Informativa 02-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Nuovo CCNL edilizia: novità in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro

Il CCNL edilizia in vigore, sottoscritto il 03/03/2022, introduce alcune novità per i lavoratori anche per quanto riguarda la formazione alla sicurezza sul lavoro.

Nel nuovo CCNL edilizia, infatti, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. E’ previsto inoltre l’aggiornamento della formazione dei lavoratori (della durata di 6 ore), con periodicità triennale.
Come specificato nel CCNL, infatti, la periodicità triennale “si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente e per il preposto”.

Registro imprese del legno: iscrizioni 2023

Il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Operatori EUTR), è stato istituito secondo le modalità stabilite dal Decreto 09/02/2021, ai sensi dell’European Timber Regulation (c.d. “Regolamento Legno”), ai fini del contrasto al commercio illegale di questo materiale.

Sono tenuti ad iscriversi al registro gli Operatori che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.
L’iscrizione ha validità dal momento dell’iscrizione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di cui al comma 2.
In data 31/12/2022 sono scaduti i termini d’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2022. L’iscrizione per l’annualità 2023 va rinnovata dal 16/01/2023 in poi.

Circolare INL n. 162 del 24/01/2023: adozione provvedimento di sospensione per le microimprese

Con Circolare n. 162 del 24/01/2023 l’INL, in riscontro al quesito relativo alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP, ha chiarito quanto segue.

Sebbene a riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fosse già espresso con nota prot. n. 509 del 20/01/2023, ha precisato che nel caso di lavoro irregolare, non trova applicazione la sospensione dell’attività qualora il lavoratore risultasse l’unico occupato dell’impresa.  Tale principio risiede nella volontà del legislatore di escludere le microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione. Tale esclusione non può applicarsi qualora fossero contestualmente evidenziate gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento sospensivo.

OT23 – 2023: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 28/02/2023

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2023 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022.

Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 28/02/2023, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2022 fino alla data del 31/12/2022.

Relazione annuale amianto e relazione trasporto merci pericolose ADR: scadenza 28/02/2023

Il 28/02/2023 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione trasporto merci pericolose ADR: i consulenti per il trasporto di merci pericolose ADR devono redigere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa.

Pile ed accumulatori: obbligo comunicazione produttori entro il 31/03/2023

Dal 12/01/2023 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2022 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31/03/2023.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

MUD 2023: scadenza presentazione entro il 30/04/2023

La dichiarazione MUD 2023, relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2022, dovrà essere presentata, salvo modifiche e/o proroghe, entro il 30/04/2023.

Il Modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

CONAI: adempimenti e novità 2023

CONAI ha pubblicato la nuova linea guida con regole e adempimenti previsti per il 2023; in particolare dal 01/01/2023 sono entrati in vigore i nuovi valori dei contributi ambientali, con ulteriori riduzioni per diverse frazioni merceologiche.
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/02/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.