Abolizione SISTRI e criteri su “end of waste”: novità e aggiornamenti
E’ stato pubblicato in G.U. il D.L. 14/12/ 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, in vigore dal 15/12/2018.
Con tale decreto-legge (che ancora deve affrontare il percorso parlamentare di conversione in legge) è prevista la soppressione dell’attuale SISTRI, con decorrenza dal 1° gennaio 2019; permane l’obbligo della tracciabilità dei rifiuti con il sistema “cartaceo” (formulari, registro c/s rifiuti, MUD), in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente (c.d. SISTRI 2.0). Risultano quindi abrogate le varie disposizioni di istituzione del SISTRI, sulle modalità di gestione di tale sistema, nonché sugli oneri dovuti da parte delle ditte iscritte al SISTRI (ex D.Lgs. 205/2010 – D.L. 101/2013 – D.L. 78/2009)
Inoltre, il decreto-legge non contiene le disposizioni per risolvere il problema del blocco delle autorizzazioni/rinnovi autorizzativi degli impianti di riciclo le quali autorizzano, appunto, a trasformare i rifiuti in “beni”, ovvero le cosiddette autorizzazioni “End of Waste”.
“Ad oggi i criteri nazionali ed europei “End of Waste” coprono solo alcune, limitate, categorie di rifiuti quindi se non si pone rimedio a questa lacuna normativa con una norma “ponte” che consenta alle regioni di fissarli in via provvisoria con le autorizzazioni si rischia, considerata l’emergenza impiantistica in cui ci troviamo – aggravata dai roghi sempre più frequenti – di compromettere irreparabilmente non solo il settore del riciclo, ma l’intero ciclo della gestione dei rifiuti, con gravi danni per tutta la collettività” afferma Andrea Fluttero – Presidente FISE UNICIRCULAR (Unione Imprese dell’Economia Circolare).
Si ricorda che con Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018, è stato stabilito che i criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso” non possono essere definiti dalle Regioni, o da enti da essa delegati (p.es. Province), costituendo un precedente che ha portato al blocco di tutte le autorizzazioni, atti o provvedimenti con i quali veniva stabilita la cessazione “caso per caso” della qualifica di rifiuto per determinati materiali.
E’ emersa quindi la necessità di una modifica dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per attribuire chiaramente alle Regioni e alle Province le competenze sul rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”.
Avviso pubblico INAIL – ISI 2018: finanziamenti per investimenti sulla sicurezza in azienda
In G.U. è stato pubblicato il Comunicato INAIL con l’Avviso Pubblico ISI 2018 per l’attribuzione dei finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con Determina del Presidente INAIL n. 519 del 6/12/2018 vengono infatti approvati i criteri generali per l’attivazione della procedura per i finanziamenti alle imprese; quest’anno la somma dei fondi a disposizione risulta pari a € 369.726.206 suddivisi in n. 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari.
Come ogni anno INAIL intende così:
- incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti,
- migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Sono destinatari dei finanziamenti le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli enti del terzo settore.
Gli assi di finanziamento risultano 5, ovvero:
- progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – asse di finanziamento 1 (sub assi 1.1 e 1.2);
- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – asse di finanziamento 4;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli – asse di finanziamento 5 (sub assi 5.1 e 5.2).
Esportazione di merci imballate in Germania: nuove regole in vigore dal 01/01/2019
Dal 01/01/2019 è in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi (c.d. VerpackG) che andrà a sostituire l’attuale modalità di gestione sugli imballaggi (c.d. VerpackV) apportando cambiamenti significativi. Tale disposizione si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione.
Gli operatori che effettuano esportazioni di prodotti imballati nel mercato tedesco risultano già da tempo sottoposti all’obbligo di iscrizione ad un sistema “duale” per il riciclo degli imballaggi immessi sul territorio tedesco da parte di tutti gli operatori. Tale sistema è costituito da società private che operano sul territorio nazionale e che garantiscono un servizio di raccolta dei rifiuti da imballaggio; esso risulta complementare al sistema di raccolta dei rifiuti urbani prodotti a livello domestico.
Dal 01/01/2019 qualsiasi operatore che esporta in Germania (anche occasionalmente) merce imballata immettendo per primo sul mercato i propri prodotti, risulta soggetto a tale adempimento.
Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione e pagamento, le seguenti tipologie di imballaggi:
- imballaggi da vendita (imballaggi primari secondo la terminologia CONAI): sono quelli destinati ad essere smaltiti dal consumatore finale; sono assimilati a questi anche quelli secondari o terziari che vengano analogamente smaltiti presso esercizi commerciali (ristoranti, negozi ove vengono consumati i beni)
- imballaggi di servizio: imballaggi destinati ad essere riempiti nel punto vendita (es. coppette, bicchieri, piattini da asporto cibo, sacchetti per frutta, verdura, pane)
- sovraimballaggi o imballaggi secondari (contenenti più unità singole di vendita)
Sono esclusi invece i c.d. imballaggi da trasporto; questi devono essere dichiarati dall’importatore tedesco; fanno eccezione gli imballaggi da trasporto utilizzati nelle spedizioni online a domicilio, i quali rientrano quindi nel campo di applicazione.
L’operatore italiano che intende esportare merce imballata sul territorio tedesco deve quindi:
- stipulare un contratto finalizzato al recupero degli imballaggi che si prevedono di introdurre in Germania con una delle società “duali” attualmente presenti nel mercato
- iscriversi al portale LUCID
- inserire le stime degli imballaggi che si prevedono di introdurre nel territorio tedesco nell’anno successivo
- effettuare le dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (con riallineamento rispetto ai quantitativi presunti precedentemente dichiarati)
Il portale per la registrazione obbligatoria degli operatori è denominato LUCID (www.verpackungsregister.org).
L’ente di riferimento ed organo di controllo è la Zentrale Stelle Verpackungsregister (Organo centrale del registro degli imballaggi); le sanzioni previste risultano:
- in caso di mancata registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di € 100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
- in caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a € 200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
- in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a € 10.000 per singolo caso
Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi
In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 gennaio 2019, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.
La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura; se i contratti di fornitura del servizio di depurazione delle acque reflue industriali predisposti dall’Ente gestore della rete fognaria non hanno come riferimento il 31 gennaio, il termine per presentare tale comunicazione è il 28 febbraio 2019.
La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.
Comunicazione ENEA per ristrutturazione edilizie: novità e adempimenti per il 2019
È online dal 21/11/2018 il portale per la trasmissione all’ENEA delle informazioni necessarie per l’ottenimento delle detrazioni fiscali del 50% (c.d. bonus ristrutturazioni edilizie) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018.
Per gli interventi edilizi che comportano modifiche alla trasmittanza dell’edificio occorre infatti trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50%:
L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo; soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1 agosto 2018 e il 21 novembre 2018, il termine per l’invio decorre dal 21 novembre 2018 (ovvero entro il 19/02/2019).
La trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata seguendo i seguenti passi:
- Registrazione degli utenti
- Dati del Beneficiario
- Dati dell’immobile
- Scheda descrittiva degli interventi
- Riepilogo
- Trasmissione
Per il prossimo anno sono state confermate le agevolazioni fiscali per interventi edilizi, con la proroga al 31 dicembre 2019 dei vari bonus in vigore. Le detrazioni IRPEF sono da ripartire in 10 rate annuali di pari importo e coprono il 65% delle spese sostenute per lavori sulle singole unità immobiliari volti a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, migliorare l’isolamento termico dell’edificio, installare pannelli solari per produrre acqua calda, sostituire impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, sostituire scaldacqua tradizionali con scaldacqua in pompa di calore.
La detrazione è pari al 50% per alcuni tipi di intervento: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, acquisto e posa in opera di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno in classe A o con generatori alimentati da biomasse combustibili.
La spesa massima sui cui calcolare l’importo da sottoporre a detrazione è pari a 96.000 € per singola unità immobiliare; riguarda una serie di interventi, tra cui la manutenzione ordinaria (ma solo sulle parti a uso comune degli edifici) e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, opere finalizzate a ottenere risparmi energetici, installazione di fonti rinnovabili (tra cui pannelli fotovoltaici e batterie), bonifica dell’amianto.
Amianto: entro il 28/02/2019 invio della relazione annuale sulle attività svolte nel corso del 2018
Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28 febbraio, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.
La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993 e dovrà contenere:
- i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
- le attività svolte e i procedimenti applicati;
- i dati anagrafici degli addetti;
- il carattere e la durata delle loro attività e l’esposizione all’amianto a cui sono soggetti;
- le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
- le misure di tutela dei lavoratori e dell’ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.
L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.