Informativa 01-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Nomina consulente ADR per “speditori merci pericolose”: nota MIT di chiarimento

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con nota esplicativa n. 40141 del 21/12/2022 “chiarisce” che sul territorio nazionale, le esenzioni disciplinate dal D.M. 04/07/2000 applicabili per i “caricatori” e “trasportatori”, si applicano anche agli “speditori” che si trovano nelle medesime condizioni operative.

In base a quanto riportato nella nota, per gli speditori non sussiste quindi l’obbligo di nominare un consulente ADR se si verificano le seguenti condizioni:

  • le attività di spedizione riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure i capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (merci o rifiuti di categoria di trasporto 3 o 4).

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, rimane comunque l’obbligo per gli speditori di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR. A titolo esemplificativo:

  • Rispetto dei limiti dei quantitativi massimi indicati nelle esenzioni
  • Corretta classificazione dei rifiuti pericolosi spediti
  • Corretta compilazione del formulario di trasporto rifiuti
  • Corretto imballaggio ed etichettatura dei colli e in generale le modalità di trasporto dei rifiuti
  • Obbligo di formazione del personale

Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): chiarimenti dal Ministero del lavoro

Con Interpello n. 3/2022 la Commissione del Ministero del lavoro ha chiarito le condizioni relative alla nomina del RSPP aziendale.

La Commissione ha chiarito che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un RSPP e il Servizio di prevenzione e protezione si intende costituito quando sono stati nominati il RSPP e gli eventuali ASPP. Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: tempistiche in caso di rinnovo

E’ stata pubblicata la Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 10 del 21/12/2022 in merito alle tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione all’Albo.

Il Comitato nazionale ha chiarito che il dimezzamento dei tempi, previsto all’art. 22, comma 2, del D.M. 120/2014 si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione la garanzia finanziaria, qualora prevista. L’interessato è sempre tenuto, quindi, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo, a presentare alla Sezione competente la garanzia finanziaria entro il termine di decadenza di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione stessa.

Etichettatura ambientale imballaggi: novità DM n. 360 del 28/09/2022 in vigore dal 01/01/2023

ll MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha pubblicato il Decreto n. 360 del 28/09/2022, che adotta ufficialmente le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″. Esso contiene le linee guida ufficiali per assolvere agli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi, il cui obbligo decorre a partire dal 01/01/2023.

Anche se il soggetto principalmente responsabile dell’etichettatura ambientale è il produttore dell’imballaggio, è stato chiarito che sono coinvolti e responsabili di una corretta etichettatura ambientale tutti i soggetti della filiera dell’imballaggio. Le nuove norme si applicheranno a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici, come esplicitato nell’atto di interpello ambientale rilasciato dal Ministero. Si ricorda che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data dell’01/01/2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Eventi e manifestazioni: nuovi CAM pubblicati dal MiTE

Il 17/12/2022 è entrato in vigore il D.M. 19/10/2022 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”. Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), tale Piano definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli eventi, affrontando aspetti ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e gestione degli stessi.

L’attuazione di tali CAM mira a ridurre quindi gli impatti ambientali del settore e a promuovere la diffusione di buone pratiche di accessibilità e inclusione, il rispetto delle condizioni di lavoro dignitose nonché della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, favorendo, nella Pubblica Amministrazione, lo sviluppo della cultura alla sostenibilità.

Dall’analisi delle pressioni ambientali e sociali generate durante il processo di implementazione di un evento (organizzazione, realizzazione e post-evento) si sono definiti i requisiti di sostenibilità da applicare a tutte le fasi che interessano le manifestazioni nelle diverse modalità di svolgimento (indoor/outdoor, fisse/itineranti, spot/continuative).

Installazione impianti: modifiche al D.M. 37/2008

È stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 13/12/2022, il D.M. 29/09/2022 che apporta alcune modifiche al testo del D.M. 37/2008 sull’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il D.M. 29/09/2022 introduce alcune modifiche al D.M. 37/2008 in relazione alla progettazione e costruzione di nuovi edifici con particolare riferimento a: gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica

le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti. Tali modifiche risultano in vigore a partire dal 28/12/2022.

Attestazione SOA: nuovi obblighi in vigore dal 01/01/2023

Con la pubblicazione in G.U. n. 117 del 20/05/2022) della Legge n. 51/2022, l’attestazione SOA (Servizi Organizzativi Aziendali) diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516.000 € che accedono agli incentivi fiscali.

La Legge n. 51/2022 prevede infatti che per beneficiare degli incentivi fiscali, le imprese che eseguono i lavori con un importo superiore ai 516.000 € devono essere in possesso della certificazione SOA. L’obbligo scatterà dal 01/07/2023 ma, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l’attestazione.

Interpello MASE: chiarimenti su gestione rifiuti di esumazione ed estumulazione

Il MASE con Interpello del 2/12/2022 n. 151820 ha fornito indicazioni in merito alla gestione dei rifiuti di esumazione ed estumulazione, ed in particolare in relazione al trasporto di tali rifiuti dal gestore dei servizi cimiteriali ed alla conferibilità degli stessi al centro comunale di raccolta.

Il Ministero chiarisce quanto segue:

  • in merito al trasporto di tali rifiuti, trattandosi di rifiuti urbani, può essere effettuato solo dal gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritti all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 1, sottocategoria D4 e senza che lo stesso venga accompagnato dal FIR, ai sensi dell’articolo 193, comma 7, del D. lgs. 152/06 e s.m.i..
  • con riferimento, invece, alla possibilità di conferire i rifiuti da esumazione ed estumulazione contrassegnati con codice EER 20.01.40 e EER 20.03.99 presso i centri comunali di raccolta realizzati in conformità al DM 08/04/2008 e s.m.i., si rileva che nell’elenco riportato al punto 4.2, punto 31, dell’allegato 1, in corrispondenza dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.99 e 20.01.40 non sono annoverati rifiuti da esumazione ed estumulazione ma soltanto rispettivamente ‘cartucce toner esaurite’ e “rifiuti metallici”, ed è pertanto esclusa la possibilità di conferire tale specifica tipologia di rifiuti.

CONAI: adempimenti in scadenza a Gennaio 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/01/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.  
  • mod. 6.20 per gli imballaggi riutilizzabili