Albo gestori ambientali: ultime novità e proroga validità provvedimenti
Con Circolare n. 16 del 30/12/2021 l’Albo nazionale gestori ambientali fornisce chiarimenti sulla proroga dello stato di emergenza; si segnalano inoltre i seguenti recenti provvedimenti emessi dall’Albo:
- Circolare n. 14 del 21/12/2021: “Attribuzione dei codici dell’EER 20 03 04 e 20 03 06”
- Circolare n. 13 del 21/12/2021: “Chiarimenti circa l’efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo”;
- Delibera n. 13 del 14/12/2021: “Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per imprese extra UE”
- Delibera n. 12 del 30/11/2021: “Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili”
La Circolare n. 16/2021 ribadisce come, considerato che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato per effetto del DL 24/12/2021 n. 221, sino al 31/03/2022, ne consegue che le iscrizioni in
scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022, conservano la loro
validità fino al 29/06/2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
La Circolare n. 14/2021 chiarisce come, a seguito della conversione del D.L. n.77/2021 nella L. 108/2021, che ha modificato l’art. 230 comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e dell’entrata in vigore del D.Lgs n.116/2020, che ha escluso dalla
definizione di rifiuti urbani, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art. 183, comma 1
lettera b-sexies), del D.Lgs n. 152/2006, chiarendo, al successivo art. 184 comma 3 che gli stessi sono
classificati rifiuti speciali, sono pervenute al Comitato nazionale da parte delle Sezioni regionali e
delle associazioni di categoria richieste di chiarimento riguardanti la corretta utilizzazione dei codici
20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell’ iscrizione all’Albo nelle categorie 1 e 4. Al riguardo l’A.N.G.A. ritiene che, con l’entrata in vigore delle predette norme, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, gli stessi possano essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
La Circolare n. 13/2021 chiarisce come la data da riportare all’interno del F.I.R. deve coincidere con
quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione tale data
coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il
provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo, venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.
Con Delibera n. 12/2021 l’Albo ha modificato la deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 relativa all’iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili. In particolare, la nuova Deliberazione ha stabilito, che i provvedimenti d’iscrizione all’Albo relativi alle carrozzerie mobili in corso di validità alla data del 02/02/2021, dovranno essere aggiornati entro il 31/01/2022.
INL: circolare e disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Con Circolare n. 4 del 09/12/2021 l’INL ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle ultime disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La Circolare INL n. 3 del 09/11/2021 ha fornito infatti alcune prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dal DL 146/2021 con specifico riguardo all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. rinviando a successiva nota le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per le violazioni di cui all’Allegato I, l’INL ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Nuovo decreto “anti-COVID”: estensione del Super green pass e nuove regole per la quarantena
A seguito del Consiglio dei ministri del 29/12/2021 è stato pubblicato un nuovo Decreto “anti-COVID” che;
- aggiunge nuove restrizioni a quelle introdotte dal DL 221/2021, a partire dal 10/01/2022, richiedendo il Super green pass per ulteriori attività;
- modifica le attuali regole per la quarantena, escludendole o limitandole per quei soggetti vaccinati che abbiano avuto un contatto “stretto” con un positivo.
In base al nuovo DL “anti-COVID” dal 10/01/2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
- l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Inoltre, in base a tale DL, la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19
- nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario
- o dalla guarigione
- o dopo la somministrazione della dose di richiamo (booster).
Formazione sicurezza sul lavoro: modifiche al D.Lgs. 81/08 per lavoratori, preposti e datori di lavoro
È stata pubblicata sulla G.U. n. 301 del 20/12/2021, la Legge 17/12/2021 n. 215, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021. Per quanto riguarda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, si segnalano le modifiche all’articolo 37 (commi 2, 5 e 7), con l’introduzione di novità che interessano la formazione del Datore di Lavoro, del Preposto, e la prossima adozione da parte della Conferenza Stato-Regioni di un Accordo in materia di formazione.
Entro il 30/06/2022, infatti, la Conferenza Stato Regioni dovrà adottare un accordo nel quale provvederà all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di formazione, in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Al comma 5, è specificato che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, oltreché nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.
Al comma 7, ora sostituito, il datore di lavoro va ad aggiungersi a dirigenti e preposti, quale soggetto che deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto sarà previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni.
Infine, il nuovo comma 7-ter stabilisce che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
CONAI: adempimenti in scadenza al 20/01/2022
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, trimestrale o annuale entro il 20/01/2022 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
Sempre il 20/01/2022 scade in termine per l’invio del Modello 6.20 relativo agli imballaggi riutilizzabili.
Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi
In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31/01/2022, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.
La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura. La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.
Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 28/02/2022
Il 28/02/2022 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.
Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28/02/2022, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 28/02/2022 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Infine, a fine febbraio risulta in scadenza il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2021.