Informativa 02-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Utilizzo attrezzature di lavoro: mancata formazione e sanzioni per il datore di lavoro?

La Regione Friuli-Venezia Giulia pone alla Commissione Interpelli il seguente quesito: “l’art. 71 comma 7 del TUS impone una adeguata formazione per gli incaricati “operatori” all’utilizzo di attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici: allora, anche il datore di lavoro che utilizza queste attrezzature va considerato operatore; in quanto tale deve quindi egli stesso essere formato e abilitato al loro utilizzo?”.
La Commissione afferma come all’interno della definizione di “operatore” viene ricompreso anche il datore di lavoro, ma, il legislatore non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Secondo la Commissione si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”. E’ vietato quindi l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, la Commissione restringe l’ambito di operatività della sanzione alle sole fattispecie in esso previste: pertanto le sanzioni dell’art. 87 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro

Regione Emilia-Romagna: aggiornato l’elenco dei sottoprodotti

La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha recentemente aggiornato l’elenco regionale dei sottoprodotti a cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.
Nello specifico:

  • con la determinazione n. 23509 del 19 dicembre 2019, la Giunta ha ritenuto di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati “deiezioni avicole” – Processo produttivo n. 7 – in cui sono riportate le caratteristiche dei residui e del processo produttivo delle deiezioni avicole;
  • con la determinazione n. 23512 del 19 dicembre 2019 la Giunta ha ritenuto di approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche del processo di produzione dei residui e degli sfridi di materie plastiche.

INAIL: pubblicate le date per il Bando ISI INAIL 2019

Il Bando ISI INAIL 2019, atto ad incentivare le imprese al realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mette a disposizione 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto ripartiti su base regionale, che saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione.
Dal 16 aprile 2020 è possibile presentare la domanda telematica per partecipare al Bando di finanziamento, con una finestra che si chiuderà il 29 maggio 2020.
A partire, poi, dal 5 giugno 2020 sarà possibile effettuare il download del codice identificativo della propria richiesta e verrà comunicata la data di apertura dello sportello telematico per l’inoltro della domanda.

Classificazione rifiuti: pubblicate le Linee guida SNPA

In data 24 dicembre 2019 è stata pubblicata dal Servizio Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) la Delibera n. 61 “Approvazione del manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”.
La Linea Guida ha come principale obiettivo quello di produrre indicazioni per l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

Tale manuale individua un approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali utili ai fini dell’attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità; fornisce una versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, riporta esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti di particolare rilevanza ed individua i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti.
Tale documento non costituiscono una fonte normativa, nel senso che ad esso non è attribuito alcun valore cogente, avendo esclusivamente natura tecnica ed interpretativa.

Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 29/02/2020

Il 29/02/2020 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 29/02/2020, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.
La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 29/02/2020 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Il 29/02/2020 scade inoltre il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. All’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento rispetto al passato; nello specifico essi riguardano il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, le modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e la realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.

Formazione addetti all’uso di attrezzature di lavoro: in scadenza i termini dell’Accordo S.R. 22/02/2012

A Marzo 2020 scadranno i termini di validità dei corsi di aggiornamento quinquennali sulle attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, svolti in regime transitorio (dal 12/03/2013 al 12/03/2015).

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, permetteva, per chi avesse effettuato una formazione documentata antecedente la data di pubblicazione del medesimo Accordo, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di 4 ore con validità dell’abilitazione quinquennale, fino alla data di scadenza del periodo transitorio, ossia entro il 12/03/2015.
Dalla data di effettuazione di tale corso, ed entro cinque anni, il lavoratore deve essere aggiornato con un corso di formazione specifico, conforme all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12.
Le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria una specifica abilitazione, conseguibile a seguito dell’esecuzione dei corsi di formazione specifici per le attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, sono:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori
    semoventi telescopici rotativi);
  • gru a torre;
  • gru mobile;
  • gru per autocarro;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
  • pompe per calcestruzzo.

Dichiarazione rifiuti – MUD 2020: scadenza 30/04/2020

Il Modello di dichiarazione ambientale (MUD), allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.
Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Si ricorda come risultano obbligati alla presentazione del MUD i trasportatori, gli intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, i Comuni. Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing). In caso di mancata presentazione del MUD, o se presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.600 € a 15.500 € (art. 258, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)