RENTRI: obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di FIR e registro di carico-scarico rifiuti dal 13/02/2025
Dal 15/12/2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI; si ricorda inoltre che entro il 13/02/2025 dovranno iscriversi al RENTRI, i soggetti rientranti in queste categorie: impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.
Dal 13/02/2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.
Legge 203/2024: tutte le modifiche al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In G.U. è stata pubblicata la Legge “Lavoro 2024”, ovvero la Legge n. 203 del 13/12/2024 “Disposizioni in materia di lavoro” in vigore dal 12/01/2025. Al suo interno troviamo diverse novità in materia di lavoro e tante previsioni in materia di sicurezza sul lavoro (art.1); in particolare in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente con modifiche al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Nella legge in questione spiccano alcune novità:
- in relazione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 1) si prevede:
- elenco dei medici competenti di salute e sicurezza sul lavoro: richiesto aggiornamento da parte del Ministero Lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all’educazione continua in medicina;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva: costituirà una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
- visita preassuntiva: eliminata la possibilità che sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni: l’obbligo sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
- modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari “esigenze tecniche” e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto.
- abrogazione di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata successivamente definita dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro.
RENTRI: pubblicati nuovi decreti direttoriali
In data 12/12/2024 sono stati pubblicati alcuni decreti direttoriali che definiscono e dettagliano aspetti operativi relativi al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI.
Nello specifico i decreti pubblicati risultano i seguenti:
- n. 253 del 12/12/2024 con il quale si individuano le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
- n. 254 del 12/12/2024 di approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori
- n. 255 del 12/12/2024 di adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59
Milleproroghe 2025: novità in materia ambientale ed edilizia
Il 28/12/2024 è entrato in vigore il DL 27/12/2024, n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. Decreto Milleproroghe). In tale provvedimento trovano differimento temporale diversi adempimenti e obblighi in materiale edilizia ed ambientale.
In materia ambientale, si segnala:
- art. 11, intervenendo sull’art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree che non soddisfano più i requisiti di cui all’art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- l’art. 13 (“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy”) che, modificando l’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, proroga al 31/03/2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
In materia edilizia, si segnala invece:
- art. 7 comma 2 che concede ulteriori 6 mesi (da 30 si passa a 36) per i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire – e di tutti gli altri titoli abilitativi, comprese ovviamente le SCIA – rilasciatisi o formatisi fino al 31/12/2024. Viene quindi estesa da 30 mesi a 36 mesi la proroga:
- dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31/12/2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 30 giugno 2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Autorizzazione emissioni “sostanze pericolose”: chiarimento MASE su adempimenti connessi al D.Lgs. 102/2020
Il MASE, con nota prot. n. 232480 del 17/12/2024, ha risposto all’interpello formulato da Confindustria relativamente all’adempimento previsto dal D.Lgs. 30/07/2020, n. 102, in materia di limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti.
Ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni dell’articolo 271, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006, il d.lgs. 102/2020, all’art. 3, comma 3, prevede che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio al 28 agosto 2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “pericolose”, debbano presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, o in data antecedente, se richiesto dall’autorità competente sulla base della relazione inviata oppure se è intervenuta una domanda di rinnovo periodico dell’autorizzazione o relativa a modifiche sostanziali presentata prima del 1° gennaio 2025.
In particolare, nel riscontro il Ministero ha chiarito che “i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta.
Resta fermo che, ove richieda la presentazione della domanda di autorizzazione, l’autorità non può indicare una data successiva al 1° gennaio 2025, essendo esclusivamente legittimata a confermare tale termine o indicarne uno precedente “.
Patente a crediti: chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro su decurtazioni e sanzioni
La Nota del INL n. 9326 del 09/12/2024 arriva dopo le precisazioni arrivate con Circolare 4/2024 e si concentra sugli aspetti di controllo e verifica della patente a crediti e di natura sanzionatoria. In particolare, l’INL analizza gli articoli 27 e 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornendo chiarimenti su: aziende con patente a crediti con punti decurtati e operatività nel cantiere; il calcolo dell’esatto importo sanzionatorio (pari al 10% del valore dei lavori); il provvedimento interdittivo ai lavori pubblici e l’allontanamento dal cantiere; le verifiche sul possesso della patente come disegnate dall’art.90 comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed i casi di sospensione e revoca della patente stessa.
Il primo chiarimento nella nota in oggetto riguarda il comma 10 dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che pone il divieto ad imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti. Lo stesso comma 10 permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 % del valore del contratto. Spiega INL che questa ipotesi si applica nei casi in cui un soggetto che sia già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da portare il computo dei punti sotto la soglia limite dei 15. Occorre però verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 % del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare vista l’assenza del titolo abilitante.
Un ulteriore chiarimento nella nota in questione riguarda il comma 11 dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Esso introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
Il legislatore ha, infatti, previsto una sanzione amministrativa pari al 10 % del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
INL chiarisce che:
- il calcolo va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. Potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. E nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
- in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
- in relazione alla causale di versamento degli importi sanzionatori irrogati ai trasgressori ai fini della estinzione della procedura sanzionatoria la Circolare riporta l’esatta dicitura da riportare.
Infine, nella nota l’INL analizza anche il comma 11 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i che prevede l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. L’INL ricorda che l’esclusione va notificata all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del provvedimento interdittivo.
Inoltre, tanto nell’ipotesi prevista dal comma 10, quanto in quella di cui al comma 11, il personale ispettivo dovrà provvedere, ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.
Bando Regione Veneto: incentivi per sostituzione impianti termici per PMI
La Regione Veneto con D.G.R. n. 1406 del 28/11/2024 ha approvato un bando per incentivare le PMI aventi sede legale ed operativa in Veneto, alla sostituzione degli impianti termici inquinanti con nuovi impianti certificati ed innovativi alimentati a biomasse combustibili solide o pompe di calore. Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite la piattaforma informatica RE-STRAT dalle ore 10:00 del 21/01/2025 alle ore 12:00 del 20/03/2025.
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in co-finanziamento con l’incentivo conseguito con il Conto Termico per lo stesso intervento, in relazione a richieste al GSE presentate in data successiva alla pubblicazione del presente bando. Per l’attuazione dell’iniziativa sono destinate risorse finanziarie pari a € 2.000.000,00
Il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (G.U. Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese. Gli impianti oggetto di contributo devono essere installati presso edifici situati in Veneto e ciascuna impresa può presentare domanda di contributo per la sostituzione di 5 impianti termici civili, a fronte dello stesso numero di impianti rottamati appartenenti alla medesima impresa, in sedi operative attive in Veneto. Dovrà essere presentata una distinta domanda per ciascun singolo intervento di rottamazione e sostituzione. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a fronte della sostituzione del medesimo impianto.
Scarichi idrici industriali in pubblica fognatura: scadenza comunicazione 31/01/2025
I titolari di scarichi industriali in fognatura devono presentare la denuncia relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell’anno precedente, entro il temine previsto del 31/01/2025, secondo le modalità e condizioni previste dall’Ente gestore di competenza.
OT23 – 2025: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 28/02/2025
INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2025 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024.
Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 28/02/2025, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2024.
Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 28/02/2025
Il 28/02/2025 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:
- Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 27 marzo 1992, n. 257.
- Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.
CONAI: adempimenti Gennaio 2025
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/01/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
- mod. 6.20 imballaggi riutilizzabili (procedura agevolata per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati/verificabili)