Informativa 02-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

Etichettatura ambientale imballaggi: rinvio adempimenti e linea guida CONAI

CoIl Decreto “Mille Proroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) ha prorogato al 31/12/2021 l’obbligo di etichettatura degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI. Nel frattempo, CONAI ha pubblicato delle Linea Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi alla luce della pubblicazione del D.Lgs. n.116/2020.

L’obiettivo del documento è definire alcune interpretazioni della norma condivisa e univoca da sottoporre alle Istituzioni sull’argomento. CONAI ha inoltre elaborato e reso disponibile uno strumento di supporto, per aiutare le imprese a costruire, in modo autonomo l’etichettatura ambientale.

Regolamento UE 2019/1148 – immissione sul mercato di precursori di esplosivi: adempimenti in vigore dal 01/02/2021

Il Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato di precursori di esplosivi ha lo scopo di limitare l’accesso ai privati di talune sostanze, alcune soggette a restrizione ed altre soggette a segnalazione. Tra le novità introdotte si evidenziano restrizioni, per esempio, per l’impiego di acido solforico e perossido di idrogeno.

In base a quanto previsto infatti nell’Allegato I:

  • Acido Solforico: non potrà essere venduto al pubblico se presente in miscela ad una concentrazione superiore al 15% w/w,
  • Perossido di idrogeno: non potrà essere venduto al pubblico se presente in miscela ad una concentrazione superiore al 12% w/w.

Si ricorda che il regolamento si applica a decorrere dal 1 febbraio 2021.

Sorveglianza sanitaria: sospeso il termine di comunicazione dei dati aggregati 2020

L’INAIL rende noto che, con nota prot. n. 1330 del 14/01/2021, il Ministero della Salute ha sospeso per tutto il 2021 il termine, fissato entro il primo trimestre dell’anno (ovvero entro il 31 marzo 2021), per l’invio tramite la piattaforma informatica INAIL “Comunicazione medico competente” dei dati aggregati relativi al 2020 (obbligo previsto dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i – Allegato 3B).

La trasmissione delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori è prevista nell’articolo 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, che prevedeva un decreto che definisse, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del Testo Unico, utilizzati per la trasmissione delle suddette informazioni.

Certificati F-gas: proroga ministeriale al 03/05/2021

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 (fissata al 31/03/2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 03/05/2021.

La Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108897, del 24/12/2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. (c.d. “DL CURA ITALIA”) nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 28/02/2021

Il 28/02/2021 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28/02/2021, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 28/02/2021 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Infine, a fine febbraio risulta in scadenza il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2020.

CONAI: adempimenti in scadenza a Febbraio 2021

Si ricorda che a partire dal 01/01/2021 sono entrati in vigore alcuni aumenti dei contributi ambientali CONAI su imballaggi in acciaio, plastica, vetro; i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Dichiarazione annuale produttori di pile ed accumulatori: scadenza 31/03/2021

L’art. 14 del D.lgs. 20/11/2008, n. 188 ha previsto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la CCIAA di competenza.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000

Dichiarazione rifiuti – MUD 2021: scadenza 30/04/2021

Si ricorda che, salvo proroghe e/o modifiche, entro il 30 aprile 2021, occorre procedere alla comunicazione alla CCIAA competente dei rifiuti gestiti nel corso del 2020.
Si ricorda come risultano obbligati alla presentazione del MUD: i trasportatori; gli intermediari senza detenzione; i recuperatori/smaltitori; i produttori di rifiuti pericolosi; i produttori con più di dieci dipendenti di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; i Comuni.

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing). In caso di mancata presentazione del MUD, o se presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.600 € a 15.500 € (art. 258, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)