Informativa 01-2026: aggiornamento normativo e scadenziario

Iscrizioni a RENTRI: obbligo iscrizione per i “piccoli produttori” entro il 13/02/2026 e deroghe previste dalla Legge bilancio 2026

Entro il 13/02/2026 dovranno iscriversi a RENTRI le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e gli altri produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa. La recente Legge 199/2025 (Legge bilancio 2026) ha previsto specifiche deroghe ed esenzioni.

Si ricorda che tali soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri di carico e scarico rifiuti digitali ed emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione, con periodicità mensile, dei dati a RENTRI. L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI, previo accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Si segna inoltre quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) che ha sostituito l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., individuando i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI. Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

– viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

– viene introdotto un secondo periodo che esclude dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

  1. a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
  2. b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.

“5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. 

  1. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità ((che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189)): 
  2. a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; 
  3. b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.”

Legge di bilancio 2026: novità in campo ambientale

Dal 01/01/2026 è in vigore la Legge 30/12/2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” che ha previsto alcune novità in materia ambientale.

  • E’ differita dal 01/07/2026 al 01/01/2027 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta plastic tax.
  • Viene posticipata l’applicazione del valore di parametro relativo alla “somma di PFAS” previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 18/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Nelle more della decorrenza dei termini, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADVN5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all’Allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo, non concorrono al rispetto del valore di parametro della “somma di PFAS”.
  • E’ prorogato al 31/07/2026 il termine (fissato al 30 aprile 2026 dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito dalla L.15/2022) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
  • Viene introdotto un incentivo economico, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, in favore di chi produce acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo. In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti che utilizzano rottame o materiali di riciclo in misura pari al 90% (o almeno al 70% per specifiche tipologie di acciai speciali), rientrano in determinate famiglie di acciai inossidabili e dimostrano consumi energetici inferiori a soglie di riferimento progressivamente più stringenti. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione. Con Decreto interministeriale, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, saranno stabiliti i criteri per la determinazione e l’erogazione del contributo.
  • Viene esteso l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.

Legge di bilancio 2026: novità in ambito edilizio

Dal 01/01/2026 è in vigore la Legge 30/12/2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” che ha previsto alcune novità in ambito edilizio.

Fra le principali novità si segnala quanto segue:

  • proroga al 2026 dei bonus edilizi al 36% con la maggiorazione al 50% solo sull’abitazione principale;
  • premialità sulle volumetrie per gli immobili sanati con uno dei tre condoni del 1985, del 1994 e del 2003;
  • proroga del Bonus mobili;
  • rifinanziamento dei fondi per il caro-materiali, con nuovo meccanismo di revisione prezzi e prezzario nazionale delle opere pubbliche;
  • cedolare secca al 26% dalla seconda casa locata per gli affitti brevi;
  • stanziamenti aggiuntivi per il Piano Casa (200 milioni di euro in più: 100 nel 2026 e 100 nel 2027);
  • rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: richiesta la conformità edilizia;
  • tassazione degli impianti fotovoltaici a terra: limitate le restrizioni del D.L. Agricoltura 2024.

Prestazioni energetiche edifici: aggiornati i requisiti minimi con D.M. 28/10/2025

E’ stato pubblicato il Decreto 28/10/2025 del MASE che aggiorna il Decreto 26/12/2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

Tale decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari.

Il nuovo decreto, oltre a varie modifiche al testo del D.M. 26/12/2015, sostituisce integralmente:

– l’Allegato 1 recante “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici”;

– l’Allegato 2 recante “Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici”.

Le nuove regole entreranno in vigore dal 03/06/2026.

Bando ISI INAIL: pubblicato il bando 2025

L’INAIL mette a disposizione 600 milioni € in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative.

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento e gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Il Bando ISI 2025, confermando gli aspetti innovativi consolidati tramite le precedenti edizioni, presenta diverse novità, tra le quali, quella di maggior interesse è relativa alla possibilità per le imprese che partecipano agli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4 di realizzare un intervento aggiuntivo, in affiancamento a quello principale, selezionato tra quelli previsti e consultabili nella sezione “Interventi aggiuntivi” dei rispettivi Allegati tecnici. Tali interventi potranno essere finanziati fino all’80% del loro valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di 20.000,00 euro e l’importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000,00 euro l’importo richiesto per il progetto principale.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

L’ammontare complessivo del finanziamento, indipendentemente dalla presenza o meno dell’eventuale intervento aggiuntivo, dovrà essere comunque compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo finanziabile di 130.000,00 euro.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Inail, attraverso il costante aggiornamento del calendario dedicato all’Avviso pubblico ISI 2025, a partire dal 27/02/2026.

Conversione in legge “Decreto Salute e sicurezza sul lavoro” – Legge 29/12/2025 n. 198: principali misure

E’ stata pubblicata la Legge 29/12/2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“. …

Tra le previsioni di maggior rilievo si sottolineano le seguenti:

  • Premialità alle imprese virtuose: autorizza INAIL, a decorrere dal 01/01/2026, a effettuare la revisione delle aliquote di aliquote di oscillazione e dei contributi in bonus legata all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Esclude dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto: previsto che, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato cui può conseguire l’iscrizione alla Lista di Conformità INL, l’Ispettorato disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
  • Istituzione del badge di cantiere: obbliga le imprese operanti in specifici settori a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (già prevista da alcune norme vigenti), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.
  • Rafforzate le sanzioni della patente a crediti in caso di lavoro irregolare, con la previsione che INL possa utilizzare anche le informazioni contenute nel portale nazionale del sommerso.
  • Tracciamento dei mancati infortuni: previsto che il ministero adotti, entro 6 mesi dalla data di entrata della legge, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.
  • Sorveglianza sanitaria e promozione della salute: apportate diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con previsione della possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

Formulario rifiuti digitale dal 13/02/2026: obbligatorio per tutti i soggetti tenuti all’iscrizione a RENTRI

Dal 13/02/2026 tutti i soggetti iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il FIR in formato digitale; sul portale RENTRI, nella sezione Supporto, sono state pubblicate nuove e specifiche schede informative a tale riguardo.

Il materiale fornisce indicazioni su:

  • soggetti tenuti all’utilizzo del FIR digitale;
  • caratteristiche del file xFIR e sua funzione nel processo di tracciabilità;
  • obblighi e operatività di produttori, trasportatori e destinatari nelle diverse fasi del trasporto;
  • servizi messi a disposizione dal RENTRI per la gestione e la firma del FIR digitale.

In data 20/11/2025 è stato effettuato un nuovo rilascio in ambiente DEMO dell’APP RENTRI FIR Digitale disponibile per entrambe le piattaforme (IOS e Android).

RENTRI: scadenza invio dati al 31/01/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 31/01/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Dicembre 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

La conservazione digitale a norma consiste nell’insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità.

I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell’operatore al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Il documento elettronico del registro di carico e scarico deve essere trasferito al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.

Il processo può essere così sintetizzato:

  1.         L’operatore, che utilizza per la tenuta digitale del registro di carico e scarico il proprio sistema gestionale, produce attraverso quest’ultimo il documento elettronico in formato .XML (c.d. Pacchetto di Versamento) che deve rispettare lo schema di validazione (XSD) del registro elettronico vidimato digitalmente attraverso RENTRI, pubblicato nella sezione APIDocs.
  2.       Per gli utilizzatori del servizio di supporto fornito da RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, il file .XML da porre in conservazione viene prodotto dal servizio stesso.
  3.     In entrambi i casi gli operatori trasmettono, con le modalità previste da ciascun servizio di conservazione, il file XML che costituisce il Pacchetto di Versamento
  4.     Il servizio di conservazione produce un rapporto di versamento (RdV) in formato file XML che viene generato automaticamente una volta completata la fase di controllo del pacchetto di versamento. I controlli effettuati in questa fase sono volti ad evidenziare informazioni errate, mancanti o, comunque, non conformi agli standard ammessi dal servizio di conservazione. Il rapporto di versamento attesta l’avvenuta presa in carico da parte del servizio di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal Produttore.
  5.     Nella fase finale del processo di conservazione viene generato il Pacchetto di Archiviazione (PdA) che rappresenta il contenitore di uno o più Pacchetti di Versamento (PdV) nonché di tutti gli elementi necessari per una conservazione a norma. Il PdA è inoltre corredato da un indice xml che viene firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio di conservazione che vi appone la marca temporale. Da questo momento il pacchetto di versamento non potrà più essere modificato.
  6.     Il servizio di conservazione deve consentire inoltre all’operatore di ricercare i documenti versati, e assicurare in questo modo l’esibizione, quando richiesta, dei documenti conservati agli Organismi competenti e di controllo.

In merito alle tempistiche per rendere immodificabile il registro si precisa che è l’impresa stessa a decidere di “produrre” il registro digitale, nel formato xml, con la frequenza che riterrà idonea in base alla propria organizzazione, ed in funzione della migliore diligenza che riterrà di adottare.

Di seguito alcune ipotesi gestionali che vanno considerate valide:

Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza), 

Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) 

Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i temini previsti di cui all’ipotesi a).

A prescindere dalle tempistiche che l’organizzazione intenderà seguire, in caso di ispezione da parte degli enti di controllo, l’organizzazione dovrà produrre, attraverso il sistema gestionale o attraverso i servizi di supporto, il registro da esibire.

Il versamento definitivo del registro al sistema per la conservazione a norma, di cui l’operatore ha scelto di avvalersi, eseguito con la frequenza scelta dall’impresa, e comunque almeno una volta all’anno richiederà, ai fini dell’opponibilità a terzi, la sottoscrizione digitale da parte del responsabile alla conservazione (nelle varie accezioni consentite dalla norma e secondo quanto previsto dal manuale di conservazione dell’operatore) e l’apposizione della marca temporale.

CONAI: adempimenti Gennaio 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/01/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export