Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi
In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 gennaio 2020, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.
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La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura. La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.
Bando ISI 2019: incentivi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro
E’ stato presentato il Bando ISI INAIL 2019 con il quale vengono messi a disposizione 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto ripartiti su base regionale, che saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione.
Previsti n. 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:
- Asse 1 (Isi Generalista): 96.226.450 euro, suddivisi in 94.226.450 euro per i progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Asse 2 (Isi Tematica): 45 milioni di euro per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi; • Asse 3 (Isi Amianto): 60 milioni di euro per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della fabbricazione mobili e della pesca;
- Asse 5 (Isi Agricoltura): 40 milioni di euro per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 33 milioni per la generalità delle imprese agricole e 7 milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.
Il contributo erogato in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso fino a un massimo di 130 mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di finanziamento.
La presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti avverrà, in modalità telematica, attraverso una procedura “valutativa a sportello” articolata in tre fasi, le cui date saranno pubblicate nella sezione del portale dell’INAIL dedicata al bando ISI entro il 31 gennaio.
F-gas: approvato il decreto sanzioni
Nella G.U. del 02/01/2020 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 163 del 05/12/2019 che disciplina le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 517/2014 sui gas florurati. Tali disposizioni entreranno in vigore dal 17/01/2020.
Di seguito si riporta tabella di riepilogo delle principali sanzioni previste dal Decreto in questione.
Fonte: certifico.com
Detrazioni fiscali per lavori edilizi – anno 2020: conferme e nuovo “bonus facciate”
Nella manovra finanziaria 2019 vengono prorogate a tutto il 2020 le detrazioni fiscali in campo edilizio: ecobonus – riqualificazione energetica; bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili.
Per il 2020 è stato confermato il nuovo “Bonus Facciate” introdotto nella Legge di Bilancio al fine di promuovere gli interventi di restauro e recupero delle facciate di palazzi e condomini.
Il “Bonus Facciate” consistente in una detrazione fiscale pari al 90% sulle spese sostenute per il restauro ed il recupero delle facciate degli edifici esistenti. Tali edifici, però, devono essere ubicati nelle zone “A” o “B” del piano urbanistico comunale vigente, ossia nei centri storici oppure nelle zone parzialmente o totalmente edificate.
Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 29/02/2020
l 29/02/2020 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.
Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 29/02/2020, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.
La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 29/02/2020 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Il 29/02/2020 scade inoltre il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. All’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento rispetto al passato; nello specifico essi riguardano il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, le modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e la realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.
Formazione addetti all’uso di attrezzature di lavoro: in scadenza i termini dell’Accordo S.R. 22/02/2012
A Marzo 2020 scadranno i termini di validità dei corsi di aggiornamento quinquennali sulle attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, svolti in regime transitorio (dal 12/03/2013 al 12/03/2015).
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, permetteva, per chi avesse effettuato una formazione documentata antecedente la data di pubblicazione del medesimo Accordo, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di 4 ore con validità dell’abilitazione quinquennale, fino alla data di scadenza del periodo transitorio, ossia entro il 12/03/2015.
Dalla data di effettuazione di tale corso, ed entro cinque anni, il lavoratore deve essere aggiornato con un corso di formazione specifico, conforme all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12.
Le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria una specifica abilitazione, conseguibile a seguito dell’esecuzione dei corsi di formazione specifici per le attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, sono:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi); - gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
- pompe per calcestruzzo.
Interpello di chiarimento sugli obblighi del Medico Competente: trasmissione dati aggregati – Allegato 3B
Con l’Interpello n. 8/2019, l’Associazione sindacale CIMO ha formulato due quesiti alla Commissione Interpelli in merito a quanto previsto dall’Art. 40 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
Nel primo quesito veniva richiesto “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”. Il secondo riguarda l’obbligo di invio dei dati aggregati sanitari e di rischio, anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.
La Commissione Interpelli, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’Art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3B). L’INAIL, in un’ottica operativa, ha fornito indicazioni in merito, precisando che “l’obbligo, di invio dei dati aggregati sanitari e di rischio, sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”. Relativamente al secondo quesito, la Commissione Interpelli ritiene che, in base ad un’interpretazione letterale dell’Art. 40 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’obbligo di comunicazione dei dati sanitari e di rischio “permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento”, tenuto conto che il modello dell’Allegato 3B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.
CONAI: dal 2020 una nuova procedura semplificata possibile per gli importatori di merci imballate
La circolare CONAI del 02/12/2019 ha introdotto un’ulteriore novità per gli importatori di merci imballate in procedura semplificata, ovvero per coloro che inviano periodicamente al CONAI il mod. 6.2. Fino al 2019, i soggetti rientranti nella categoria degli “importatori di merce imballate” avevano la possibilità di effettuare le dichiarazioni secondo procedura ordinaria (mod. 6.1), ovvero dettagliando la composizione dell’imballaggio materiale per materiale, oppure di seguire la procedura semplificata di dichiarazione (mod. 6.2) che propone la quantificazione del contributo ambientale CONAI da pagare sulla base di calcoli “a forfait”.
Nello specifico il mod. 6.2 proponeva due possibilità alternative per il calcolo del contributo ambientale CONAI: sulla base del valore di acquisto dall’estero dei prodotti imballati (modalità 1) oppure sulla base del peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinzione di materiale (modalità 2). Dal 2020 viene inserita una terza possibilità per le dichiarazioni degli importatori di merci imballate con procedura semplificata, riservata alle sole aziende con fatturato inferiore ai 2.000.000 €; per determinare il contributo da riconoscere al CONAI si può fare riferimento al fatturato complessivo dell’anno precedente all’anno di dichiarazione ed è determinato secondo i valori alla tabella seguente:
Cambiano anche le tempistiche di dichiarazione; è prevista una sola comunicazione all’anno per tutte le fasce di fatturato, nel mese di settembre (dal 1 al 30 settembre 2020).