Informativa 01/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Legge di bilancio 2018 e DPCM 28/12/2017: novità su SISTRI, tracciabilità digitale e MUD 2018

 

Con Legge di bilancio n. 205/2017, viene prorogato al subentro del nuovo concessionario del SISTRI e comunque non oltre il 31/12/2018 la definitiva entrata in operatività del SISTRI; prosegue quindi fino a tale data il periodo del c.d. doppio binario, con possibilità di impiego sia del sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti (SISTRI) e sia del sistema “cartaceo” (formulari, registro carico/scarico rifiuti e MUD).

Il Decreto prevede inoltre di demandare al Ministero dell’Ambiente, le modalità con cui stabilire le procedure per il recupero dei contributi SISTRI – soggetti a prescrizione decennale – dovuti e non corrisposti, prevedendo l’estinzione tramite apposita sanzione pecuniaria (ex art. 260 bis c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) senza il pagamento di interessi.

Si ricorda inoltre che fino alla definitiva entrata in operatività del SISTRI, non si applicano le sanzioni sulle irregolarità nella compilazione del SISTRI, ma vengono applicate, seppure decurtate del 50% (importo compreso fra 7.750 € a 46.500 €), le sole sanzioni sull’omessa iscrizione e/o sull’omesso pagamento del contributo SISTRI.

Si ricorda che in base a quanto stabilito dall’art. 188 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono tenuti in particolare ad aderire al SISTRI:

  • enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
  • trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi;
  • gestori di rifiuti pericolosi.

Inoltre viene introdotto un nuovo articolo del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero l’art. 194 bis, che introduce un sistema di tracciabilità “digitale” dei rifiuti, che prevede che i FIR e i Registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere tenuti in formato digitale; i dettagli sulle modalità operative dovranno essere comunque definiti tramite specifico decreto ministeriale.

Viene confermato quanto già in precedenza indicato dal Ministero con Circolare specifica, ovvero sulla possibilità di invio telematico tramite pec della 4° copia del formulario rifiuti, vidimata dall’impianto di conferimento dei rifiuti al produttore/detentore del rifiuto.

Infine si segnala che con D.P.C.M. del 28/12/2017 è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2018, relativo ai rifiuti gestiti nel corso del 2017.

Si ricorda che tale adempimento, in scadenza al 30/04/2018, è obbligatorio per i seguenti soggetti:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;
  • Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).

 

Alternanza scuola-lavoro: nuovo decreto su sicurezza e formazione degli studenti

 

Il Ministero dell’Istruzione con Decreto 3 novembre 2017, n. 195 ha approvato il “Regolamento recante la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.

Il Decreto, in vigore dal 05 gennaio 2018, si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi; esso si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato.

Il Decreto ricorda che i percorsi sono regolati dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa predisposto dall’istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante. L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche e anche all’estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche: la durata non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante.

All’art. 4 del Decreto si richiede agli studenti in alternanza di garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate e rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre a ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza.
Ulteriori riferimenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro sono riportati all’art. 5 del Decreto, in cui viene indicato che gli studenti devono ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

Spetta ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione possono essere:

  1. stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici;
  2. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione;
  3. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

Il decreto specifica inoltre che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante (con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non sia superiore al

– rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto;

– non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio

– non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.); nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri.

L’assicurazione degli studenti è presso INAIL e sono coperti per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.

31/01/2018: scarichi idrici – denuncia quantitativi acque da attività produttive

In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il 31/01/2018 scade il termine previsto per le attività produttive autorizzate allo scarico ad effettuare annualmente la denuncia delle fonti di approvvigionamento e della quantità e qualità delle acque scaricate nel corso dell’anno 2017.

 

 

Contenitori e distributori di carburanti liquidi ad uso privato: in vigore la nuova Regola Tecnica

 

Con D.M. del 22 novembre 2017 è stata pubblicata la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Restano esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica, i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (06/12/2017) nei casi in cui:

  1. siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
  2. siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all’art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
  3. siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Nel Decreto si specifica ulteriormente che i contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del D.M. del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili.

L’installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista e che il responsabile dell’attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.

Il Decreto in oggetto abroga:

  1. M. 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
  2. M. del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
  3. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»