Informativa 12-2017: aggiornamento normativo e scadenziario

Materiali di riporto oggetto di escavazione: chiarimenti su test di cessione

Il Ministero dell’Ambiente con Circolare n. 15786 del 10/11/2017 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei “materiali di riporto” ed all’impiego di tali materiali, alla luce dell’entrata in vigore del recente regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017).

La Circolare chiarisce che i materiali di riporto nella gestione come sottoprodotti devono essere sottoposti:

  • alla verifica di conformità ai valori limite di cui alla Tab. 2 – Allegato V – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite test di cessione;
  • alla verifica di non contaminazione mediante confronto con i limiti di cui alla Tab. 1 – Allegato V – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite analisi chimica di laboratorio, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica dell’area oggetto di escavazione.

La quantificazione della frazione antropica risulta obbligatoria solamente nella gestione di tali materiali come sottoprodotti.

La Circolare fornisce inoltre alcuni chiarimenti su “matrici materiali di riporto”; l’art. 4, comma 3 del DPR 120/2017 relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti stabilisce che:

  • nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo quanto disposto dall’Allegato 10 del medesimo DPR
  • oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), il citato articolo 4, comma 3, è previsto che le matrici materiali di riporto siano sottoposte a test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui all’Allegato 3 del DM 5/02/1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2 – Allegato V – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L’articolo 24, comma 1, del nuovo DPR 120/2017 relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come non rifiuti, (ricadendo quindi all’interno dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce che le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, devono essere utilizzate nel sito di produzione. Inoltre, la non contaminazione deve essere verificata ai sensi dell’Allegato 4 dello stesso DPR “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali”.

 

31/12/2017: scadenze per adempimenti sulla sicurezza aziendale

Di seguito si riportano principali scadenze e adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. per quanto concerne la gestione della sicurezza in azienda:

  • il Medico competente aziendale, in base a quanto stabilito dall’art. 25 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve effettuate almeno una visita annuale presso gli ambienti di lavoro (salvo diversa periodicità indicata nel DVR);
  • in base a quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nelle aziende con più di 15 addetti è d’obbligo eseguire almeno una riunione periodica annuale, coinvolgendo le principali figure del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, finalizzata alla verifica dell’andamento della sorveglianza sanitaria e di eventuali episodi infortunistici accaduti e pianificando/programmando la formazione aziendale ed eventuali aggiornamenti della valutazione dei rischi;
  • nelle aziende ove, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10/03/98, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno. Il piano di emergenza è obbligatorio per tutte le attività con almeno 10 lavoratori e per tutte le attività soggette al controllo da parte dei Comandi dei VVFF ai sensi del DPR 151/2011.
  • si ricorda che i lavoratori e preposti formati in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 devono effettuare l’aggiornamento della formazione entro 5 anni dal primo conseguimento;
  • l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) aziendale, in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve effettuare un aggiornamento periodico annuale della propria formazione in funzione del numero di addetti della ditta di appartenenza;
  • l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), in base a quanto previsto dagli artt. 32-34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016, deve effettuare un aggiornamento periodico entro 5 anni dal primo conseguimento;
  • la formazione degli addetti al primo soccorso in azienda, in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 388/2003, devono effettuare un aggiornamento periodico ogni 3 anni in base alla tipologia di azienda di appartenenza;
  • per la formazione degli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in azienda, in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dal D.M. 10/03/98 e dalla Circolare VVFF prot. 12653 del 23/02/11, è consigliato un aggiornamento periodico ogni 3 anni, in funzione del livello di rischio incendio dell’azienda di appartenenza;

infine si evidenzia come la formazione degli addetti all’utilizzo delle attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che hanno svolto la formazione ed addestramento secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni 22/02/2012, devono effettuare un aggiornamento periodico entro 5 anni dal primo conseguimento.

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovi requisiti e verifiche obbligatorie per i Responsabili Tecnici

Il 30 maggio 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato due Delibere (n. 6/2017 e n. 7/2017) le quali, alla luce di quanto disposto dal DM 120/2014, modificano radicalmente i requisiti e la formazione dei Responsabili Tecnici delle ditte iscritte all’Albo Gestori ambientali.

Le nuove regole prevedono, fra l’altro, che il Responsabile Tecnico debba attestare la propria formazione mediante una verifica iniziale della preparazione e, con cadenza quinquennale, mediante delle verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Tali condizioni sono entrate in vigore dal 16/10/2017; in modo transitorio i responsabili tecnici delle imprese ed enti iscritti a tale data potranno continuare a svolgere la propria attività, salvo variazioni di classe dell’iscrizioni all’Albo, fino al 16/10/2022.

La verifica, che diverrà uno dei requisiti comuni a tutte le categorie e le classi dell’Albo, interessa non solo i nuovi responsabili tecnici, ma anche quelli che già lo sono alla data di entrata in vigore delle deliberazioni sopra richiamate (per il Veneto la prima data fissata per svolgere tali verifiche è il 19/12/2017). Le stesse delibere modificano anche radicalmente i restanti requisiti che concorrono a determinare l’idoneità del Responsabile tecnico che, come noto, si differenziano a seconda dell’attività svolta dall’impresa e della classe dimensionale, e che definiscono funzioni e doveri.

 

OT24 per riduzione tariffa INAIL: scadenza realizzazione interventi 31/12/2017

L’INAIL applica una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, integrativi a quelli previsti dalla normativa in materia; per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT24).

La domanda deve essere compilata e inoltrata all’INAIL, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT24 2018”, entro il termine del 28 febbraio 2018, per gli interventi applicati in azienda entro l’anno solare in corso (entro il 31/12/2017).

 

Legge “Europea” 2017: novità in campo ambientale

In data 20/11/2017 è stata pubblicata la Legge n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (GU Serie Generale n.277 del 27-11-2017), in vigore dal 12/12/2017. Essa si compone di 30 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Per quanto riguarda le novità in campo ambientale l’art. 16 della Legge sopracitata, con riferimento al monitoraggio dello stato delle acque, integra le disposizioni, dettate dall’art. 78-sexies del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque – al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee – onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda inoltre i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane in aree sensibili (art. 17), la Legge stabilisce che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell’impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall’agglomerato urbano. Viene escluso che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio.

Infine per quanto riguarda le emissioni industriali e AIA (art. 18) vengono modificati in più punti le norme che, nell’ambito del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in particolare le modifiche operate investono quattro gruppi diversi di disposizioni:

  • la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), dettata dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione, contenute nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio, contenuta nella Parte V-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Informativa 11-2017: aggiornamento normativo e scadenziario

Trasporto transfrontaliero rifiuti: indicazioni dall’Albo su cessione temporanea veicoli

L’Albo Gestori ambientali con Deliberazione del 9 ottobre 2017 chiarisce sulla “Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti“. La Delibera nasce dalla necessità di garantire la tracciabilità dei veicoli, con l’immediata identificazione dell’impresa che temporaneamente li utilizza e stabilisce le condizioni e le procedure in grado di consentire variazioni temporanee della dotazione di veicoli così da conciliare le necessità operative delle imprese con l’esigenza di verifica puntuale del titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all’impresa utilizzatrice.

 

In particolare:

  • l’articolo 1 detta le condizioni da seguire per l’utilizzo temporaneo dei veicoli nell’ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti; occorre infatti che:
  1. entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo, siane stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, siano iscritte all’Albo nella categoria 6 o abbiano richiesto l’aggiornamento della propria iscrizione ero siano iscritte all’Albo nelle categorie 1, 4 o 5 e svolgono, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DM 120/2014, l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale dì merci
  2. il veicolo temporaneamente ceduto non sia oggetto di ulteriori procedimenti d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
  3. l’impresa cedente non sia sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.
  • l’articolo 2 definisce gli adempimenti a carico della impresa utilizzatrice, ovvero di presentare per via telematica alla Sezione regionale o provinciale competente, domanda di variazione dell’iscrizione per l’esclusivo incremento della dotazione dei veicoli nel rispetto delle condizioni sopra indicate, con specifico atto di notorietà.

All’Allegato C si riporta il Modello di contratto per la cessione temporanea dei veicoli tra imprese comunitarie iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (che effettuano l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti; alla scadenza del contratto il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente ed è escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.

 

Registro esposti sostanze cancerogene: nuove modalità di trasmissione dati

Per Datori di lavoro o loro delegati e titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT) dell’INAIL, dal 12 ottobre 2017 è disponibile il nuovo servizio online INAIL per la trasmissione del “Registro di esposizione”.
Con la Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 INAIL illustra le modalità di invio telematico mediante l’accesso ai servizi online del portale INAIL che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’INAIL sia della ASL competente per territorio.
I datori di lavoro pubblici e privati non titolari di una PAT provvederanno, invece, all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite pec.

 

L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di INAIL e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale INAIL.

Analogamente, nel caso di trasmissione via pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto. I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.

 

Sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori: chiarimenti da INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la pubblicazione della Circolare n. 3 del 12 ottobre 2017 ha fornito alcuni chiarimenti sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Come è noto, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall’art. 41 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un’unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria. Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori. In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

  1. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
  2. art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  3. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.

 

Shopper e buste in plastica: nuove norme dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2018 le buste ultraleggere in plastica (con spessore inferiore ai 15 micron) utilizzate per pesare gli alimenti, saranno sostituite da bioshopper, buste biodegradabili e compostabili, prodotte in conformità alla norma UNI EN 13432. La legge di conversione del decreto legge Mezzogiorno, approvata lo scorso 1° agosto alla Camera, definisce nuove norme sulle borse di plastica leggere.

 

A decorrere dal 1 gennaio 2018 anche le buste e i sacchetti leggeri e ultraleggeri (con spessore delle singole pareti inferiore a 15 micron) utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in negozi alimentari quali panetterie, gastronomie, macelleria, pescheria e negozi di ortofrutticoli dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432. La norma UNI prevede che, a partire dal nuovo anno, queste buste per alimenti debbano essere prodotte e distribuite con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%.

Questo parametro dovrà successivamente diventare il 50% a partire dal 1 gennaio 2020 e il 60% dal 1 gennaio 2021, determinato in base allo standard Uni CEN/TS.

I sacchetti dovranno disporre dell’idoneità per uso alimentare ovvero la certificazione MOCA e dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento.

 L’intento del legislatore nell’emanare questa nuova normativa è stato quello di contrastare e reprimere la pratica che eludeva la legge sugli shopper. La nuova norma conferma il contenuto della legge 28/2012 relativa alle buste e sacchetti monouso utilizzati per la spesa: sono commercializzabili i soli shopper monouso biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432 o quelli riutilizzabili con percentuali minime di plastica riciclata e spessori ricompresi tra 60 e 200 micron a seconda delle maniglie e degli usi. Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni di importo variabile da 2.500 a 100.000 € se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il valore delle buste fuori legge

 

Informativa 10-2017: aggiornamento normativo e scadenziario

Imballaggi alimentari: nuovo regolamento sul sistema del “vuoto a rendere”

 

Con Decreto 3 luglio 2017, n. 142, il Ministero dell’Ambiente ha promulgato un Regolamento che apre alla sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all’articolo 219-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.

La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal 07/02/2018. Per aderire al sistema (si veda art. 3 del DM n. 142/2017), gli esercenti dovranno compilare un modulo al momento dell’acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, trasmettendo i dati per via telematica. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:

  • di tipo primario, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • riutilizzabili, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • conformi ai requisiti stabiliti dal DM 2 maggio 2006 ed in conformità’ ai requisiti essenziali stabiliti all’articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
  • destinati all’uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
  • serviti al pubblico nei punti di consumo;
  • di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.

 

Riduzione premio INAIL: nuovo modello OT24 per interventi svolti nel corso del 2017

 

L’INAIL, attraverso lo sconto “oscillazione per prevenzione OT24”, offre alle aziende che nel 2017 hanno effettuato interventi migliorativi ai fini della sicurezza sul lavoro, la possibilità di ridurre il premio assicurativo annuale (con una riduzione che può arrivare fino al 28%).

Si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda OT24 per la riduzione del premio assicurativo INAIL è prevista il 28/02/2018 e che gli interventi devono essere stati applicati e completati nel corso dell’anno corrente.

Nello specifico, il Decreto Ministeriale 3 marzo 2015 ha modificato le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa, determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno, come di seguito riportato:

  • 28% fino a 10 lavoratori/anno;
  • 18% da 11 a 50 lavoratori/anno;
  • 10% da 51 a 100 lavoratori/anno;
  • 5% oltre i 200 lavoratori/anno.

Come negli anni scorsi, il modulo INAIL OT24 riporta una serie di possibili interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro effettuati dall’azienda, ciascuno associato ad un punteggio variabile da 1 a 100. L’impresa ha la possibilità di ottenere la riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL se nel 2017 ha effettuato interventi migliorativi i cui punteggi sommati raggiungono un valore minimo di 100.

A differenza degli anni passati, gli interventi previsti nel modello OT24 sono classificati nelle seguenti tipologie:

  • “TG” (Trasversale Generale): può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta
  • “T” (Trasversale): può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT della ditta
  • “SG” (Settore Generale): può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT
  • “S” (Settoriale): il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le PAT

Sulla base della precedente classificazione, nel modello OT24 l’INAIL ha raccolto gli interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza in 5 sezioni, denominate con le lettere dell’alfabeto:

A. interventi di carattere generale,
B. interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale,
C. interventi trasversali,
D. interventi settoriali generali,
E. interventi settoriali.

INAIL individua inoltre per ogni intervento la documentazione “probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2018, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT24 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di INAIL.

 

Albo gestori ambientali: termine adeguamento iscrizioni cat. 6 (trasporto transfrontaliero) scaduto il 30 settembre

 

Si ricorda che il 30/09/2017 è scaduto il termine ultimo per presentare domanda di adeguamento dell’iscrizione nella cat. 6 (esclusivo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della delibera n. 3 del 2016 del Comitato nazionale, come modificata dalla delibera n. 5 del 2017. Dal 01/10/2017, pertanto, le ricevute di iscrizione in possesso delle imprese che non hanno provveduto a presentare la suindicata domanda decadono con conseguente cancellazione delle imprese stesse dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): scadenze per le “vecchie” attività

 

Si sottolinea come entro il 07/10/2017 gli enti ed i privati responsabili delle attività soggette a rinnovo decennale, in possesso di certificato di prevenzione incendi (CPI) una tantum rilasciato prima del 01/01/1988, devono presentare la prima attestazione di rinnovo periodico.

Sempre entro 07/10/2017 gli enti ed i privati responsabili delle “nuove” attività introdotte dal DPR 151/2011, esistenti alla data del 07/10/2011, devono presentare l’istanza preliminare (ex art. 3 DPR 151/2011) e l’istanza (ex art. 4 DPR 151/2011) al competente comando dei Vigili del Fuoco.

 

CONAI: scadenza adempimenti al 20 ottobre

 

Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20/10/2017 è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al terzo trimestre dell’anno in corso ed in particolare:

  • il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;
  • il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;
  • il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

 

Denunce infortuni sul lavoro: novità in vigore dal 12 ottobre

 

Con l’articolo 21 del D.Lgs. 151/2015, a partire dal 23 dicembre 2015 è stato abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Con DM n. 183/2015, è stato disposto a 6 mesi dalla istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione – SINP (a partire dal 12 aprile 2017) l’obbligo di comunicare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico l’infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quello dell’evento; la comunicazione risponde a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonchè di indirizzo delle relative attività di vigilanza. Con l’approvazione il 23 febbraio u.s. del cosiddetto “Milleproroghe” questo obbligo di comunicazione viene rinviato di ulteriori 6 mesi, e decorre quindi dal 12 ottobre 2017. In caso di mancata comunicazione entro i tempi richiesti, per gli infortuni “brevi” scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 €, che sale da 1.096 a 4.932 € se la comunicazione omessa riguarda gli infortuni superiori ai tre giorni.

Nel frattempo l’INAIL ha attivato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell’INAIL e delle ASL, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. Questo applicativo è accessibile anche ai datori di lavori, agli eventuali soggetti delegati e agli intermediari del datore di lavoro, per la dovuta consultazione, ai fini, se non altro, del corretto adempimento dell’obbligo di valutazione degli infortuni aziendali da condurre in occasione della riunione annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08.

Al momento quindi sussistono i seguenti obblighi:

  • conservazione del registro infortuni per 4 anni, quindi fino al 22 dicembre 2019, per le aziende in possesso del registro già in passato.
  • possibili controlli per verifica di eventi verificatisi ante 23 dicembre 2015.
  • ad oggi nessun obbligo di compilazione del registro infortuni.
  • accesso al servizio “Cruscotto infortuni” dal portale inail.it – “Accedi ai servizi on line” – nella sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”, anche ai fini della valutazione dell’andamento infortunistico aziendale in sede di riunione annuale ex art. 35 del D.Lgs. 81/08.
  • obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di tre giorni oltre a quello dell’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 € – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301-bis del D.Lgs. 81/08).
  • dal 12 ottobre 2017 obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza da uno a tre giorni oltre a quello dell’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 € – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08).

 

Terre e rocce da scavo: novità e condizioni imposte dal nuovo D.P.R. 120/2017

 

Dal 22 agosto scorso è entrato ufficialmente in vigore il D.P.R. 120/2017 che riordina e semplifica la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Il nuovo regolamento riunisce le numerose disposizioni oggi vigenti, in particolare su:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i cantieri, ossia di piccole dimensioni, di grandi dimensioni, di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA;
  • il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione nei siti oggetto di bonifica;
  • le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri;
  • le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti;
  • le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti;
  • il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti.

In base a quanto previsto in tale decreto, affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti, occorre che siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale e utilizzabili senza trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale” e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti (numero di indagini e parametri da ricercare). L’utilizzo inoltre deve essere conforme al piano di utilizzo (grandi cantieri) o alla dichiarazione di utilizzo (piccoli cantieri). Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso.

Per le terre provenienti da piccoli cantieri, il produttore, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, deve dimostrare che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti e che non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. La sussistenza di tali condizioni è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

 

 

Sono previste n. 2 sessioni del corso di approfondimento e confronto su tale Regolamento:

 

“NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI – AI SENSI DEL NUOVO D.P.R. 120/2017”

per

 

Sabato 28 Ottobre ore 9-13

Venerdi 3 Novembre ore 14-18

presso

CENTRO DI FORMAZIONE – PARALLELO 45  – Via Valmolin Inferiore, snc – 45031 Arquà Polesine (RO)

In allegato si riporta la scheda di adesione e maggiori dettagli sul corso.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA SCHEDA

 

Nel caso non vogliate ricevere più il presente aggiornamento periodico si prega di esplicitare tale volontà rispondendo alla presente mail.

Cordiali saluti.

 

 

Informativa 09-2017: aggiornamento normativo e scadenziario

Con la presente si invia breve riepilogo delle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze/adempimenti previsti a breve.

 

Terre e rocce da scavo: nuove regole in vigore dal 22 agosto 2017

Dal 22 agosto scorso è entrato ufficialmente in vigore il D.P.R. 120/2017 che riordina e semplifica la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare vengono definiti di grandi dimensioni il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce superiori a 6 mila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Al di sotto del limite di 6 mila metri cubi il cantiere è definito di piccole dimensioni, con procedure e adempimenti diversificati.

In base a quanto previsto in tale decreto, affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti, occorre che siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale e utilizzabili senza trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale” e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti (numero di indagini e parametri da ricercare). L’utilizzo inoltre deve essere conforme al piano di utilizzo (grandi cantieri) o alla dichiarazione di utilizzo (piccoli cantieri). Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso.

Per le terre provenienti da piccoli cantieri, il produttore, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, deve dimostrare che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti e che non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. La sussistenza di tali condizioni è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Regione Friuli V.G.: contributi alle imprese per bonifica e rimozione amianto

La Regione Friuli V.G. con Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres. del 21 luglio 2017 ha definito le modalità per la presentazione della domanda di contributo per le imprese insediate in Regione Friuli V.G. per interventi di bonifica e rimozione dell’amianto; per l’anno 2017 il termine è fissato al 2 ottobre 2017. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

  • spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
  • spese relative ad analisi di laboratorio
  • le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
  • le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della L.R. 20 marzo 2000 n. 7, per l’importo massimo di 500 €.

L’importo del contributo varia a seconda delle dimensioni delle ditte richiedenti:

  1. a) per le micro-imprese: 50% della spesa, con importo massimo di 15.000 €
  2. b) per le piccole e medie imprese: 40% della spesa, con importo massimo di 30.000 €
  3. c)  per le grandi imprese: 30% della spesa, con importo massimo di 40.000 €

Verifica del sistema di protezione di interfaccia (SPI) di impianti produzione energia: obbligo e scadenze

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEG) con Delibera n. 786/2016/R/EEL del 22/12/2016 ha fissato le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia (SPI) e alle prove per i sistemi di accumulo.

Sono soggetti a tale adempimento tutti gli impianti di potenza nominale superiore agli 11,08 kWp pena la sospensione di tutte le convenzioni attive (p.es. incentivi Conto Energia, scambio sul posto, ecc.).

Le Deliberazione in oggetto prevede che le verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione installati presso utenti attivi connessi in BT o MT, siano effettuate secondo i seguenti criteri:

  • nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione (MT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  • nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione (BT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno)

Le tempistiche per effettuare tale verifica variano a seconda della data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione dell’energia:

  • impianti entrati in esercizio dal 1 agosto 2016 in poi à entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  • impianti entrati in esercizio: dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016 à entro l’ultima data tra:
    a) il 31 marzo 2018
    b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    c) 5 anni dalla precedente verifica documentata
  • impianti entrati in esercizio: dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012 à entro l’ultima data tra:
    a) il 31 dicembre 2017
    b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
  • impianti entrati in esercizio: fino al 31 dicembre 2009 à entro l’ultima data tra:
    a) 30 settembre 2017
    b) 5 anni dalla precedente verifica documentata

 

Responsabile tecnico Albo gestori ambientali: pubblicati i quiz per l’abilitazione

Dal 04/09/2017 sono disponibili i quiz delle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico pubblicato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in ottemperanza a quanto previsto nella Delibera Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017.

Si ricorda che dal 16/10/2017 tutti i nuovi aspiranti responsabili tecnici, nonché tutti coloro in carica che debbano ricoprire l’incarico di nuove categorie o aumentare le classi di iscrizione, dovranno iscriversi presso le sezioni regionali di competenza e superare tali verifiche per poter ricoprire l’incarico.

I quiz per l’idoneità dei responsabili tecnici previste dall’articolo 13 comma 1 del D.M. 120/2014 (oltre 4000 quesiti con risposte), sono stati pubblicati e suddivisi nei moduli di cui all’allegato C della Delibera n.6 del 30/05/2017, ovvero:

– Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
– Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 – 4 – 5
– Modulo Specialistico. Categoria 8 – intermediazione e commercio rifiuti
– Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica di siti
– Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto

 

CONAI: modifiche alle procedure di dichiarazione

Con la presente si segnala che a partire dal 01/07/2017 sono state modificate le procedure di importazione di imballaggi. Si evidenzia come le importazioni dall’estero di merci imballate (imballaggi pieni) e/o di imballaggi vuoti devono essere dichiarate al CONAI al fine di essere assoggettati al Contributo Ambientale.

Fino al 30/06/2017 le dichiarazioni relative a tali importazioni avvenivano esclusivamente attraverso le procedure (ordinaria o semplificate) previste nel modulo “6.2- import”.

A partire dal 01/07/2017 le dichiarazioni di competenza dei periodi successivi (mensile entro il 20/08/2017; trimestrale entro il 20/10/2017 ed annuale entro il 20/01/2018) dovranno avvenire:

  • attraverso i moduli “6.1 imballaggi vuoti” (uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio) per le dichiarazioni di tutte le importazioni di imballaggi vuoti/materiale di imballaggi per uso diretto dell’importatore
  • attraverso il modulo “6.2 import imballaggi pieni” andranno dichiarati i pesi dei soli imballaggi di confezionamento delle merci importate (procedura ordinaria) o, in alternativa, si potrà applicare la procedura semplificata basata sul valore in euro delle importazioni di imballaggi pieni.

Da notare che per il materiale “plastica” sono state introdotte delle diversificazioni del contributo a seconda del circuito di recupero a cui afferiscono; nella relativa modulistica saranno specificate le relative fasce contributive diversificate a seconda della tipologia di plastica importata.

Sono previsti a breve corsi di approfondimento su:

  • “NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI – AI SENSI DEL NUOVO D.P.R. 120/2017”
  • “RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI – PREPARAZIONE PER ESAME DI VERIFICA REQUISITI DI IDONEITA’”

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.

 

CONAI: adempimenti in scadenza al 20 luglio

Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20 luglio è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al II trimestre dell’anno in corso ed in particolare:

– il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;

– il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;

– il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;

– il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Bando ISI INAIL 2016: scadenza inserimento domanda entro il 05/06/2017

L’INAIl, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente circa 244.000.000 € per finanziamenti a fondo perduto e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
– Progetti di investimento su adeguamento di strutture, macchinari, impianti, ecc.
– Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
– Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
– Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro , viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).
L’inserimento della domanda può essere effettuato fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017.

Nuovi bandi PSR 2014-2020 Regione Veneto: apertura termini presentazione domanda

Con DGR n.2175 del 23/12/2016 la Regione Veneto ha fissato i termini per la presentazione delle domande di aiuto per alcune Misure del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020; in particolare delle seguenti:

1.1.1 – “Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
1.2.1 – “Azioni di informazione e di dimostrazione”;
3.2.1 – “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;
4.1.1 – “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda”;
4.4.1 – “Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani/collinari abbandonati/degradati”;

6.1.1 – “Insediamento di giovani agricoltori”;
6.4.1 – “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”;
8.5.1 – “Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste”;

10.2.1 – “Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura”;
16.1.1 – “Gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura”;
16.2.1 – “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
16.4.1 -“Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte”;
16.5.1 – “Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale”

Bonifica amianto edifici pubblici: in Gazzetta gli interventi finanziabili

Sulla G.U. n. 276 del 25 novembre 2016 è stato pubblicato il Decreto 21/09/2016 che istituisce il fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, con la seguente dotazione finanziaria:

  • 5,536 milioni di euro per l’anno 2016
  • 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018

Possono fare domanda, per accedere al fondo, gli enti pubblici con riferimento ad interventi relativi ad edifici di proprietà pubblica e destinati allo svolgimento dell’attività dell’ente. Gli interventi oggetto del fondo sono relativi alla sola progettazione preliminare e definitiva per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale.

La graduatoria, su base annuale, delle richieste ammesse al contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

·         collocazione all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole,                     parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi

·         esistenza di segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e                         amministrazioni in merito alla presenza di amianto

·         previsione di un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo

·         collocazione all’interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del               DM n. 101/2003.

Legge di stabilità 2017: via libera al disegno di legge con alcune novità

Il 15/10/2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 (Legge di Stabilità 2017) e per il triennio 2017-2019. La manovra vale 27 miliardi di euro e si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge con misure di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia. I punti principali del provvedimento riguardano:

  • proroga del super-ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e l’iperammortamento, cioè una maggiorazione dell’ammortamento al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.
  • 1 miliardo di euro al Fondo di Garanzia per le PMI e proroga della cosiddetta “Nuova Sabatini”, nonché misure di sostegno alle start-up innovative.
  • per il triennio 2017-2019 abolita l’Irpef agricola: i redditi dominicali e agricoli non concorrono cioè alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Per gli agricoltori under 40 è prevista la decontribuzione.
  • il reddito d’impresa degli imprenditori persone fisiche viene assoggettato all’aliquota Iri del 24%.
  • l’anticipo pensionistico (Ape) ai lavoratori con almeno 63 anni e a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia. Potranno accedere all’Ape sociale i lavoratori con almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con di parenti 1° grado con disabilità grave oppure per con 36 anni di contributi in lavori “pesanti”. Potranno accedere all’Ape volontaria i lavoratori con 20 anni di contributi versati.
  • 4,5 miliardi di euro per la ricostruzione di Accumoli, Amatrice, Arquata e degli altri territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.
  • 3 miliardi di euro in tre anni per bonus dedicati alle ristrutturazioni edilizie (anche per condomini e alberghi), per il contrasto al dissesto idrogeologico e per l’edilizia scolastica. Previsto il potenziamento di quelli per la riqualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici.
  • investimenti pubblici per 12 miliardi di euro aggiuntivi in tre anni per infrastrutture, ambiente e attività produttive.
  • 2,4 miliardi di euro per il recupero delle periferie (120 i progetti presentati al bando periferie).
  • 1,9 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, per le retribuzioni di forze armate, dei corpi di polizia e per nuove assunzioni.

 

 

Bonifiche amianto: credito di imposta pari al 50% per interventi effettuati entro il 31/12/2016

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 giugno (pubblicato in GU n.243 del 17-10-2016) vengono indicate le modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni contenenti amianto. Nello specifico sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra citati, in 3 anni a partire dal 2017; il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro; l’ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-17&atto.codiceRedazionale=16A07507&elenco30giorni=true