Informativa 01/19: aggiornamento normativo e scadenziario

Abolizione SISTRI e criteri su “end of waste”: novità e aggiornamenti

 

E’ stato pubblicato in G.U. il D.L. 14/12/ 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, in vigore dal 15/12/2018.

Con tale decreto-legge (che ancora deve affrontare il percorso parlamentare di conversione in legge) è prevista la soppressione dell’attuale SISTRI, con decorrenza dal 1° gennaio 2019; permane l’obbligo della tracciabilità dei rifiuti con il sistema “cartaceo” (formulari, registro c/s rifiuti, MUD), in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente (c.d. SISTRI 2.0). Risultano quindi abrogate le varie disposizioni di istituzione del SISTRI, sulle modalità di gestione di tale sistema, nonché sugli oneri dovuti da parte delle ditte iscritte al SISTRI (ex D.Lgs. 205/2010 – D.L. 101/2013 – D.L. 78/2009)

 

Inoltre, il decreto-legge non contiene le disposizioni per risolvere il problema del blocco delle autorizzazioni/rinnovi autorizzativi degli impianti di riciclo le quali autorizzano, appunto, a trasformare i rifiuti in “beni”, ovvero le cosiddette autorizzazioni “End of Waste”.

“Ad oggi i criteri nazionali ed europei “End of Waste” coprono solo alcune, limitate, categorie di rifiuti quindi se non si pone rimedio a questa lacuna normativa con una norma “ponte” che consenta alle regioni di fissarli in via provvisoria con le autorizzazioni si rischia, considerata l’emergenza impiantistica in cui ci troviamo – aggravata dai roghi sempre più frequenti – di compromettere irreparabilmente non solo il settore del riciclo, ma l’intero ciclo della gestione dei rifiuti, con gravi danni per tutta la collettività” afferma Andrea Fluttero – Presidente FISE UNICIRCULAR (Unione Imprese dell’Economia Circolare).

Si ricorda che con Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018, è stato  stabilito che i criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso” non possono essere definiti dalle Regioni, o da enti da essa delegati (p.es. Province), costituendo un precedente che ha portato al blocco di tutte le autorizzazioni, atti o provvedimenti con i quali veniva stabilita la cessazione “caso per caso” della qualifica di rifiuto per determinati materiali.
E’ emersa quindi la necessità di una modifica dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per attribuire chiaramente alle Regioni e alle Province le competenze sul rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”.

 

Avviso pubblico INAIL – ISI 2018: finanziamenti per investimenti sulla sicurezza in azienda

 

In G.U. è stato pubblicato il Comunicato INAIL con l’Avviso Pubblico ISI 2018 per l’attribuzione dei finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con Determina del Presidente INAIL n. 519 del 6/12/2018 vengono infatti approvati i criteri generali per l’attivazione della procedura per i finanziamenti alle imprese; quest’anno la somma dei fondi a disposizione risulta pari a € 369.726.206 suddivisi in n. 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari.

 

Come ogni anno INAIL intende così:

  • incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
  • incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti,
  • migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Sono destinatari dei finanziamenti le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli enti del terzo settore.
Gli assi di finanziamento risultano 5, ovvero:

  • progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – asse di finanziamento 1 (sub assi 1.1 e 1.2);
  • progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – asse di finanziamento 2;
  • progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – asse di finanziamento 3;
  • progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – asse di finanziamento 4;
  • progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli – asse di finanziamento 5 (sub assi 5.1 e 5.2).

 

Esportazione di merci imballate in Germania: nuove regole in vigore dal 01/01/2019

 

Dal 01/01/2019 è in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi (c.d. VerpackG) che andrà a sostituire l’attuale modalità di gestione sugli imballaggi (c.d. VerpackV) apportando cambiamenti significativi. Tale disposizione si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione.

Gli operatori che effettuano esportazioni di prodotti imballati nel mercato tedesco risultano già da tempo sottoposti all’obbligo di iscrizione ad un sistema “duale” per il riciclo degli imballaggi immessi sul territorio tedesco da parte di tutti gli operatori. Tale sistema è costituito da società private che operano sul territorio nazionale e che garantiscono un servizio di raccolta dei rifiuti da imballaggio; esso risulta complementare al sistema di raccolta dei rifiuti urbani prodotti a livello domestico.

 

Dal 01/01/2019 qualsiasi operatore che esporta in Germania (anche occasionalmente) merce imballata immettendo per primo sul mercato i propri prodotti, risulta soggetto a tale adempimento.

Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione e pagamento, le seguenti tipologie di imballaggi:

  • imballaggi da vendita (imballaggi primari secondo la terminologia CONAI): sono quelli destinati ad essere smaltiti dal consumatore finale; sono assimilati a questi anche quelli secondari o terziari che vengano analogamente smaltiti presso esercizi commerciali (ristoranti, negozi ove vengono consumati i beni)
  • imballaggi di servizio: imballaggi destinati ad essere riempiti nel punto vendita (es. coppette, bicchieri, piattini da asporto cibo, sacchetti per frutta, verdura, pane)
  • sovraimballaggi o imballaggi secondari (contenenti più unità singole di vendita)

Sono esclusi invece i c.d. imballaggi da trasporto; questi devono essere dichiarati dall’importatore tedesco; fanno eccezione gli imballaggi da trasporto utilizzati nelle spedizioni online a domicilio, i quali rientrano quindi nel campo di applicazione.

L’operatore italiano che intende esportare merce imballata sul territorio tedesco deve quindi:

  • stipulare un contratto finalizzato al recupero degli imballaggi che si prevedono di introdurre in Germania con una delle società “duali” attualmente presenti nel mercato
  • iscriversi al portale LUCID
  • inserire le stime degli imballaggi che si prevedono di introdurre nel territorio tedesco nell’anno successivo
  • effettuare le dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (con riallineamento rispetto ai quantitativi presunti precedentemente dichiarati)

Il portale per la registrazione obbligatoria degli operatori è denominato LUCID (www.verpackungsregister.org).

L’ente di riferimento ed organo di controllo è la Zentrale Stelle Verpackungsregister (Organo centrale del registro degli imballaggi); le sanzioni previste risultano:

  • in caso di mancata registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di € 100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
  • in caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a € 200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
  • in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a € 10.000 per singolo caso

 

Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi

In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 gennaio 2019, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.

La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura; se i contratti di fornitura del servizio di depurazione delle acque reflue industriali predisposti dall’Ente gestore della rete fognaria non hanno come riferimento il 31 gennaio, il termine per presentare tale comunicazione è il 28 febbraio 2019.

La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.

Comunicazione ENEA per ristrutturazione edilizie: novità e adempimenti per il 2019

 

È online dal 21/11/2018 il portale per la trasmissione all’ENEA delle informazioni necessarie per l’ottenimento delle detrazioni fiscali del 50% (c.d. bonus ristrutturazioni edilizie) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018.

Per gli interventi edilizi che comportano modifiche alla trasmittanza dell’edificio occorre infatti trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50%:

L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo; soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1 agosto 2018 e il 21 novembre 2018, il termine per l’invio decorre dal 21 novembre 2018 (ovvero entro il 19/02/2019).

 

La trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata seguendo i seguenti passi:

  • Registrazione degli utenti
  • Dati del Beneficiario
  • Dati dell’immobile
  • Scheda descrittiva degli interventi
  • Riepilogo
  • Trasmissione

Per il prossimo anno sono state confermate le agevolazioni fiscali per interventi edilizi, con la proroga al 31 dicembre 2019 dei vari bonus in vigore. Le detrazioni IRPEF sono da ripartire in 10 rate annuali di pari importo e coprono il 65% delle spese sostenute per lavori sulle singole unità immobiliari volti a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, migliorare l’isolamento termico dell’edificio, installare pannelli solari per produrre acqua calda, sostituire impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, sostituire scaldacqua tradizionali con scaldacqua in pompa di calore.

La detrazione è pari al 50% per alcuni tipi di intervento: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, acquisto e posa in opera di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno in classe A o con generatori alimentati da biomasse combustibili.

La spesa massima sui cui calcolare l’importo da sottoporre a detrazione è pari a 96.000 € per singola unità immobiliare; riguarda una serie di interventi, tra cui la manutenzione ordinaria (ma solo sulle parti a uso comune degli edifici) e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, opere finalizzate a ottenere risparmi energetici, installazione di fonti rinnovabili (tra cui pannelli fotovoltaici e batterie), bonifica dell’amianto.

Amianto: entro il 28/02/2019 invio della relazione annuale sulle attività svolte nel corso del 2018

 

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28 febbraio, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.

La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993 e dovrà contenere:

  • i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
  • le attività svolte e i procedimenti applicati;
  • i dati anagrafici degli addetti;
  • il carattere e la durata delle loro attività e l’esposizione all’amianto a cui sono soggetti;
  • le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
  • le misure di tutela dei lavoratori e dell’ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.

L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.

Informativa 12/18: aggiornamento normativo e scadenziario

SISTRI: prevista abolizione Ia partire dal 01/01/2019

 

ll Consiglio dei Ministri dovrebbe confermare la soppressione del SISTRI dal 01/01/2019, in base a quanto previsto dall’articolo 23 della bozza del Decreto-Legge “Semplificazioni”, in fase di pubblicazione; tale provvedimento abolisce inoltre anche i contributi da versare per la costituzione ed il funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti tramite il pagamento di un contributo annuale.

Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, previsto ed in fase di pianificazione da parte del Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, dovrà essere garantita attraverso il tradizionale sistema “cartaceo”, ovvero attraverso i formulari di identificazione rifiuti, i registri di carico e scarico rifiuti ed il MUD.

Inoltre, nella bozza di tale decreto “Semplificazioni”, verrà trattata anche la questione degli “end of waste”; l’art. 21 reintrodurrebbe infatti la possibilità per gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni di stabilire “caso per caso” i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.

 

Impianti di stoccaggio rifiuti: novità dal DL “Sicurezza”

 

Il 27/11/2018 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, di conversione del DL n. 113 del 04/10/2018, c.d. DL “Sicurezza”; fra le novità introdotte per i gestori di rifiuti l’articolo 26-bis “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Tale adempimento è richiesto allo scopo di:

“a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante”.

 

Tale piano deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a 3 anni. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza è predisposto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (si rimane in attesa della pubblicazione). E’, inoltre, previsto un piano di emergenza esterna, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, la cui redazione è affidata al prefetto, che deve provvedervi entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.

 

DPI: approvato in esame preliminare il decreto di attuazione Regolamento UE 2016/425

 

Il Consiglio dei Ministri del 20/11/2018 ha approvato in esame preliminare il decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 09/03/2016 che abroga la direttiva 89/686/CEE. Il Regolamento UE 2016/425 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Nuova Delibera dell’Albo Gestori ambientali: novità per i centri di raccolta rifiuti

 

Con Delibera n. 7 del 21/11/2018 il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali è intervenuto sulla precedente propria Delibera n. 2/2009, sostituendo all’art. 1 (requisiti per l’iscrizione) il riferimento alla precedente Delibera n. 3 del 16 luglio 1999 per quanto riguarda i requisiti del Responsabile Tecnico, per cui oggi tra i requisiti per l’iscrizione in Cat. 1 figura quello di “nominare almeno un Responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017“.

 

E’ stato quindi modificato l’Allegato 2 alla Delibera n. 2/2009, che relativamente alla formazione dispone che siano tenuti, a carico del soggetto richiedente l’iscrizione, corsi di formazione degli addetti; nello specifico, per effetto della nuova Delibera “i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell’insegnamento, ovvero in alternativa, da docenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell’attività di settore oggetto dell’insegnamento“.

 

Trasporto di merci pericolose: novità in vista per i regolamenti ADR, RID e ADN

 

Con la Direttiva UE 2018/1846 del 23/11/2018 è stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 26/11/2018, in vigore dal 27/11/2018, la Commissione UE è intervenuta sulla direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Nello specifico si ricorda che la direttiva 2008/68 si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

 

La modifica introdotta dalla direttiva sopra citata riguarda gli allegati. L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1, fanno riferimento a disposizioni stabilite negli accordi internazionali (ADR, RID, ADN) che vengono aggiornate ogni due anni; le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano, quindi, a decorrere dal 01/01/2019, con un periodo transitorio fino al 30/06/2019. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro tale termine temporale.

 

 

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati sensibili (DPIA GDPR): novità e adempimenti

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19/11/2018 e sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali, l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, di cui all’art. 35 del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR).

La valutazione d’impatto definita anche Data Protection Impact Assessment (abbreviata in DPIA) è uno dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR che prevede l’applicazione da parte del Titolare quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche allorché preveda, in particolare, l’uso di nuove tecnologie.

 

Dall’elenco pubblicato emerge che tutti coloro che nell’ambito del rapporto di lavoro trattano dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione (dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti) dovranno attivarsi per eseguire una DPIA.

 

Per chi non avesse capito esattamente di cosa si tratta e chi ne è soggetto, forse risulterà più chiaro leggere direttamente l’elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre a valutazione d’impatto, di cui si riporta un estratto:

  • trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato”.
  • trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).
  • trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.
  • trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti.

 

 

CONAI: scadenza dichiarazione mensile al 20/12/2018

 

Si ricorda che il 20/12/2018 scade il termine per l’invio della Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1 – 6.2 – 6.10), relativa al mese di Novembre 2018, da effettuare mediante la procedura online da parte dei soggetti obbligati.

Si evidenzia infine come dal 01/01/2019 entrano in vigore le nuove condizioni e modalità stabilite dal CONAI per il nuovo anno.

 

Informativa 11/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Addetti a carico e scarico di gas: nuovo decreto sulla loro formazione

 

Con Decreto del 13/09/2018 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fissato i requisiti dei formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas.

Il decreto riporta i requisiti dei soggetti formatori, degli organismi addetti alla formazione del personale addetto a carico e scarico di gas naturale e biogas, indicando i termini della verifica finale e i dettagli del programma dei corsi.

 

Nello specifico l’art. 1 indica quali sono i soggetti formatori a norma del punto 6.1 dell’allegato del decreto del Ministero dell’Interno del 03/02/2016 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8″). Per ciascun intervento formativo dovrà essere indicato un direttore nominato dall’organismo formatore; tale formazione dovrà avere una durata minima di sedici ore, una parte teorica e una pratica e un numero di discenti non superiore a venti; la durata di tale corso potrà essere ridotta della metà, nel caso i discenti siano in possesso del certificato di formazione professionale ADR. Gli attestati di frequenza dovranno essere inviati dall’organismo formatore alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco competente.

 

Lavoro intermittente e prestazioni di lavoro straordinario: nuovo interpello ministeriale

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’interpello n. 6 del 24/10/2018, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali.

In particolare, viene chiesto se in tale ipotesi sia possibile erogare unicamente il controvalore per la prestazione svolta come se si fosse in regime di orario ordinario di lavoro e non anche la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva.

 

Il ministero chiarisce che “con riferimento al campo di applicazione della disciplina in materia di orario di lavoro, si osserva che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, punto a) del citato D.lgs. n. 66/2003, è orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Tale disciplina, quindi, si applica a tutte le forme di lavoro subordinato con riferimento ai tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.

La circolare del Ministero n. 4/2005, nel fornire i primi chiarimenti e indicazioni operative con riferimento alla previgente disciplina del lavoro intermittente, aveva, da un lato, evidenziato come il legislatore non abbia imposto alcun obbligo contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa al fine di lasciare tale determinazione all’autonomia contrattuale delle parti, coerentemente con l’impostazione flessibile e modulabile della disciplina del contratto di lavoro intermittente. Dall’altro, la medesima circolare aveva ribadito a proposito del lavoro intermittente che si tratta … pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, ragione per cui la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.”.

“Alla luce del quadro normativo sopra riportato, la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.”.

 

Getto pericoloso di cose e inquinamento acque: chiarimenti e interpretazioni giurisprudenziali

 

In merito al getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), la Cassazione ha affermato che la violazione dell’art. 674 c.p. si realizza anche quando l’agente, versi in un luogo di pubblico transito cose atte a molestare od imbrattare le persone (Cass. Pen., n. 5763/2018). Nello specifico il caso in esame riguardava lo sversamento di acque maleodoranti e certamente ricche di elementi fortemente inquinanti, e come tali, fonte di evidente pericolo per la salute degli individui, nel letto di un torrente, attraverso tratti di terreno aperti al transito ed anche ad esso specificamente deputati.
In merito al danneggiamento (art. 635 del c.p.), la Cassazione aveva precisato in passato che “il danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635, comma 2, n. 1, in relazione all’art. 625, n. 7, c.p., può avere per oggetto non solo cose mobili […] ma anche cose immobili […] Nello stabilire tale aggravante per il danneggiamento, il legislatore ha avuto riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole di maggior tutela. Inoltre, tra i beni a precipua destinazione pubblica rientrano, espressamente, i fiumi, il lido del mare, la spiaggia e tutti gli altri beni elencati nell’art 822 c.c., ed è quindi stata affermata la configurabilità del delitto di danneggiamento su tali beni, con l’aggravante di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., in riferimento all’art. 625, n. 7, c.p., ribadendo che il legislatore, nello stabilire l’aggravante per il danneggiamento, ha avuto di mira non la natura mobiliare o meno del bene, ma la sua destinazione”. (Cass. Pen. n. 7150/2017).

Medico competente: comunicazioni dati allegato 3B D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

 

I medici competenti dal 1° novembre 2018 possono avviare l’inserimento, nel portale INAIL, delle comunicazioni relative all’allegato 3B (obbligo previsto dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.) riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2018. Le suddette comunicazioni saranno conservate nelle pratiche in lavorazione per eventuali modifiche e rese disponibili per l’invio alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio a decorrere dal 1° gennaio 2019. Resta l’obbligo, dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2019, di inviare i suddetti dati esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL, in applicazione dell’art. 4, c. 1 del DM 9/07/2012 e s.m.i..

 

CONAI: aggiornamento contributi ambientali e nota su borse di plastica

 

CONAI ha reso noto che dal 01/01/2019 saranno oggetto di modifica i seguenti contributi ambientali:

  • aumentano a 20 €/t i contributi per gli imballaggi in carta e cartone, a 263 €/t per gli imballaggi in plastica e a 24 €/t per il vetro.
  • diminuiscono rispettivamente a 3 €/t e a 15 €/t i contributi per gli imballaggi in acciaio e in alluminio;

Per gli imballaggi in legno è agevolato ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet nell’ambito di circuiti produttivi controllati, sia nuovi sia reimmessi al consumo; a tale scopo è diminuita la percentuale del peso del pallet da assoggettare a contributo ambientale, che passa dal 40% al 20%.

Inoltre, il CONAI ha reso disponibile una nota informativa sulle borse di plastica, che sintetizza le modifiche normative introdotte al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e chiarisce gli aspetti relativi alla commercializzazione delle borse in plastica e le informazioni obbligatorie da riportare sulle stesse borse commercializzabili.

 

 

Informativa 10/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Modalità e condizione per iscrizione Albo Gestori Ambientali: nuove circolari dal Comitato nazionale

Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha emanato due nuove circolari in materia di requisiti per l’iscrizione all’Albo Gestori; in particolare:

  • la Circolare n. 150 del 26/09/2018 riguarda un chiarimento sul requisito di capacità finanziaria previsto dal DM 120/2014 per l’iscrizione all’Albo;
  • la Circolare n. 151 del 26/09/2018 chiarisce sulla quantità annua trasportata degli appartenenti alle Sottocategorie della Categoria 1.

Nello specifico la Circolare n. 150/2018 viene ricordato come il nuovo Regolamento di cui al D.M. n. 120/2014 ha modificato quanto previsto dal precedente D.M. 406/98 in materia di dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione. In passato si richiedevano vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa e, in alternativa, l’esibizione di “referenze bancarie”; l’attuale art. 11, comma 2, del D.M. 120/2014, dispone che il requisito in questione possa essere dimostrato mediante “affidamenti bancari”. Risulta quindi l’affidamento bancario l’unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria. Si ricorda che con Delibera 3 novembre 2016 n.5, il Comitato ha fissato criteri e requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, è stato fissato esclusivamente l’affidamento rilasciato da istituti bancari come strumento comprovante le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa.
Tale nuova previsione, scrive il Comitato, deve essere applicata anche alle altre categorie d’iscrizione. Pertanto, solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari viene riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l’iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.

La Circolare n.151/2018 richiama sempre la Delibera 3 novembre 2016, n. 5 che ha individuato le sottocategorie della categoria 1 le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua e di rifiuti complessivamente gestita.
Secondo il Comitato, le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della Delibera n. 5/2016 per le attività inquadrate nelle sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.

Decreto “sicurezza”: modificato l’articolo 99 del D.Lgs. 81/08 in merito alla notifica preliminare

In Gazzetta Ufficiale n.231 del 04/10/2018 è stato pubblicato il DL 4 ottobre 2018, n. 113 – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale. Il decreto in oggetto all’articolo 26 “Monitoraggio dei cantieri” apporta una modifica all’articolo 99, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto riguarda la notifica preliminare.

Per effetto di tale decreto vengono aggiunte le parole “nonché al prefetto” al comma 1, che così risulta modificato:

“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
    b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
    c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”.

Impiego fanghi da depurazione in agricoltura: chiarimenti e novità

In attesa della conversione in legge del Decreto “Genova”, si evidenzia come nel DL 28/09/2018, n. 109 è contenuta una norma specifica in materia ambientale, in particolare sui fanghi da depurazione e sul parametro di idrocarburi da rispettare, anche con riguardo ai marker di cancerogenicità.

Nello specifico l’art.41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione” stabilisce che: al fine di superare la criticità nella gestione dei fanghi di depurazione (ed in attesa di una revisione organica e attesa della normativa in essere) continuano a valere per l’utilizzo in agricoltura, i limiti dell’Allegato IB del D.Lgs. n.99/1992 fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è pari a 1.000 mg/kg t.q..

L’art. 41 dispone che per il parametro idrocarburi C10-C40, il cui limite da rispettare, di 1000 mg/kg t.q., tale valore limite si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L contenuta nell’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

SISTRI: pubblicate le guide aggiornate sul sistema di tracciabilità dei rifiuti

In attesa di conoscere le sorti del SISTRI, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato alcuni documenti aggiornati sulle modalità di gestione del SISTRI; in particolare le nuove linee guida riguardano l’aggiornamento delle guide rapide ed i casi d’uso di trasporto intermodale e di gestione dei rifiuti. Si ricorda che fino al 31/12/2018 risulta in vigore il cosiddetto regime del “doppio binario”, con possibilità di utilizzo del sistema SISTRI o in alternativa l’impiego del “tradizionale” sistema di tracciabilità cartaceo dei rifiuti (FIR, Registro carico scarico rifiuti, MUD).

Ad oggi risultano obbligati ad essere iscritti al SISTRI i seguenti soggetti:

  • ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI 10 DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:
  • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività commerciali;
  • attività di servizio;
  • attività sanitarie;
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi.

  • ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO
  • TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI
  • GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
  • NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Si intendono per tali i soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti stessi.

  • OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
  • TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori (con più di dieci dipendenti).

L’adesione volontaria in qualità di produttore, da parte di un produttore/trasportatore dei propri rifiuti non obbligato, comporta l’iscrizione al SISTRI anche per la categoria produttore/trasportatore di rifiuti.

  • ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA

Rischio legionella: adempimenti e condizioni da rispettare

Le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, il 7 maggio 2015, prevedono l’obbligo da parte delle strutture a rischio di procedere alla valutazione del rischio da legionella e di predisporre il relativo documento di autocontrollo.

Le strutture considerate a maggior rischio sono quelle nelle quali risultano presenti impianti che comportano un moderato riscaldamento dell’acqua e la sua nebulizzazione (docce, aerosol, idromassaggi, sistemi importanti di condizionamento, saune, piscine, ecc.) o la presenza di utenti con sistema immunitario deficitario o alterato (strutture sanitarie, case di riposo, etc.).

Il rischio legionellosi dipende da diversi fattori, fra i quali si segnalano:

  • Temperatura dell’acqua compresa tra 20 e 50°C.
  • Presenza di tubazioni con flusso d’acqua minimo (tratti poco o per nulla utilizzati della rete, utilizzo saltuario delle fonti di erogazione).
  • Utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte
  • Caratteristiche e manutenzione degli impianti e dei terminali di erogazione (pulizia, disinfezione).
  • Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento a ciascun impianto (fonte di erogazione, disponibilità di nutrimento per Legionella, presenza di eventuali disinfettanti).
  • Vetustà, complessità e dimensioni dell’impianto.
  • Ampliamento o modifica d’impianto esistente (lavori di ristrutturazione).
  • Utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta.
  • Presenza e concentrazione di Legionella, evidenziata a seguito di eventuali pregressi accertamenti ambientali (campionamenti microbiologici).

La Legionella comprende bacilli Gram negativi idrofili, ciò sta a significare che colonizza ambienti acquatici sia naturali che artificiali (reti idriche, impianti di climatizzazione, fontane, etc.); seppure prediliga ambienti acquatici caldi (tra i 25°C ed i 42 °C), riesce a sopravvivere anche a temperature fredde (fino a 6°C).

La legionellosi si acquisisce per via respiratoria ed il contagio avviene tramite inalazione degli aerosol contaminato ossia con presenza di legionella. Le Legionellosi non è altro che un’infezione che può sfociare in diverse forme cliniche tutte a carico dell’apparato respiratorio (es. Febbre di Pontiac, Malattia dei Legionari, etc.).

La valutazione del rischio è necessaria per acquisire informazioni sugli impianti in termini di:

  • potenziali condizioni di proliferazione batterica al loro interno e di esposizione ad aerosol d’acqua che essi possono determinare;
  • stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti sulla salute dei lavoratori operanti nella struttura e, più in generale dei frequentatori (in particolare gli utenti esterni o gli ospiti della struttura);
  • definizione ed implementazione delle misure necessarie a mitigare il rischio, con un impegno di sforzi e risorse commisurati al potenziale impatto.

Una corretta valutazione del rischio correlato ad una struttura non può prescindere da un’accurata ispezione e conoscenza degli impianti a rischio, spesso partendo dagli schemi d’impianto aggiornati. Tale analisi ispettiva ha lo scopo di identificare i punti critici di ciascun impianto a rischio identificando quali siano i punti della rete (idrica ed aeraulica) che possano determinare un rischio per gli utenti e per i lavoratori.

I gestori di strutture ricettive devono effettuare e revisionare regolarmente la valutazione del rischio, almeno ogni 2 anni (preferibilmente ogni anno).

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.

Informativa 09/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Tempistica cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali: nuova Circolare

 

Con Circolare n. 149 del 04/09/2018 il Comitato Gestori Ambientali ha stabilito le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione. Il Comitato nazionale ha stabilito una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.
In base alla tempistica stabilita:

  • nel caso in cui le imprese restano per più di 12 mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M. 120/2014 (omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti con sospensione d’ufficio dall’Albo fino alla prova dell’effettuazione del pagamento), le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvedono entro la data del 20 ottobre a deliberare la cancellazione (ai sensi dell’art. 20, comma l, lettera f) del D.M. 120/2014), con decorrenza 15 novembre e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.
  • nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 2 novembre.

 

Approvazione nuove linee guida Regione Veneto sul riesame delle AIA relative agli allevamenti

 

La Regione Veneto con D.G.R. n. 1100 del 31/07/2018 ha approvato le nuove linee guida per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) per gli allevamenti; si sottolinea come tale D.G.R. è composta dai seguenti allegati:

  • Allegato A: Requisiti generali della domanda di riesame – Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale allevamenti
  • Allegato B: Linee guida per la presentazione della domanda di riesame – Rinnovo delle Autorizzazioni Integrate Ambientali allevamenti a seguito della pubblicazione delle BAT conclusions
  • Allegato C: Requisiti del Piano di Monitoraggio e Controllo

 

 

Trattamento rifiuti: adottate le BAT per le emissioni industriali

 

La Commissione europea con Decisione n. 2018/1147/UE del 10/08/2018 ha adottato le conclusioni sulle BAT (“migliori tecniche disponibili”) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva UE 2010/75/UE.

Esse contengono la descrizione delle tecniche, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione e di consumo associati e le indicazioni sul monitoraggio; tali indicazioni fungono da riferimento nella definizione delle condizioni stabilite dalle AIA di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tali disposizioni si applicano alle attività di: smaltimento (esclusa la discarica) o recupero di rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 Mg al giorno; smaltimento (esclusa la discarica) di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno; recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno; deposito temporaneo di rifiuti pericolosi con capacità totale superiore a 50 Mg; trattamento a gestione indipendente di acque reflue provenienti da un’installazione di cui alle attività precedenti.

 

 

Codice dei dati personali: pubblicato il Decreto di adeguamento al Regolamento europeo della Privacy

 

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 205 del 04/09/2018 il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (c.d. Regolamento GDPR 2016/679), in vigore dal 25/05/2018. Tale Decreto, in vigore a partire dal 19/09/2018, apporta numerose modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), che viene ora armonizzato alle nuove regole del Regolamento europeo.

 

Fra le novità introdotte dal Decreto sopra citato al “Codice della Privacy” (D.Lgs. n. 196/2003) si evidenziano le seguenti:

  • nuova soglia (14 anni anzichè 16 anni) a partire dalla quale il minore potrà autorizzare al trattamento dei dati personali su internet (per i minori di 14 anni occorre il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale). La modifica è contenuta nel nuovo Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione)
  • introdotte alcune nuove definizioni:

“comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
“diffusione”: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

  • In merito alle sanzioni sono state modificate alcune parti del Codice della Privacy; in particolare viene modificato l’Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori) e l’Art. 167 (Trattamento illecito di dati), punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. Viene introdotto l’Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala), punito con la reclusione da uno a sei anni. Introdotto anche l’Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala), punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

 

CONAI: adempimenti comunicazioni in scadenza al 20/10/2018

 

Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20/10/2018 è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al 3° trimestre dell’anno in corso; in particolare:

  • il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;
  • il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;
  • il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

 

Informativa 08/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE: novità in vigore dal 15/08/2018

 

Il 15/08/2018 entra in vigore l’“open scope” di applicazione del D.Lgs. 49/2014, come previsto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

A partire da tale data:

  • rimane immutata la definizione di AEE che rimangono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.
  • non vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; e non una sola parola del D.Lgs. 49/2014 viene modificata
  • le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.

Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle 10 di cui all’Allegato I del D.Lgs. 49/2014, passano alle 6 categorie dell’Allegato III.

 

Lo schema che segue (fonte: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE “APERTO” DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2014 – Maggio 2018 – Comitato di controllo e vigilanza RAEE/MATTM) tenta di visualizzare graficamente la successione dei controlli necessari per definire un prodotto come AEE oppure no.

 

1 copia

 

La direttiva individua esplicite esclusioni dal campo di applicazione per le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella definizione di AEE; nello specifico sono escluse dal campo di applicazione, ai sensi dell’articolo 3, del D.lgs. n. 49/14, le seguenti AEE:

1) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari.

2) apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

 

2

 

Modulo OT24 2019 per riduzione tariffa INAIL: nuovo modello in vista della scadenza del 28/02/2019

 

E’ stato pubblicato da INAIL il nuovo modello OT/24 che, relativamente agli interventi svolti nel corso dell’anno 2018, dovrà essere inoltrato entro il 28/02/2019.

L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto dall’azienda all’INAIL. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno, come segue:

fino a 10 lavoratori/anno – 28%
da 11 a 50 lavoratori/anno – 18%
da 51 a 200 lavoratori/anno – 10%
oltre 200 lavoratori/anno – 5%

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

I principali interventi aggiunti sono:

  • interventi per la prevenzione del rischio in ambienti sospetti di inquinamento e in ambienti confinati;
  • interventi per la prevenzione del rischio da polveri contenenti silice libera cristallina respirabile;
  • certificazione UNI ISO 45001:18.

 

Nel Modello OT24 gli interventi si presentano articolati nelle seguenti quattro sezioni:

  • Interventi di carattere generale;
  • Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
  • Interventi trasversali;
  • Interventi settoriali generali;
  • Interventi settoriali.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

 

SISTRI: aggiornamento istruzioni per adempimenti aziendali

 

E’ stato reso disponibile recentemente (dal 28/07/2018) la versione aggiornata della guida di supporto per l’applicativo “Gestione Azienda” di SISTRI, attraverso il quale l’utente può effettuare visualizzazioni, variazioni, richieste e geolocalizzazioni.

L’aggiornamento di tale guida si propone di fornire utili indicazioni per poter effettuare in autonomia operazioni di visualizzazione (report iscrizioni, pagamenti, anagrafica, ecc.), di variazioni anagrafiche, richieste (cancellazioni, trasferimenti, duplicazioni di dispositivi USB e di black box), nonché la geolocalizzazione di sede e unità locali.

 

Norme UNI EN ISO 9001 e 14000: entro il 15/09/2018 obbligo di adeguamento alle nuove edizioni 2015

 

Si ricorda che entro il 15/09/2018, le imprese certificate secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 sono chiamate ad adeguare la propria certificazione alle edizioni 2015 delle due norme in oggetto.

Le aziende che effettuano audit di sorveglianza o rinnovo senza allinearsi ai nuovi standard, incorrerebbero in costi maggiori, perché obbligate a rifare un audit di adeguamento alla versione 2015 entro il 15/09/2018.

 

La ISO 9001:2015 è una norma internazionale, recepita in Italia dall’UNI, che fissa i requisiti standard di un sistema di gestione per la qualità. La UNI EN ISO 9001 si base sulla ricerca di un miglioramento continuo. Tra gli elementi innovativi della UNI EN ISO 9001 si segnala: maggiore motivazione e coinvolgimento del top management, anche attraverso l’introduzione del concetto di rischio – Risk Based Thinking – e dell’analisi del contesto; il rafforzamento del focus sul cliente; una maggior efficienza organizzativa; più enfasi sul raggiungimento dei risultati; il potenziamento dell’approccio volto al miglioramento continuo; una miglior applicabilità della norma alle imprese che erogano servizi.

Anche la ISO 14001:2015 è una norma internazionale, recepita in Italia dall’UNI, che fissa i requisiti standard di un sistema di gestione ambientale. La nuova edizione UNI EN ISO 14001 sottolinea l’analisi del ciclo di vita – Lifecycle Thinking – per la certificazione del sistema di gestione, prendendo in considerazione le conseguenze economiche, ambientali e sociali di un prodotto o di un processo, nell’arco del suo intero ciclo di vita.

Le imprese certificate UNI EN ISO 14001:2015 dimostrano il proprio impegno al fine di salvaguardare l’ambiente e migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.

 

Sicurezza nelle pubbliche manifestazioni: nuova Circolare esplicativa

 

In data 18/07/2018 è stata pubblicata la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, contenente le nuove Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

“A distanza di quasi un anno dall’emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e dal confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali.”

Le precedenti linee di indirizzo cui la Direttiva fa riferimento sono contenute nella Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno Morcone 28/07/2017 Direttiva sulle manifestazioni pubbliche – Sicurezza integrata per la security e la safety. Linee guida, che a sua volta faceva seguito a due circolari, a firma rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, emanate a margine dell’incidente occorso in occasione della finale di Champions League del giugno 2017.

 

 

I punti critici evidenziati dai vari Enti locali e dal mondo dell’associazionismo erano rivolti in particolare a:

  • i metodi di classificazione del rischio delle pubbliche manifestazioni
  • gli aspetti tecnici di progettazione delle pubbliche manifestazioni
  • le misure adeguate alla gestione delle emergenze
  • l’organizzazione, la definizione dei ruoli e l’individuazione delle procedure di sicurezza atte a limitare i danni in caso di emergenza

La nuova circolare per la sicurezza nelle pubbliche manifestazioni introduce un approccio più flessibile alla gestione del rischio, una parametrazione delle misure di safety e security meno costosa rispetto alle “vulnerabilità”.

Tale Circolare contiene allegata una Linea Guida che riporta le misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità e vanno a sostituire le linee guida allegate alla precedente Circolare Morcone del 28/07/2017.

 

Informativa 07/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo Gestori Ambientali: modulistica per iscrizione in cat. 4-BIS e istituzione nuova cat. 2-TER

 

Dopo la Delibera dell’Albo Gestori Ambientali n. 2 del 24/04/2018 con la quale si individuava la sotto categoria 4-bis, con una nuova Deliberazione n. 3 del 04/06/2018 vengono comunicati dall’Albo i modelli per il rilascio del provvedimento di diniego e di iscrizione a tale categoria.

Infine, con Deliberazione n. 4 del 04/06/2018 il Comitato nazionale ha individuato i criteri ed i requisiti per l’iscrizione alla nuova sotto categoria 2 ter, rivolta ad associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.
Ai sensi dell’art.3 della Deliberazione n. 4/2018 le associazioni ed enti possono raccogliere e trasportare, per non più di 4 giornate all’interno dell’anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate, specifiche tipologie di rifiuti urbani non pericolosi dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi, ovvero:
-imballaggi metallici;

-metalli;
-rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo).

La procedura di iscrizione indicata all’art.4 della Delibera sopra citata richiede ad associazioni/enti religiosi di presentare una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, redatta secondo il modello riportato in allegato “A” alla Deliberazione stessa. La Sezione regionale o provinciale procederà entro 30 giorni a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ed è la stessa a verificare poi l’eventuale mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti o disporre il divieto e la prosecuzione dell’attività.
L’iscrizione è subordinata alla pagamento di un diritto annuale pari a € 50,00 e va rinnovata ogni 5 anni.

 

Sicurezza sul lavoro: aumento delle sanzioni per le imprese

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – ha rivalutato gli importi delle sanzioni da applicare nel caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; dal 01/07/2018 infatti le ammende per le contravvenzioni e le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate dell’1,9%. L’INL ha evidenziato che non sono previsti arrotondamenti e che l’aumento si applica esclusivamente alle sanzioni accertate ed irrogate per le violazioni commesse successivamente al 01/07/2018.

 

Le sanzioni previste per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siano esse ammende previste per le contravvenzioni o sanzioni amministrative pecuniarie, devono essere aggiornate ogni 5 anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore (legge n. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013).

Considerata l’istituzione dell’INL con conseguente soppressione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva, l’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che il provvedimento di aggiornamento potesse essere adottato dall’Ispettorato stesso.

 

CONAI: adempimenti in scadenza al 20 luglio e novità per i commercianti di imballaggi vuoti

 

Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20 luglio p.v. è necessario comunicare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al 2° trimestre dell’anno in corso ed in particolare:

– il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;

– il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;

– il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;

– il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

 

Infine, si sottolinea che con Circolare CONAI del 25/06/2018 sono state introdotte importanti novità riguardanti l’applicazione del Contributo ambientale CONAI per i commercianti di imballaggi vuoti, in vigore a partire dal 01/01/2019.

 

End of waste: nuovo regolamento per il conglomerato bituminoso

 

Il Ministero dell’Ambiente con DM 28/03/2018 n. 69, pubblicato in Gazzetta in data 18/06/2018, ha definito i criteri e le procedure affinchè il conglomerato bituminoso derivante dalla fresatura a freddo dell’asfalto o da operazioni di scavo di pavimentazioni in asfalto, possa rientrare nella materia dei c.d. “end of waste”, cessando la qualifica di rifiuto e uscendo dalla relativa disciplina.

 

I criteri indicati nel regolamento, dovranno essere dimostrati dal produttore mediante specifica autocertificazione attestante il rispetto di tutte le condizioni e requisiti richiesti dalla normativa affinchè il prodotto finale possa essere definito “granulato di conglomerato bituminoso”. I produttori di granulato di conglomerato bituminoso, dovranno entro il 31/10/2018, provvedere all’aggiornamento delle loro autorizzazioni/comunicazioni al trattamento di rifiuti in modo da adeguarle a quanto sopra per poter fruire del regime degli “end of waste”. In attesa di tale aggiornamento, potranno comunque attestarne la conformità ai requisiti di legge mediante specifica dichiarazione di conformità.

 

Sicurezza sul lavoro: nuovi interpelli del Ministero

 

Sono state pubblicate dal Ministero del Lavoro e indicate dalla Commissione del 14/06/2018 alcune riposte a quesiti riguardanti la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

 

In particolare, gli interpelli pubblicati riguardano:

  • Interpello n. 5/2018 – “Modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza”:

utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”;

  • Interpello n. 4/2018 – “Applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”:

“se nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.

 

Pacchetto “economia circolare”: pubblicate nuove direttive sui rifiuti

 

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 14/06/2018 sono state pubblicate le seguenti Direttive sui rifiuti:

  • Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
  • Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
  • Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

 

Gli stati membri dovranno recepire le modifiche introdotte dalle nuove direttive entro il 05/07/2020. Le direttive s’inseriscono nel cosiddetto “Pacchetto economia circolare” ed hanno tra i principali obiettivi l’aumento del riutilizzo e del riciclaggio e la riduzione della produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento in discarica.

 

Attribuzione classe di pericolo dei rifiuti HP14: novità in vigore dal 05/07/2018

 

Dal 05/07/2018 sono in vigore le nuove di condizioni ed i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti prodotti, stabiliti dal Regolamento UE 997/2017.

Tale regolamento modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”; esso definisce i criteri comunitari stabiliti per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 superando di fatto le disposizioni relative all’assegnazione di tale caratteristica di pericolo contenuta nel Regolamento UE 1357/2014.

 

Si sottolinea come in ambito nazionale, il D.Lgs. 78/2015, stabilisce all’art. 7 comma 9-ter che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP 14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

In base alle modifiche introdotte, la caratteristica di pericolo HP 14 si applica ai rifiuti che:

  • contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strado di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idrofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc…)
  • contengono una o più sostanze classificate con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1 %
  • contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411 e H412 ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411
  • contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411, H412 e H413.

 

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.

 

Informativa 06/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Con la presente si invia breve riepilogo delle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze/adempimenti previsti a breve.

 

Albo Gestori Ambientali: nuova cat. 4BIS per la raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi

 

Dal 15/06/2018 entra in vigore la Delibera dell’Albo Gestori Ambientali n. 2 del 24/04/2018 con la quale si individuano i criteri e le condizioni per l’iscrizione alla sotto categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi)

Tale deliberazione indica le modalità semplificate d’iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

 

Le condizioni richieste alle imprese che intendono iscriversi alla sotto categoria 4-bis risultano:

  1. essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
  2. essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
  3. dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Il quantitativo massimo di rifiuti trasportati risulta pari a 400 tonnellate annue, con limitazioni a specifiche tipologie di rifiuti (p.es. rifiuti metallici, limatura e trucioli di metalli ferrosi, imballaggi metallici, rame, bronzo, ottone, ecc.).

Ponteggi: entro il 15 giugno le istanze di rinnovo delle autorizzazioni

 

Con Circolare n. 10 del 28/05/2018 il Ministero del Lavoro fissa al 15/06/2018 il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo (decennale) delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, da parte dei costruttori. Il Ministero con tale provvedimento intende conoscere le autorizzazioni per le quali permane l’interesse del fabbricante al rinnovo, in modo da avviare, una volta che saranno disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria tecnica per verificarne l’adeguatezza al progresso tecnico (si sottolinea l’entrata in vigore recentemente del nuovo DM 17/01/2018 – NTC2018), secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico di Sicurezza).

 

Si evidenzia come il ministero rilascia l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego “… dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non …”, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

L’autorizzazione è soggetta a rinnovo decennale per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

 

Direttiva sul trasporto di merci pericolose: novità al decreto di recepimento

 

Con Decreto 20/03/2018 il Ministero delle Infrastrutture ha recepito la direttiva 2018/217/UE che modifica (a livello comunitario) la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Tale decreto modifica l’art. 3 del D.Lgs. n. 35 del 27/01/2010 di attuazione in ambito nazionale della Direttiva 2008/68, recependo le previsioni europee.

In base all’art.3 del DM 35/2017, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati elencati al comma 2 lett. a), b) e c).

Ai sensi del comma 2 lett. c) le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 01/01/2017, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.
Si sottolinea come la Direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/09/2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, è stata più volte soggetta a direttive di modifica poi recepite nel nostro ordinamento. L’art. 5 di tale decreto rimette al Ministero il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche, tra l’altro, degli allegati A e B dell’ADR.

La Direttiva 2008/68 finora è stata modificata dalla:

  • direttiva 2010/61/UE della commissione del 2 settembre 2010, recepita con il DM 3 gennaio 2011;
    • direttiva 2012/45/UE della commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il DM 21 gennaio 2013;
    • direttiva 2014/103/UE della commissione del 21 novembre 2014, recepita con il DM 16 gennaio 2015;
    • direttiva 2016/2309/UE della commissione del 16 dicembre 2016, recepita con il DM 12 maggio 2017;
    • direttiva 2018/217/UE della commissione del 31 gennaio 2018, che adegua per la quinta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della più volte richiamata direttiva 2008/68/CE

Albo Gestori Ambientali: nuove circolari di chiarimento su sospensioni, cancellazioni, DURC e ricorsi

 

L’Albo gestori ambientali ha pubblicato recentemente tre nuove circolari di chiarimento ed approfondimento su specifici aspetti. In particolare:

  • la Circolare 144/2018, stabilisce le modalità per deliberare, notificare e pubblicare sul sito web dell’Albo le sospensioni e le cancellazioni per mancato versamento dei diritti di iscrizione, date le difficoltà riscontrate dalle Sezioni regionali nel notificare i relativi provvedimenti tramite pec agli interessati;
  • la Circolare 145/2018, chiarisce i tempi che le Sezioni regionali sono tenute a rispettare durante le istruttorie delle istanze di iscrizione per la verifica della regolarità contributiva delle imprese;
  • la Circolare 146/2018, prevede che il Comitato accetti le istanze di ricorso pervenute tramite PEC da parte dell’impresa ricorrente (come dichiarata al Registro Imprese) anche se sprovviste di firma digitale; risultano invece irricevibili i ricorsi da PEC diverse (salvo giusta delega del legale rappresentante e firma digitale del mittente).

 

GDPR Privacy: ultimi aggiornamenti sugli adempimenti previsti al nuovo regolamento europeo

 

Il 25/05/2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla privacy; diventano operative le norme sugli adempimenti e sulle relative sanzioni.

Si sottolinea come il 17 maggio u.s., sono iniziati al Senato i lavori della Commissione speciale per l’esame dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679″.

In base alle indicazioni emerge quanto segue:

  • il termine del 21 maggio 2018, giorno in cui sarebbe scaduta la delega conferita dalle Camere al Governo, è stato prorogata di tre mesi (quindi fino al 21 agosto 2018);
  • il 25 maggio 2018 è entrato comunque in vigore il Regolamento UE;
  • per garantire la continuità con la norma previgente, sono stati fatti salvi per un periodo transitorio i provvedimenti e le autorizzazioni generali del Garante che saranno oggetto di un successivo riordino, nonché i codici deontologici vigenti;
  • per le piccole e medie imprese è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento dei dati personali;
  • infine, non sono state modificate le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche, in attesa che venga emanato l’apposito regolamento europeo.

 

 

Si sottolinea inoltre come il Garante per la protezione dei dati personali – con comunicato del 18/05/2018 – ha reso noto che è disponibile la procedura per la comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati o DPO sul sito dell’Autorità per la comunicazione del nominativo.

Si evidenzia come il Regolamento UE 679/2016 prevede l’obbligo di designare il DPO quando:

  • il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, ad eccezione delle autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni;
  • le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
  • le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati.

 

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.

 

Decreto “SCIA 2” pubblicato in Gazzetta: nuove regole su diversi procedimenti amministrativi

Il 25/11/2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 222/2016 “SCIA 2” che, in attuazione della legge delega 124/2015, introduce importanti semplificazioni in materia di procedimento amministrativi. Il testo entra in vigore l’11/12/2016.

Tra le principali novità:

  • il riassetto dei titoli edilizi
  • l’ampliamento degli interventi in edilizia libera
  • individuate nuove attività rientranti nell’ ambito della SCIA
  • l’introduzione della tabella unica nazionale con tipologia di intervento e corretto titolo abilitativo
  • la segnalazione certificata di agibilità al posto del certificato di agibilità.   http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00237/sg