Con la presente si invia breve riepilogo delle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze/adempimenti previsti a breve.
Albo gestori ambientali: novità su DURC, iscrizione cat. 6 e quiz per RT
Con Circolare n. 143 del 29/01/2018 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha modificato alcuni dei quiz riguardanti le verifiche di idoneità del responsabile tecnico pubblicate con nota del 04/09/2017; si ricorda che tale esame di abilitazione al ruolo di RT risulta fissato dal DM 120/2014 e disciplinato dalla Delibera n. 6 del 30/05/2017, in vigore dal 16/10/2017.
Si ricorda inoltre che con Delibera n. 1 del 22/01/2018 l’Albo Gestori ha approvato i modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 – trasporto transfrontaliero rifiuti – presentati da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.
Si evidenzia infine come con la Circolare n. 31 del 08/01/2018 il Comitato Nazionale ha fornito chiarimenti in relazione alle interrogazioni effettuate dalle Sezioni dell’Albo Gestori attraverso il servizio DURC on line, per accertare la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; se entro 30 giorni dalla richiesta di regolarità non viene dato riscontro positivo, la Sezione regionale deve provvedere al diniego dell’iscrizione.
INAIL: OT24, comunicazione medico competente e bando ISI
Si segnala che l’INAIL “premia” con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa di riferimento (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori/anno del periodo di riferimento (anno 2017) e varia dal 5 al 28 %.
La richiesta va presentata entro il 28/02/2018, in relazione agli interventi svolti nel corso del 2017, verificando il raggiungimento del punteggio minimo di 100 punti in relazione alle attività/condizioni previste da INAIL con il nuovo modello OT/24 rev. 2018.
Inoltre si segnala che fino al 31/03/2018 i medici competenti aziendali devono trasmettere all’INAIL, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all’anno 2017. A tal fine, i medici competenti dovranno utilizzare l’applicativo informatico denominato “Comunicazione medico competente”, aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 12/07/2016, e disponibile sul Portale INAIL nella sezione servizi online.
Si evidenzia infine la pubblicazione del Bando ISI INAIL 2017 che ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. L’avviso pubblico ISI 2017 mette a disposizione € 249.406.358, suddivisi in bandi regionali, nei seguenti assi di finanziamento:
– Progetti di investimento
– Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
– Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)
– Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
– Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
– Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli
I finanziamenti sono a fondo perduto, nella misura massima del 65% dell’investimento e contributo massimo erogabile pari a 130.000 €, con un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000 €.
Le richieste potranno essere inoltrate all’INAIL dal 19/04/2018 al 31/05/2018; dal 07/06/2018 potrà essere acquisito il codice identificativo per l’inoltro successivo tramite procedura on line (click day).
Relazione amianto e comunicazioni CONAI: scadenze al 28/02/2018
Per gli esportatori di imballaggi vuoti o di merce imballata (“imballaggi pieni”), si ricorda che entro il 28/02/2018 vanno inviati al CONAI i moduli per la richiesta di esenzione dell’applicazione del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi esportati.
In particolare, chi applica la procedura di esenzione semplificata ex-ante, con calcolo annuale di plafond di esenzione, deve comunicare al CONAI con modello 6.5 CONAI il nuovo plafond da applicare nell’anno in corso, calcolato sulla base dei dati dell’anno precedente (plafond = rapporto fra le tonnellate esportate e le tonnellate vendute di un imballaggio). La comunicazione del nuovo plafond deve essere inviata entro il 28 febbraio anche ai propri fornitori con mod. 6.5 FORNITORI. Chi applica la procedura di esenzione ordinaria ex-post, deve invece inviare a CONAI entro il 28 febbraio il mod. 6.6, contenente richiesta il conguaglio del contributo ambientale CONAI su materiali esportati nell’anno precedente.
Si segnala infine come le imprese che svolgono direttamente attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente (2017) entro il 28 febbraio di ogni anno, in base a quanto previsto dalla Legge n. 257/1992 e dalla Circolare Ministeriale n. 124976 del 17/02/1993.
L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 € (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992).
Abilitazioni all’utilizzo delle attrezzature di lavoro: obbligo di aggiornamento entro il 12/03/2018
Il 12/03/2018 scade il termine per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento all’abilitazione all’uso di determinate attrezzature di lavoro, ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs 81/08 s.m.i., e le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
L’entrata in vigore dell’Accordo era stata prevista a 12 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 12/03/2013) e gli attestati di abilitazione conseguiti hanno una validità di 5 anni a partire appunto da tale data. II punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è stato poi sostituito dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, stabilendo che “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera e).”
Ciascun corso di abilitazione superato deve essere oggetto di un corso di aggiornamento di durata pari ad almeno 4 ore; le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sono:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompe per calcestruzzo.
Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.