Informativa 02-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Con la presente si invia breve riepilogo sulle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze e gli adempimenti previsti a breve.

Gestione e adempimenti F-gas: dal 24/01/2019 in vigore il nuovo Regolamento

La nuova disciplina nazionale per i gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas, utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche, definita dal DPR 16/11/2018, n. 146, contiene le linee guida nazionali di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione, in vigore dal 24/01/2019.
Tale decreto modifica le modalità operative per coloro i quali commercializzano, effettuano installazione, riparazione e manutenzione, detengono attrezzature ed impianti (di trattamento aria, di condizionamento, frigorifere) che contengono gas fluorurati ad effetto serra.

In particolare, tale decreto prevede:

  • l’abolizione dell’istituzione e tenuta dei registri di apparecchiatura: in base a quanto riportato al paragrafo 2 art. 6 del Regolamento UE 517/2014 e all’art. 14 del DPR 146/2018, che definisce le funzioni responsabili della tenuta del registro e della banca dati, e l’art. 16 del DPR 146/2018 che definisce l’operatività della banca dati nazionale, viene stabilita la cessazione dell’istituzione e conservazione dei registri dell’apparecchiatura (in attesa dell’istituzione di tale banca dati da parte delle CCIAA competenti, prevista entro 24/09/2019).
  • le comunicazioni sostitutive della dichiarazione F-gas: la vera novità è la cessazione della “Dichiarazione FGAS”, prevista dall’art. 16 del DPR 43/2012 (abrogato dal DPR 146/2018 che non la prevede). L’entrata in vigore del DPR 146/2018 elimina l’obbligo dell’effettuazione della comunicazione annuale in scadenza il 31 maggio (prevista ex art. 16 comma 1 dell’abrogato DPR 43/2012) in quanto l’operatore che effettua il primo controllo delle perdite, la manutenzione o riparazione, ogni intervento manutentivo successivo, deve comunicare, a partire dal 24/09/2019, l’esito in via telematica alla banca dati istituita all’art. 16 comma 1 del DPR 146/2018. In pratica dopo ogni intervento il soggetto che effettua l’intervento comunica telematicamente l’esito dello stesso alla banca dati e non più in maniera “cumulativa” solo una volta l’anno.

Infine, il nuovo DPR 146/2018 dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del DPR 27/01/2012, n. 43 (attuativo del regolamento 842/2006), restano validi fino, al massimo, al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione UE del regolamento 517/2014.

Sublocazione veicoli trasporto rifiuti e compiti del Responsabile tecnico rifiuti: chiarimenti

Con Circolare n. 1/2019 del 28/01/2019, il Comitato Gestori Ambientali risponde ad un quesito in materia di “Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori“.
Il Comitato Gestori Ambientali, nel richiamare la Circolare Ministeriale prot. n. 5681 del 16 marzo 2015 in cui viene espresso il divieto di disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione nell’intenzione di evitare fenomeni di elusione della disciplina relativa alla disponibilità dei veicoli in capo alle imprese debitamente autorizzate, ricorda come il divieto riguarda il caso in cui vi sia la cessione in locazione di veicolo ad impresa di trasporto di cose per conto di terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto di terzi che abbia a sua volta acquisito il medesimo veicolo tramite contratto di locazione senza conducente.
….
Nel caso in esame, invece il veicolo viene utilizzato per trasporto di cose in conto proprio e, trattandosi di veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t, rientra nella previsione di cui all’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della strada), secondo il quale a tali veicoli non si applicano le norme della legge n. 298/1974 e le norme sul possesso dei titoli autorizzativi.
Il Comitato afferma quindi che “l’attività di trasporto in conto proprio esercitata con i veicoli rientranti nel già menzionato limite ponderale deve ritenersi liberalizzata per quanto attiene ai profili autorizzativi; l ‘utilizzo di tale veicolo, pertanto, è assoggettato esclusivamente alle disposizioni del Codice civile e del Codice della strada”.
Inoltre, si ricorda che con Delibera n. 1 del 23/01/2019 del Comitato Nazionale Gestori vengono date alcune indicazioni su compiti e funzioni del Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti; in tale documento vengono dettagliati i compiti per i responsabili delle diverse Categorie dell’Albo gestori rifiuti, dal trasporto, all’intermediazione, dalla raccolta alle bonifiche.

Nello specifico all’art.1, la Delibera ricorda i compiti del Responsabile:
• coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;
• definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
• vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
• verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti;
• fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.
L’art 7. ricorda che il Responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve comunicare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi, tutti gli altri incarichi contestualmente svolti utilizzando specifico modello dove specifici che l’attività da espletare sia compatibile con le altre attività svolte.

Impianti stoccaggio rifiuti: nuove linee guida per gestione operativa e prevenzione dei rischi

Con Circolare del Ministero Ambiente del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi“, sono stati aggiornati i criteri operativi e gestionali per prevenire o ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
La Circolare annulla e sostituisce il Documento prot. 4064 del 15/03/2018 che aveva apportato una prima regolamentazione dei fenomeni di incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti sotto il profilo dell’impegno di risorse e di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni.

La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti, ricorda la Circolare, deve essere svolta negli impianti di gestione dei rifiuti in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi. Tuttavia, prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell’emergenza, occorre limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l’incendio si verifichi, sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l’innesco; per questo assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso:
• l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
• l’adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;
• il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
• l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.
In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto deve essere affidata ad un direttore tecnico (da non confondere con il responsabile tecnico), opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.
Deve essere sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il RSPP (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

Tracciabilità rifiuti: verso il Registro elettronico dei rifiuti

La legge di modifica e conversione del DL 135/2018, approvata dal Senato il 29/01/2019 (ora all’esame della Camera), oltre a confermare l’abolizione del SISTRI, istituisce un nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente.
Tale Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, dovrebbe essere gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tale Registro dovranno iscriversi i soggetti ivi indicati nel termine indicato al comma 3 bis.

Il comma 3 quater parla di contributi: “L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.”
Il comma 3-quinquies sanziona “La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis (il regolamento che non è ancora stato pubblicato) sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.”

Agenti cancerogeni e mutageni: aggiornati gli allegati della Direttiva 2004/37

Con Direttiva UE 2019/130 del Consiglio UE del 16/01/2019 viene modificata la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore dagli stati membri.
Oltre all’inserimento dell’articolo 13 bis che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi sul sito web dell’EU-OSHA, le più rilevanti modifiche riguardano l’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti”, con nuovi inserimenti di voci, e l’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”, completamente sostituito dalla Direttiva 2019/130.

Nello specifico all’allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” intesi come “agente cancerogeno” sono aggiunte le seguenti lavorazioni:
-7 “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore”;
-8 “Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel”.
L’allegato III (Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse) viene invece sostituito dal testo che figura nell’allegato alla direttiva con i nuovi valori limite di esposizione professionale per sostanza.

Amianto: entro il 28/02/2019 invio della relazione annuale sulle attività svolte nel corso del 2018

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28 febbraio, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.

La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993 e dovrà contenere:
i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
le attività svolte e i procedimenti applicati;
i dati anagrafici degli addetti;
il carattere e la durata delle loro attività e l’esposizione all’amianto a cui sono soggetti;
le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
le misure di tutela dei lavoratori e dell’ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.
L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.

Nel caso non vogliate ricevere più il presente aggiornamento periodico si prega di esplicitare tale volontà rispondendo alla presente mail.
Cordiali saluti.