Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga scadenze e indicazioni sul trasporto dei “nuovi rifiuti urbani”
Con Circolare n. 14 del 10/12/2020, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di proroga legate allo stato di emergenza sanitaria (Legge n. 159/2020), l’Albo nazionale gestori ambientali ha stabilito la proroga di tutti i provvedimenti di iscrizione all’Albo medesimo in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021, fino al 03/05/2021.
Inoltre, con Delibera n. 4 del 22/12/2020, l’Albo ha fornito i primi chiarimenti in merito alla validità delle autorizzazioni al trasporto di rifiuti conseguenti alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020.
I soggetti iscritti nella categoria 2-bis (trasporto conto proprio di rifiuti speciali), e categoria 4 (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), possono continuare a trasportare quei rifiuti che sono divenuti urbani a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 116/2020.
Si tratta dei rifiuti non pericolosi elencate nell’allegato L-quater e derivanti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, aggiornato e modificato dal D.Lgs. 116/2020.
Cisterne di gasolio: dal 1° gennaio 2021 in vigore l’obbligo della denuncia di esercizio
E’ in vigore dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisterne e distributori di gasolio, presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio. Essa interessa i soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi ed i soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi.
ll Testo Unico sulle Accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 e s.m.i. ha subito alcune modifiche introdotte con il D.L. 124/2019, coordinato con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.
Tale norma ha introdotto nuovi adempimenti (in vigore dal 01/01/2021) per le aziende interessate da depositi di gasolio; in particolare l’art. 5 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti. Infatti, il limite finora riconosciuto per procedere alla denuncia dei depositi commerciali viene abbassato provocando l’estensione automatica dell’obbligo. La denuncia è l’atto formale usato per dichiarare il possesso di determinate cisterne all’autorità competente, ossia l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Altra modifica apportata dal D.L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci usato per annotare i rifornimenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.
Regolamento UE 2020/878 inerente alle schede dati di sicurezza: nuove disposizioni in vigore dal 01/01/2021
Il Regolamento UE 2020/878 modifica l’Allegato II del Regolamento REACH per la redazione delle schede di sicurezza (SDS); le principali novità introdotte da tale Regolamento riguardano la presenza del nuovo codice UFI (allegato VIII del Regolamento CLP), la modifica della sezione 3 e della sezione 9, le nanoforme e l’inserimento delle informazioni relative agli interferenti endocrini. Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 01/01/2021, tuttavia l’’adeguamento” delle SDS alle nuove modifiche potrà avvenire con un periodo transitorio che si concluderà il 31/12/2022.
Nello specifico nella sezione 1.1 della scheda dati di sicurezza dovrà essere riportato il codice UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo le modalità previste dall’Allegato VIII del Regolamento CLP parte A sezione 5. Per quanto riguarda la sezione 3 occorrerà, rispetto al Regolamento attualmente in vigore, indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del Reg. (CE) 1272/2008. Nella sottosezione 11.2 si dovrà fornire informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino (ove disponibili) per le sostanze identificate come tali se presenti nella sottosezione 2.3 della SDS.
Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi
In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 gennaio 2021, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.
La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura. La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.
CONAI: adempimenti in scadenza a Gennaio 2021
Si ricorda che a partire dal 01/01/2020 sono entrati in vigore alcuni aumenti dei contributi ambientali CONAI su imballaggi in acciaio, plastica, vetro; i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/01/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
Gli stessi moduli devono essere inviati entro il prossimo 20 gennaio anche per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità annuale. I moduli devono indicare i dati relativi all’anno precedente.
La scadenza per la trasmissione del modello 6.10 per gli imballaggi riutilizzabili è fissata invece al 31/01/2021.
Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 28/02/2021
Il 28/02/2021 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.
Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28/02/2021, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 28/02/2021 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Infine, a fine febbraio risulta in scadenza il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2020.