l’iscrizione all’Albo Gestori; in particolare:

  • la Circolare n. 150 del 26/09/2018 riguarda un chiarimento sul requisito di capacità finanziaria previsto dal DM 120/2014 per l’iscrizione all’Albo;
  • la Circolare n. 151 del 26/09/2018 chiarisce sulla quantità annua trasportata degli appartenenti alle Sottocategorie della Categoria 1.

Nello specifico la Circolare n. 150/2018 viene ricordato come il nuovo Regolamento di cui al D.M. n. 120/2014 ha modificato quanto previsto dal precedente D.M. 406/98 in materia di dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione. In passato si richiedevano vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa e, in alternativa, l’esibizione di “referenze bancarie”; l’attuale art. 11, comma 2, del D.M. 120/2014, dispone che il requisito in questione possa essere dimostrato mediante “affidamenti bancari”. Risulta quindi l’affidamento bancario l’unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria. Si ricorda che con Delibera 3 novembre 2016 n.5, il Comitato ha fissato criteri e requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, è stato fissato esclusivamente l’affidamento rilasciato da istituti bancari come strumento comprovante le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa.
Tale nuova previsione, scrive il Comitato, deve essere applicata anche alle altre categorie d’iscrizione. Pertanto, solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari viene riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l’iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.

La Circolare n.151/2018 richiama sempre la Delibera 3 novembre 2016, n. 5 che ha individuato le sottocategorie della categoria 1 le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua e di rifiuti complessivamente gestita.
Secondo il Comitato, le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della Delibera n. 5/2016 per le attività inquadrate nelle sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.

Decreto “sicurezza”: modificato l’articolo 99 del D.Lgs. 81/08 in merito alla notifica preliminare

In Gazzetta Ufficiale n.231 del 04/10/2018 è stato pubblicato il DL 4 ottobre 2018, n. 113 – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale. Il decreto in oggetto all’articolo 26 “Monitoraggio dei cantieri” apporta una modifica all’articolo 99, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto riguarda la notifica preliminare.

Per effetto di tale decreto vengono aggiunte le parole “nonché al prefetto” al comma 1, che così risulta modificato:

“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
    b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
    c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”.

Impiego fanghi da depurazione in agricoltura: chiarimenti e novità

In attesa della conversione in legge del Decreto “Genova”, si evidenzia come nel DL 28/09/2018, n. 109 è contenuta una norma specifica in materia ambientale, in particolare sui fanghi da depurazione e sul parametro di idrocarburi da rispettare, anche con riguardo ai marker di cancerogenicità.

Nello specifico l’art.41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione” stabilisce che: al fine di superare la criticità nella gestione dei fanghi di depurazione (ed in attesa di una revisione organica e attesa della normativa in essere) continuano a valere per l’utilizzo in agricoltura, i limiti dell’Allegato IB del D.Lgs. n.99/1992 fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è pari a 1.000 mg/kg t.q..

L’art. 41 dispone che per il parametro idrocarburi C10-C40, il cui limite da rispettare, di 1000 mg/kg t.q., tale valore limite si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L contenuta nell’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

SISTRI: pubblicate le guide aggiornate sul sistema di tracciabilità dei rifiuti

In attesa di conoscere le sorti del SISTRI, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato alcuni documenti aggiornati sulle modalità di gestione del SISTRI; in particolare le nuove linee guida riguardano l’aggiornamento delle guide rapide ed i casi d’uso di trasporto intermodale e di gestione dei rifiuti. Si ricorda che fino al 31/12/2018 risulta in vigore il cosiddetto regime del “doppio binario”, con possibilità di utilizzo del sistema SISTRI o in alternativa l’impiego del “tradizionale” sistema di tracciabilità cartaceo dei rifiuti (FIR, Registro carico scarico rifiuti, MUD).

Ad oggi risultano obbligati ad essere iscritti al SISTRI i seguenti soggetti:

  • ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI 10 DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:
  • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività commerciali;
  • attività di servizio;
  • attività sanitarie;
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi.

  • ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO
  • TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI
  • GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
  • NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Si intendono per tali i soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti stessi.

  • OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
  • TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori (con più di dieci dipendenti).

L’adesione volontaria in qualità di produttore, da parte di un produttore/trasportatore dei propri rifiuti non obbligato, comporta l’iscrizione al SISTRI anche per la categoria produttore/trasportatore di rifiuti.

  • ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA

Rischio legionella: adempimenti e condizioni da rispettare

Le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, il 7 maggio 2015, prevedono l’obbligo da parte delle strutture a rischio di procedere alla valutazione del rischio da legionella e di predisporre il relativo documento di autocontrollo.

Le strutture considerate a maggior rischio sono quelle nelle quali risultano presenti impianti che comportano un moderato riscaldamento dell’acqua e la sua nebulizzazione (docce, aerosol, idromassaggi, sistemi importanti di condizionamento, saune, piscine, ecc.) o la presenza di utenti con sistema immunitario deficitario o alterato (strutture sanitarie, case di riposo, etc.).

Il rischio legionellosi dipende da diversi fattori, fra i quali si segnalano:

  • Temperatura dell’acqua compresa tra 20 e 50°C.
  • Presenza di tubazioni con flusso d’acqua minimo (tratti poco o per nulla utilizzati della rete, utilizzo saltuario delle fonti di erogazione).
  • Utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte
  • Caratteristiche e manutenzione degli impianti e dei terminali di erogazione (pulizia, disinfezione).
  • Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento a ciascun impianto (fonte di erogazione, disponibilità di nutrimento per Legionella, presenza di eventuali disinfettanti).
  • Vetustà, complessità e dimensioni dell’impianto.
  • Ampliamento o modifica d’impianto esistente (lavori di ristrutturazione).
  • Utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta.
  • Presenza e concentrazione di Legionella, evidenziata a seguito di eventuali pregressi accertamenti ambientali (campionamenti microbiologici).

La Legionella comprende bacilli Gram negativi idrofili, ciò sta a significare che colonizza ambienti acquatici sia naturali che artificiali (reti idriche, impianti di climatizzazione, fontane, etc.); seppure prediliga ambienti acquatici caldi (tra i 25°C ed i 42 °C), riesce a sopravvivere anche a temperature fredde (fino a 6°C).

La legionellosi si acquisisce per via respiratoria ed il contagio avviene tramite inalazione degli aerosol contaminato ossia con presenza di legionella. Le Legionellosi non è altro che un’infezione che può sfociare in diverse forme cliniche tutte a carico dell’apparato respiratorio (es. Febbre di Pontiac, Malattia dei Legionari, etc.).

La valutazione del rischio è necessaria per acquisire informazioni sugli impianti in termini di:

  • potenziali condizioni di proliferazione batterica al loro interno e di esposizione ad aerosol d’acqua che essi possono determinare;
  • stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti sulla salute dei lavoratori operanti nella struttura e, più in generale dei frequentatori (in particolare gli utenti esterni o gli ospiti della struttura);
  • definizione ed implementazione delle misure necessarie a mitigare il rischio, con un impegno di sforzi e risorse commisurati al potenziale impatto.

Una corretta valutazione del rischio correlato ad una struttura non può prescindere da un’accurata ispezione e conoscenza degli impianti a rischio, spesso partendo dagli schemi d’impianto aggiornati. Tale analisi ispettiva ha lo scopo di identificare i punti critici di ciascun impianto a rischio identificando quali siano i punti della rete (idrica ed aeraulica) che possano determinare un rischio per gli utenti e per i lavoratori.

I gestori di strutture ricettive devono effettuare e revisionare regolarmente la valutazione del rischio, almeno ogni 2 anni (preferibilmente ogni anno).

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.

Informativa 09/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Tempistica cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali: nuova Circolare

 

Con Circolare n. 149 del 04/09/2018 il Comitato Gestori Ambientali ha stabilito le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione. Il Comitato nazionale ha stabilito una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.
In base alla tempistica stabilita:

  • nel caso in cui le imprese restano per più di 12 mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M. 120/2014 (omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti con sospensione d’ufficio dall’Albo fino alla prova dell’effettuazione del pagamento), le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvedono entro la data del 20 ottobre a deliberare la cancellazione (ai sensi dell’art. 20, comma l, lettera f) del D.M. 120/2014), con decorrenza 15 novembre e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.
  • nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 2 novembre.

 

Approvazione nuove linee guida Regione Veneto sul riesame delle AIA relative agli allevamenti

 

La Regione Veneto con D.G.R. n. 1100 del 31/07/2018 ha approvato le nuove linee guida per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) per gli allevamenti; si sottolinea come tale D.G.R. è composta dai seguenti allegati:

  • Allegato A: Requisiti generali della domanda di riesame – Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale allevamenti
  • Allegato B: Linee guida per la presentazione della domanda di riesame – Rinnovo delle Autorizzazioni Integrate Ambientali allevamenti a seguito della pubblicazione delle BAT conclusions
  • Allegato C: Requisiti del Piano di Monitoraggio e Controllo

 

 

Trattamento rifiuti: adottate le BAT per le emissioni industriali

 

La Commissione europea con Decisione n. 2018/1147/UE del 10/08/2018 ha adottato le conclusioni sulle BAT (“migliori tecniche disponibili”) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva UE 2010/75/UE.

Esse contengono la descrizione delle tecniche, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione e di consumo associati e le indicazioni sul monitoraggio; tali indicazioni fungono da riferimento nella definizione delle condizioni stabilite dalle AIA di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tali disposizioni si applicano alle attività di: smaltimento (esclusa la discarica) o recupero di rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 Mg al giorno; smaltimento (esclusa la discarica) di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno; recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno; deposito temporaneo di rifiuti pericolosi con capacità totale superiore a 50 Mg; trattamento a gestione indipendente di acque reflue provenienti da un’installazione di cui alle attività precedenti.

 

 

Codice dei dati personali: pubblicato il Decreto di adeguamento al Regolamento europeo della Privacy

 

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 205 del 04/09/2018 il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (c.d. Regolamento GDPR 2016/679), in vigore dal 25/05/2018. Tale Decreto, in vigore a partire dal 19/09/2018, apporta numerose modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), che viene ora armonizzato alle nuove regole del Regolamento europeo.

 

Fra le novità introdotte dal Decreto sopra citato al “Codice della Privacy” (D.Lgs. n. 196/2003) si evidenziano le seguenti:

  • nuova soglia (14 anni anzichè 16 anni) a partire dalla quale il minore potrà autorizzare al trattamento dei dati personali su internet (per i minori di 14 anni occorre il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale). La modifica è contenuta nel nuovo Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione)
  • introdotte alcune nuove definizioni:

“comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
“diffusione”: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

  • In merito alle sanzioni sono state modificate alcune parti del Codice della Privacy; in particolare viene modificato l’Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori) e l’Art. 167 (Trattamento illecito di dati), punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. Viene introdotto l’Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala), punito con la reclusione da uno a sei anni. Introdotto anche l’Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala), punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

 

CONAI: adempimenti comunicazioni in scadenza al 20/10/2018

 

Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20/10/2018 è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al 3° trimestre dell’anno in corso; in particolare:

  • il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;
  • il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;
  • il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

 

Informativa 08/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE: novità in vigore dal 15/08/2018

 

Il 15/08/2018 entra in vigore l’“open scope” di applicazione del D.Lgs. 49/2014, come previsto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

A partire da tale data:

  • rimane immutata la definizione di AEE che rimangono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.
  • non vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; e non una sola parola del D.Lgs. 49/2014 viene modificata
  • le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.

Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle 10 di cui all’Allegato I del D.Lgs. 49/2014, passano alle 6 categorie dell’Allegato III.

 

Lo schema che segue (fonte: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE “APERTO” DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2014 – Maggio 2018 – Comitato di controllo e vigilanza RAEE/MATTM) tenta di visualizzare graficamente la successione dei controlli necessari per definire un prodotto come AEE oppure no.

 

1 copia

 

La direttiva individua esplicite esclusioni dal campo di applicazione per le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella definizione di AEE; nello specifico sono escluse dal campo di applicazione, ai sensi dell’articolo 3, del D.lgs. n. 49/14, le seguenti AEE:

1) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari.

2) apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

 

2

 

Modulo OT24 2019 per riduzione tariffa INAIL: nuovo modello in vista della scadenza del 28/02/2019

 

E’ stato pubblicato da INAIL il nuovo modello OT/24 che, relativamente agli interventi svolti nel corso dell’anno 2018, dovrà essere inoltrato entro il 28/02/2019.

L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto dall’azienda all’INAIL. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno, come segue:

fino a 10 lavoratori/anno – 28%
da 11 a 50 lavoratori/anno – 18%
da 51 a 200 lavoratori/anno – 10%
oltre 200 lavoratori/anno – 5%

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

I principali interventi aggiunti sono:

  • interventi per la prevenzione del rischio in ambienti sospetti di inquinamento e in ambienti confinati;
  • interventi per la prevenzione del rischio da polveri contenenti silice libera cristallina respirabile;
  • certificazione UNI ISO 45001:18.

 

Nel Modello OT24 gli interventi si presentano articolati nelle seguenti quattro sezioni:

  • Interventi di carattere generale;
  • Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
  • Interventi trasversali;
  • Interventi settoriali generali;
  • Interventi settoriali.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

 

SISTRI: aggiornamento istruzioni per adempimenti aziendali

 

E’ stato reso disponibile recentemente (dal 28/07/2018) la versione aggiornata della guida di supporto per l’applicativo “Gestione Azienda” di SISTRI, attraverso il quale l’utente può effettuare visualizzazioni, variazioni, richieste e geolocalizzazioni.

L’aggiornamento di tale guida si propone di fornire utili indicazioni per poter effettuare in autonomia operazioni di visualizzazione (report iscrizioni, pagamenti, anagrafica, ecc.), di variazioni anagrafiche, richieste (cancellazioni, trasferimenti, duplicazioni di dispositivi USB e di black box), nonché la geolocalizzazione di sede e unità locali.

 

Norme UNI EN ISO 9001 e 14000: entro il 15/09/2018 obbligo di adeguamento alle nuove edizioni 2015

 

Si ricorda che entro il 15/09/2018, le imprese certificate secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 sono chiamate ad adeguare la propria certificazione alle edizioni 2015 delle due norme in oggetto.

Le aziende che effettuano audit di sorveglianza o rinnovo senza allinearsi ai nuovi standard, incorrerebbero in costi maggiori, perché obbligate a rifare un audit di adeguamento alla versione 2015 entro il 15/09/2018.

 

La ISO 9001:2015 è una norma internazionale, recepita in Italia dall’UNI, che fissa i requisiti standard di un sistema di gestione per la qualità. La UNI EN ISO 9001 si base sulla ricerca di un miglioramento continuo. Tra gli elementi innovativi della UNI EN ISO 9001 si segnala: maggiore motivazione e coinvolgimento del top management, anche attraverso l’introduzione del concetto di rischio – Risk Based Thinking – e dell’analisi del contesto; il rafforzamento del focus sul cliente; una maggior efficienza organizzativa; più enfasi sul raggiungimento dei risultati; il potenziamento dell’approccio volto al miglioramento continuo; una miglior applicabilità della norma alle imprese che erogano servizi.

Anche la ISO 14001:2015 è una norma internazionale, recepita in Italia dall’UNI, che fissa i requisiti standard di un sistema di gestione ambientale. La nuova edizione UNI EN ISO 14001 sottolinea l’analisi del ciclo di vita – Lifecycle Thinking – per la certificazione del sistema di gestione, prendendo in considerazione le conseguenze economiche, ambientali e sociali di un prodotto o di un processo, nell’arco del suo intero ciclo di vita.

Le imprese certificate UNI EN ISO 14001:2015 dimostrano il proprio impegno al fine di salvaguardare l’ambiente e migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.

 

Sicurezza nelle pubbliche manifestazioni: nuova Circolare esplicativa

 

In data 18/07/2018 è stata pubblicata la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, contenente le nuove Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

“A distanza di quasi un anno dall’emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e dal confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali.”

Le precedenti linee di indirizzo cui la Direttiva fa riferimento sono contenute nella Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno Morcone 28/07/2017 Direttiva sulle manifestazioni pubbliche – Sicurezza integrata per la security e la safety. Linee guida, che a sua volta faceva seguito a due circolari, a firma rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, emanate a margine dell’incidente occorso in occasione della finale di Champions League del giugno 2017.

 

 

I punti critici evidenziati dai vari Enti locali e dal mondo dell’associazionismo erano rivolti in particolare a:

  • i metodi di classificazione del rischio delle pubbliche manifestazioni
  • gli aspetti tecnici di progettazione delle pubbliche manifestazioni
  • le misure adeguate alla gestione delle emergenze
  • l’organizzazione, la definizione dei ruoli e l’individuazione delle procedure di sicurezza atte a limitare i danni in caso di emergenza

La nuova circolare per la sicurezza nelle pubbliche manifestazioni introduce un approccio più flessibile alla gestione del rischio, una parametrazione delle misure di safety e security meno costosa rispetto alle “vulnerabilità”.

Tale Circolare contiene allegata una Linea Guida che riporta le misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità e vanno a sostituire le linee guida allegate alla precedente Circolare Morcone del 28/07/2017.

 

Informativa 07/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo Gestori Ambientali: modulistica per iscrizione in cat. 4-BIS e istituzione nuova cat. 2-TER

 

Dopo la Delibera dell’Albo Gestori Ambientali n. 2 del 24/04/2018 con la quale si individuava la sotto categoria 4-bis, con una nuova Deliberazione n. 3 del 04/06/2018 vengono comunicati dall’Albo i modelli per il rilascio del provvedimento di diniego e di iscrizione a tale categoria.

Infine, con Deliberazione n. 4 del 04/06/2018 il Comitato nazionale ha individuato i criteri ed i requisiti per l’iscrizione alla nuova sotto categoria 2 ter, rivolta ad associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.
Ai sensi dell’art.3 della Deliberazione n. 4/2018 le associazioni ed enti possono raccogliere e trasportare, per non più di 4 giornate all’interno dell’anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate, specifiche tipologie di rifiuti urbani non pericolosi dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi, ovvero:
-imballaggi metallici;

-metalli;
-rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo).

La procedura di iscrizione indicata all’art.4 della Delibera sopra citata richiede ad associazioni/enti religiosi di presentare una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, redatta secondo il modello riportato in allegato “A” alla Deliberazione stessa. La Sezione regionale o provinciale procederà entro 30 giorni a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ed è la stessa a verificare poi l’eventuale mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti o disporre il divieto e la prosecuzione dell’attività.
L’iscrizione è subordinata alla pagamento di un diritto annuale pari a € 50,00 e va rinnovata ogni 5 anni.

 

Sicurezza sul lavoro: aumento delle sanzioni per le imprese

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – ha rivalutato gli importi delle sanzioni da applicare nel caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; dal 01/07/2018 infatti le ammende per le contravvenzioni e le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate dell’1,9%. L’INL ha evidenziato che non sono previsti arrotondamenti e che l’aumento si applica esclusivamente alle sanzioni accertate ed irrogate per le violazioni commesse successivamente al 01/07/2018.

 

Le sanzioni previste per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siano esse ammende previste per le contravvenzioni o sanzioni amministrative pecuniarie, devono essere aggiornate ogni 5 anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore (legge n. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013).

Considerata l’istituzione dell’INL con conseguente soppressione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva, l’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che il provvedimento di aggiornamento potesse essere adottato dall’Ispettorato stesso.

 

CONAI: adempimenti in scadenza al 20 luglio e novità per i commercianti di imballaggi vuoti

 

Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20 luglio p.v. è necessario comunicare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al 2° trimestre dell’anno in corso ed in particolare:

– il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;

– il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;

– il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;

– il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

 

Infine, si sottolinea che con Circolare CONAI del 25/06/2018 sono state introdotte importanti novità riguardanti l’applicazione del Contributo ambientale CONAI per i commercianti di imballaggi vuoti, in vigore a partire dal 01/01/2019.

 

End of waste: nuovo regolamento per il conglomerato bituminoso

 

Il Ministero dell’Ambiente con DM 28/03/2018 n. 69, pubblicato in Gazzetta in data 18/06/2018, ha definito i criteri e le procedure affinchè il conglomerato bituminoso derivante dalla fresatura a freddo dell’asfalto o da operazioni di scavo di pavimentazioni in asfalto, possa rientrare nella materia dei c.d. “end of waste”, cessando la qualifica di rifiuto e uscendo dalla relativa disciplina.

 

I criteri indicati nel regolamento, dovranno essere dimostrati dal produttore mediante specifica autocertificazione attestante il rispetto di tutte le condizioni e requisiti richiesti dalla normativa affinchè il prodotto finale possa essere definito “granulato di conglomerato bituminoso”. I produttori di granulato di conglomerato bituminoso, dovranno entro il 31/10/2018, provvedere all’aggiornamento delle loro autorizzazioni/comunicazioni al trattamento di rifiuti in modo da adeguarle a quanto sopra per poter fruire del regime degli “end of waste”. In attesa di tale aggiornamento, potranno comunque attestarne la conformità ai requisiti di legge mediante specifica dichiarazione di conformità.

 

Sicurezza sul lavoro: nuovi interpelli del Ministero

 

Sono state pubblicate dal Ministero del Lavoro e indicate dalla Commissione del 14/06/2018 alcune riposte a quesiti riguardanti la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

 

In particolare, gli interpelli pubblicati riguardano:

  • Interpello n. 5/2018 – “Modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza”:

utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”;

  • Interpello n. 4/2018 – “Applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”:

“se nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.

 

Pacchetto “economia circolare”: pubblicate nuove direttive sui rifiuti

 

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 14/06/2018 sono state pubblicate le seguenti Direttive sui rifiuti:

  • Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
  • Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
  • Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

 

Gli stati membri dovranno recepire le modifiche introdotte dalle nuove direttive entro il 05/07/2020. Le direttive s’inseriscono nel cosiddetto “Pacchetto economia circolare” ed hanno tra i principali obiettivi l’aumento del riutilizzo e del riciclaggio e la riduzione della produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento in discarica.

 

Attribuzione classe di pericolo dei rifiuti HP14: novità in vigore dal 05/07/2018

 

Dal 05/07/2018 sono in vigore le nuove di condizioni ed i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti prodotti, stabiliti dal Regolamento UE 997/2017.

Tale regolamento modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”; esso definisce i criteri comunitari stabiliti per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 superando di fatto le disposizioni relative all’assegnazione di tale caratteristica di pericolo contenuta nel Regolamento UE 1357/2014.

 

Si sottolinea come in ambito nazionale, il D.Lgs. 78/2015, stabilisce all’art. 7 comma 9-ter che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP 14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

In base alle modifiche introdotte, la caratteristica di pericolo HP 14 si applica ai rifiuti che:

  • contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strado di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idrofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc…)
  • contengono una o più sostanze classificate con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1 %
  • contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411 e H412 ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411
  • contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411, H412 e H413.

 

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.

 

Informativa 12-2017: aggiornamento normativo e scadenziario

Materiali di riporto oggetto di escavazione: chiarimenti su test di cessione

Il Ministero dell’Ambiente con Circolare n. 15786 del 10/11/2017 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei “materiali di riporto” ed all’impiego di tali materiali, alla luce dell’entrata in vigore del recente regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017).

La Circolare chiarisce che i materiali di riporto nella gestione come sottoprodotti devono essere sottoposti:

  • alla verifica di conformità ai valori limite di cui alla Tab. 2 – Allegato V – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite test di cessione;
  • alla verifica di non contaminazione mediante confronto con i limiti di cui alla Tab. 1 – Allegato V – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite analisi chimica di laboratorio, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica dell’area oggetto di escavazione.

La quantificazione della frazione antropica risulta obbligatoria solamente nella gestione di tali materiali come sottoprodotti.

La Circolare fornisce inoltre alcuni chiarimenti su “matrici materiali di riporto”; l’art. 4, comma 3 del DPR 120/2017 relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti stabilisce che:

  • nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo quanto disposto dall’Allegato 10 del medesimo DPR
  • oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), il citato articolo 4, comma 3, è previsto che le matrici materiali di riporto siano sottoposte a test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui all’Allegato 3 del DM 5/02/1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2 – Allegato V – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L’articolo 24, comma 1, del nuovo DPR 120/2017 relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come non rifiuti, (ricadendo quindi all’interno dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce che le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, devono essere utilizzate nel sito di produzione. Inoltre, la non contaminazione deve essere verificata ai sensi dell’Allegato 4 dello stesso DPR “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali”.

 

31/12/2017: scadenze per adempimenti sulla sicurezza aziendale

Di seguito si riportano principali scadenze e adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. per quanto concerne la gestione della sicurezza in azienda:

  • il Medico competente aziendale, in base a quanto stabilito dall’art. 25 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve effettuate almeno una visita annuale presso gli ambienti di lavoro (salvo diversa periodicità indicata nel DVR);
  • in base a quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nelle aziende con più di 15 addetti è d’obbligo eseguire almeno una riunione periodica annuale, coinvolgendo le principali figure del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, finalizzata alla verifica dell’andamento della sorveglianza sanitaria e di eventuali episodi infortunistici accaduti e pianificando/programmando la formazione aziendale ed eventuali aggiornamenti della valutazione dei rischi;
  • nelle aziende ove, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10/03/98, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno. Il piano di emergenza è obbligatorio per tutte le attività con almeno 10 lavoratori e per tutte le attività soggette al controllo da parte dei Comandi dei VVFF ai sensi del DPR 151/2011.
  • si ricorda che i lavoratori e preposti formati in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 devono effettuare l’aggiornamento della formazione entro 5 anni dal primo conseguimento;
  • l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) aziendale, in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve effettuare un aggiornamento periodico annuale della propria formazione in funzione del numero di addetti della ditta di appartenenza;
  • l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), in base a quanto previsto dagli artt. 32-34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016, deve effettuare un aggiornamento periodico entro 5 anni dal primo conseguimento;
  • la formazione degli addetti al primo soccorso in azienda, in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 388/2003, devono effettuare un aggiornamento periodico ogni 3 anni in base alla tipologia di azienda di appartenenza;
  • per la formazione degli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in azienda, in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dal D.M. 10/03/98 e dalla Circolare VVFF prot. 12653 del 23/02/11, è consigliato un aggiornamento periodico ogni 3 anni, in funzione del livello di rischio incendio dell’azienda di appartenenza;

infine si evidenzia come la formazione degli addetti all’utilizzo delle attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che hanno svolto la formazione ed addestramento secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni 22/02/2012, devono effettuare un aggiornamento periodico entro 5 anni dal primo conseguimento.

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovi requisiti e verifiche obbligatorie per i Responsabili Tecnici

Il 30 maggio 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato due Delibere (n. 6/2017 e n. 7/2017) le quali, alla luce di quanto disposto dal DM 120/2014, modificano radicalmente i requisiti e la formazione dei Responsabili Tecnici delle ditte iscritte all’Albo Gestori ambientali.

Le nuove regole prevedono, fra l’altro, che il Responsabile Tecnico debba attestare la propria formazione mediante una verifica iniziale della preparazione e, con cadenza quinquennale, mediante delle verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Tali condizioni sono entrate in vigore dal 16/10/2017; in modo transitorio i responsabili tecnici delle imprese ed enti iscritti a tale data potranno continuare a svolgere la propria attività, salvo variazioni di classe dell’iscrizioni all’Albo, fino al 16/10/2022.

La verifica, che diverrà uno dei requisiti comuni a tutte le categorie e le classi dell’Albo, interessa non solo i nuovi responsabili tecnici, ma anche quelli che già lo sono alla data di entrata in vigore delle deliberazioni sopra richiamate (per il Veneto la prima data fissata per svolgere tali verifiche è il 19/12/2017). Le stesse delibere modificano anche radicalmente i restanti requisiti che concorrono a determinare l’idoneità del Responsabile tecnico che, come noto, si differenziano a seconda dell’attività svolta dall’impresa e della classe dimensionale, e che definiscono funzioni e doveri.

 

OT24 per riduzione tariffa INAIL: scadenza realizzazione interventi 31/12/2017

L’INAIL applica una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, integrativi a quelli previsti dalla normativa in materia; per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT24).

La domanda deve essere compilata e inoltrata all’INAIL, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT24 2018”, entro il termine del 28 febbraio 2018, per gli interventi applicati in azienda entro l’anno solare in corso (entro il 31/12/2017).

 

Legge “Europea” 2017: novità in campo ambientale

In data 20/11/2017 è stata pubblicata la Legge n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (GU Serie Generale n.277 del 27-11-2017), in vigore dal 12/12/2017. Essa si compone di 30 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Per quanto riguarda le novità in campo ambientale l’art. 16 della Legge sopracitata, con riferimento al monitoraggio dello stato delle acque, integra le disposizioni, dettate dall’art. 78-sexies del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque – al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee – onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda inoltre i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane in aree sensibili (art. 17), la Legge stabilisce che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell’impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall’agglomerato urbano. Viene escluso che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio.

Infine per quanto riguarda le emissioni industriali e AIA (art. 18) vengono modificati in più punti le norme che, nell’ambito del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in particolare le modifiche operate investono quattro gruppi diversi di disposizioni:

  • la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), dettata dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione, contenute nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio, contenuta nella Parte V-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Informativa 11-2017: aggiornamento normativo e scadenziario

Trasporto transfrontaliero rifiuti: indicazioni dall’Albo su cessione temporanea veicoli

L’Albo Gestori ambientali con Deliberazione del 9 ottobre 2017 chiarisce sulla “Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti“. La Delibera nasce dalla necessità di garantire la tracciabilità dei veicoli, con l’immediata identificazione dell’impresa che temporaneamente li utilizza e stabilisce le condizioni e le procedure in grado di consentire variazioni temporanee della dotazione di veicoli così da conciliare le necessità operative delle imprese con l’esigenza di verifica puntuale del titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all’impresa utilizzatrice.

 

In particolare:

  • l’articolo 1 detta le condizioni da seguire per l’utilizzo temporaneo dei veicoli nell’ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti; occorre infatti che:
  1. entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo, siane stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, siano iscritte all’Albo nella categoria 6 o abbiano richiesto l’aggiornamento della propria iscrizione ero siano iscritte all’Albo nelle categorie 1, 4 o 5 e svolgono, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DM 120/2014, l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale dì merci
  2. il veicolo temporaneamente ceduto non sia oggetto di ulteriori procedimenti d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
  3. l’impresa cedente non sia sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.
  • l’articolo 2 definisce gli adempimenti a carico della impresa utilizzatrice, ovvero di presentare per via telematica alla Sezione regionale o provinciale competente, domanda di variazione dell’iscrizione per l’esclusivo incremento della dotazione dei veicoli nel rispetto delle condizioni sopra indicate, con specifico atto di notorietà.

All’Allegato C si riporta il Modello di contratto per la cessione temporanea dei veicoli tra imprese comunitarie iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (che effettuano l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti; alla scadenza del contratto il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente ed è escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.

 

Registro esposti sostanze cancerogene: nuove modalità di trasmissione dati

Per Datori di lavoro o loro delegati e titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT) dell’INAIL, dal 12 ottobre 2017 è disponibile il nuovo servizio online INAIL per la trasmissione del “Registro di esposizione”.
Con la Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 INAIL illustra le modalità di invio telematico mediante l’accesso ai servizi online del portale INAIL che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’INAIL sia della ASL competente per territorio.
I datori di lavoro pubblici e privati non titolari di una PAT provvederanno, invece, all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite pec.

 

L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di INAIL e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale INAIL.

Analogamente, nel caso di trasmissione via pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto. I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.

 

Sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori: chiarimenti da INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la pubblicazione della Circolare n. 3 del 12 ottobre 2017 ha fornito alcuni chiarimenti sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Come è noto, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall’art. 41 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un’unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria. Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori. In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

  1. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
  2. art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  3. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.

 

Shopper e buste in plastica: nuove norme dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2018 le buste ultraleggere in plastica (con spessore inferiore ai 15 micron) utilizzate per pesare gli alimenti, saranno sostituite da bioshopper, buste biodegradabili e compostabili, prodotte in conformità alla norma UNI EN 13432. La legge di conversione del decreto legge Mezzogiorno, approvata lo scorso 1° agosto alla Camera, definisce nuove norme sulle borse di plastica leggere.

 

A decorrere dal 1 gennaio 2018 anche le buste e i sacchetti leggeri e ultraleggeri (con spessore delle singole pareti inferiore a 15 micron) utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in negozi alimentari quali panetterie, gastronomie, macelleria, pescheria e negozi di ortofrutticoli dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432. La norma UNI prevede che, a partire dal nuovo anno, queste buste per alimenti debbano essere prodotte e distribuite con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%.

Questo parametro dovrà successivamente diventare il 50% a partire dal 1 gennaio 2020 e il 60% dal 1 gennaio 2021, determinato in base allo standard Uni CEN/TS.

I sacchetti dovranno disporre dell’idoneità per uso alimentare ovvero la certificazione MOCA e dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento.

 L’intento del legislatore nell’emanare questa nuova normativa è stato quello di contrastare e reprimere la pratica che eludeva la legge sugli shopper. La nuova norma conferma il contenuto della legge 28/2012 relativa alle buste e sacchetti monouso utilizzati per la spesa: sono commercializzabili i soli shopper monouso biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432 o quelli riutilizzabili con percentuali minime di plastica riciclata e spessori ricompresi tra 60 e 200 micron a seconda delle maniglie e degli usi. Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni di importo variabile da 2.500 a 100.000 € se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il valore delle buste fuori legge

 

Informativa 10-2017: aggiornamento normativo e scadenziario

Imballaggi alimentari: nuovo regolamento sul sistema del “vuoto a rendere”

 

Con Decreto 3 luglio 2017, n. 142, il Ministero dell’Ambiente ha promulgato un Regolamento che apre alla sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all’articolo 219-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.

La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal 07/02/2018. Per aderire al sistema (si veda art. 3 del DM n. 142/2017), gli esercenti dovranno compilare un modulo al momento dell’acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, trasmettendo i dati per via telematica. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:

  • di tipo primario, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • riutilizzabili, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • conformi ai requisiti stabiliti dal DM 2 maggio 2006 ed in conformità’ ai requisiti essenziali stabiliti all’articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
  • destinati all’uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
  • serviti al pubblico nei punti di consumo;
  • di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.

 

Riduzione premio INAIL: nuovo modello OT24 per interventi svolti nel corso del 2017

 

L’INAIL, attraverso lo sconto “oscillazione per prevenzione OT24”, offre alle aziende che nel 2017 hanno effettuato interventi migliorativi ai fini della sicurezza sul lavoro, la possibilità di ridurre il premio assicurativo annuale (con una riduzione che può arrivare fino al 28%).

Si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda OT24 per la riduzione del premio assicurativo INAIL è prevista il 28/02/2018 e che gli interventi devono essere stati applicati e completati nel corso dell’anno corrente.

Nello specifico, il Decreto Ministeriale 3 marzo 2015 ha modificato le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa, determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno, come di seguito riportato:

  • 28% fino a 10 lavoratori/anno;
  • 18% da 11 a 50 lavoratori/anno;
  • 10% da 51 a 100 lavoratori/anno;
  • 5% oltre i 200 lavoratori/anno.

Come negli anni scorsi, il modulo INAIL OT24 riporta una serie di possibili interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro effettuati dall’azienda, ciascuno associato ad un punteggio variabile da 1 a 100. L’impresa ha la possibilità di ottenere la riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL se nel 2017 ha effettuato interventi migliorativi i cui punteggi sommati raggiungono un valore minimo di 100.

A differenza degli anni passati, gli interventi previsti nel modello OT24 sono classificati nelle seguenti tipologie:

  • “TG” (Trasversale Generale): può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta
  • “T” (Trasversale): può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT della ditta
  • “SG” (Settore Generale): può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT
  • “S” (Settoriale): il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le PAT

Sulla base della precedente classificazione, nel modello OT24 l’INAIL ha raccolto gli interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza in 5 sezioni, denominate con le lettere dell’alfabeto:

A. interventi di carattere generale,
B. interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale,
C. interventi trasversali,
D. interventi settoriali generali,
E. interventi settoriali.

INAIL individua inoltre per ogni intervento la documentazione “probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2018, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT24 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di INAIL.

 

Albo gestori ambientali: termine adeguamento iscrizioni cat. 6 (trasporto transfrontaliero) scaduto il 30 settembre

 

Si ricorda che il 30/09/2017 è scaduto il termine ultimo per presentare domanda di adeguamento dell’iscrizione nella cat. 6 (esclusivo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della delibera n. 3 del 2016 del Comitato nazionale, come modificata dalla delibera n. 5 del 2017. Dal 01/10/2017, pertanto, le ricevute di iscrizione in possesso delle imprese che non hanno provveduto a presentare la suindicata domanda decadono con conseguente cancellazione delle imprese stesse dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): scadenze per le “vecchie” attività

 

Si sottolinea come entro il 07/10/2017 gli enti ed i privati responsabili delle attività soggette a rinnovo decennale, in possesso di certificato di prevenzione incendi (CPI) una tantum rilasciato prima del 01/01/1988, devono presentare la prima attestazione di rinnovo periodico.

Sempre entro 07/10/2017 gli enti ed i privati responsabili delle “nuove” attività introdotte dal DPR 151/2011, esistenti alla data del 07/10/2011, devono presentare l’istanza preliminare (ex art. 3 DPR 151/2011) e l’istanza (ex art. 4 DPR 151/2011) al competente comando dei Vigili del Fuoco.

 

CONAI: scadenza adempimenti al 20 ottobre

 

Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20/10/2017 è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al terzo trimestre dell’anno in corso ed in particolare:

  • il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;
  • il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;
  • il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

 

Denunce infortuni sul lavoro: novità in vigore dal 12 ottobre

 

Con l’articolo 21 del D.Lgs. 151/2015, a partire dal 23 dicembre 2015 è stato abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Con DM n. 183/2015, è stato disposto a 6 mesi dalla istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione – SINP (a partire dal 12 aprile 2017) l’obbligo di comunicare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico l’infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quello dell’evento; la comunicazione risponde a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonchè di indirizzo delle relative attività di vigilanza. Con l’approvazione il 23 febbraio u.s. del cosiddetto “Milleproroghe” questo obbligo di comunicazione viene rinviato di ulteriori 6 mesi, e decorre quindi dal 12 ottobre 2017. In caso di mancata comunicazione entro i tempi richiesti, per gli infortuni “brevi” scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 €, che sale da 1.096 a 4.932 € se la comunicazione omessa riguarda gli infortuni superiori ai tre giorni.

Nel frattempo l’INAIL ha attivato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell’INAIL e delle ASL, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. Questo applicativo è accessibile anche ai datori di lavori, agli eventuali soggetti delegati e agli intermediari del datore di lavoro, per la dovuta consultazione, ai fini, se non altro, del corretto adempimento dell’obbligo di valutazione degli infortuni aziendali da condurre in occasione della riunione annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08.

Al momento quindi sussistono i seguenti obblighi:

  • conservazione del registro infortuni per 4 anni, quindi fino al 22 dicembre 2019, per le aziende in possesso del registro già in passato.
  • possibili controlli per verifica di eventi verificatisi ante 23 dicembre 2015.
  • ad oggi nessun obbligo di compilazione del registro infortuni.
  • accesso al servizio “Cruscotto infortuni” dal portale inail.it – “Accedi ai servizi on line” – nella sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”, anche ai fini della valutazione dell’andamento infortunistico aziendale in sede di riunione annuale ex art. 35 del D.Lgs. 81/08.
  • obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di tre giorni oltre a quello dell’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 € – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301-bis del D.Lgs. 81/08).
  • dal 12 ottobre 2017 obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza da uno a tre giorni oltre a quello dell’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 € – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08).

 

Terre e rocce da scavo: novità e condizioni imposte dal nuovo D.P.R. 120/2017

 

Dal 22 agosto scorso è entrato ufficialmente in vigore il D.P.R. 120/2017 che riordina e semplifica la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Il nuovo regolamento riunisce le numerose disposizioni oggi vigenti, in particolare su:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i cantieri, ossia di piccole dimensioni, di grandi dimensioni, di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA;
  • il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione nei siti oggetto di bonifica;
  • le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri;
  • le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti;
  • le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti;
  • il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti.

In base a quanto previsto in tale decreto, affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti, occorre che siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale e utilizzabili senza trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale” e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti (numero di indagini e parametri da ricercare). L’utilizzo inoltre deve essere conforme al piano di utilizzo (grandi cantieri) o alla dichiarazione di utilizzo (piccoli cantieri). Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso.

Per le terre provenienti da piccoli cantieri, il produttore, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, deve dimostrare che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti e che non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. La sussistenza di tali condizioni è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

 

 

Sono previste n. 2 sessioni del corso di approfondimento e confronto su tale Regolamento:

 

“NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI – AI SENSI DEL NUOVO D.P.R. 120/2017”

per

 

Sabato 28 Ottobre ore 9-13

Venerdi 3 Novembre ore 14-18

presso

CENTRO DI FORMAZIONE – PARALLELO 45  – Via Valmolin Inferiore, snc – 45031 Arquà Polesine (RO)

In allegato si riporta la scheda di adesione e maggiori dettagli sul corso.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA SCHEDA

 

Nel caso non vogliate ricevere più il presente aggiornamento periodico si prega di esplicitare tale volontà rispondendo alla presente mail.

Cordiali saluti.