Materiali di riporto oggetto di escavazione: chiarimenti su test di cessione
Il Ministero dell’Ambiente con Circolare n. 15786 del 10/11/2017 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei “materiali di riporto” ed all’impiego di tali materiali, alla luce dell’entrata in vigore del recente regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017).
La Circolare chiarisce che i materiali di riporto nella gestione come sottoprodotti devono essere sottoposti:
- alla verifica di conformità ai valori limite di cui alla Tab. 2 – Allegato V – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite test di cessione;
- alla verifica di non contaminazione mediante confronto con i limiti di cui alla Tab. 1 – Allegato V – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite analisi chimica di laboratorio, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica dell’area oggetto di escavazione.
La quantificazione della frazione antropica risulta obbligatoria solamente nella gestione di tali materiali come sottoprodotti.
La Circolare fornisce inoltre alcuni chiarimenti su “matrici materiali di riporto”; l’art. 4, comma 3 del DPR 120/2017 relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti stabilisce che:
- nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo quanto disposto dall’Allegato 10 del medesimo DPR
- oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), il citato articolo 4, comma 3, è previsto che le matrici materiali di riporto siano sottoposte a test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui all’Allegato 3 del DM 5/02/1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2 – Allegato V – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
L’articolo 24, comma 1, del nuovo DPR 120/2017 relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come non rifiuti, (ricadendo quindi all’interno dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce che le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, devono essere utilizzate nel sito di produzione. Inoltre, la non contaminazione deve essere verificata ai sensi dell’Allegato 4 dello stesso DPR “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali”.
31/12/2017: scadenze per adempimenti sulla sicurezza aziendale
Di seguito si riportano principali scadenze e adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. per quanto concerne la gestione della sicurezza in azienda:
- il Medico competente aziendale, in base a quanto stabilito dall’art. 25 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve effettuate almeno una visita annuale presso gli ambienti di lavoro (salvo diversa periodicità indicata nel DVR);
- in base a quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nelle aziende con più di 15 addetti è d’obbligo eseguire almeno una riunione periodica annuale, coinvolgendo le principali figure del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, finalizzata alla verifica dell’andamento della sorveglianza sanitaria e di eventuali episodi infortunistici accaduti e pianificando/programmando la formazione aziendale ed eventuali aggiornamenti della valutazione dei rischi;
- nelle aziende ove, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10/03/98, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno. Il piano di emergenza è obbligatorio per tutte le attività con almeno 10 lavoratori e per tutte le attività soggette al controllo da parte dei Comandi dei VVFF ai sensi del DPR 151/2011.
- si ricorda che i lavoratori e preposti formati in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 devono effettuare l’aggiornamento della formazione entro 5 anni dal primo conseguimento;
- l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) aziendale, in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve effettuare un aggiornamento periodico annuale della propria formazione in funzione del numero di addetti della ditta di appartenenza;
- l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), in base a quanto previsto dagli artt. 32-34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016, deve effettuare un aggiornamento periodico entro 5 anni dal primo conseguimento;
- la formazione degli addetti al primo soccorso in azienda, in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 388/2003, devono effettuare un aggiornamento periodico ogni 3 anni in base alla tipologia di azienda di appartenenza;
- per la formazione degli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in azienda, in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dal D.M. 10/03/98 e dalla Circolare VVFF prot. 12653 del 23/02/11, è consigliato un aggiornamento periodico ogni 3 anni, in funzione del livello di rischio incendio dell’azienda di appartenenza;
infine si evidenzia come la formazione degli addetti all’utilizzo delle attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che hanno svolto la formazione ed addestramento secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni 22/02/2012, devono effettuare un aggiornamento periodico entro 5 anni dal primo conseguimento.
Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovi requisiti e verifiche obbligatorie per i Responsabili Tecnici
Il 30 maggio 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato due Delibere (n. 6/2017 e n. 7/2017) le quali, alla luce di quanto disposto dal DM 120/2014, modificano radicalmente i requisiti e la formazione dei Responsabili Tecnici delle ditte iscritte all’Albo Gestori ambientali.
Le nuove regole prevedono, fra l’altro, che il Responsabile Tecnico debba attestare la propria formazione mediante una verifica iniziale della preparazione e, con cadenza quinquennale, mediante delle verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
Tali condizioni sono entrate in vigore dal 16/10/2017; in modo transitorio i responsabili tecnici delle imprese ed enti iscritti a tale data potranno continuare a svolgere la propria attività, salvo variazioni di classe dell’iscrizioni all’Albo, fino al 16/10/2022.
La verifica, che diverrà uno dei requisiti comuni a tutte le categorie e le classi dell’Albo, interessa non solo i nuovi responsabili tecnici, ma anche quelli che già lo sono alla data di entrata in vigore delle deliberazioni sopra richiamate (per il Veneto la prima data fissata per svolgere tali verifiche è il 19/12/2017). Le stesse delibere modificano anche radicalmente i restanti requisiti che concorrono a determinare l’idoneità del Responsabile tecnico che, come noto, si differenziano a seconda dell’attività svolta dall’impresa e della classe dimensionale, e che definiscono funzioni e doveri.
OT24 per riduzione tariffa INAIL: scadenza realizzazione interventi 31/12/2017
L’INAIL applica una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, integrativi a quelli previsti dalla normativa in materia; per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT24).
La domanda deve essere compilata e inoltrata all’INAIL, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT24 2018”, entro il termine del 28 febbraio 2018, per gli interventi applicati in azienda entro l’anno solare in corso (entro il 31/12/2017).
Legge “Europea” 2017: novità in campo ambientale
In data 20/11/2017 è stata pubblicata la Legge n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (GU Serie Generale n.277 del 27-11-2017), in vigore dal 12/12/2017. Essa si compone di 30 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.
Per quanto riguarda le novità in campo ambientale l’art. 16 della Legge sopracitata, con riferimento al monitoraggio dello stato delle acque, integra le disposizioni, dettate dall’art. 78-sexies del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque – al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee – onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea.
Per quanto riguarda inoltre i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane in aree sensibili (art. 17), la Legge stabilisce che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell’impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall’agglomerato urbano. Viene escluso che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio.
Infine per quanto riguarda le emissioni industriali e AIA (art. 18) vengono modificati in più punti le norme che, nell’ambito del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in particolare le modifiche operate investono quattro gruppi diversi di disposizioni:
- la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), dettata dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione, contenute nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio, contenuta nella Parte V-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..