MUD 2019: approvato il modello relativo ai rifiuti gestiti nel 2018
In data 22/02/2019 è stato pubblicato in GU il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2019), di cui al DPCM 24/12/2018, in sostituzione di quello precedente allegato al DPCM 28/12/2017 (MUD 2018). Tale decreto contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del MUD relativo ai rifiuti gestiti nel corso del 2018; vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano principalmente le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori. Si evidenzia che la scadenza per la presentazione e l’invio del MUD risulta fissato al 22/06/2019.
Dal 01/03/2019 è possibile scaricare il software per la compilazione del MUD 2019 (Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, RAEE); sono inoltre disponibili le relative istruzioni.
L’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.
Risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, i seguenti soggetti:
- Rifiuti
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
-
Veicoli fuori uso
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. -
Imballaggi
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.
PEI – Piano Emergenza Interno – impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti: adempimenti e indicazioni
La Legge n. 132 del 01/12/2018 all’Art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di Emergenza Interno – PEI – per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. In base a questa disposizione i gestori di questi impianti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di:
- predisporre un piano di emergenza interna (PEI) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 04/03/2019;
- trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna.
Di conseguenza il Prefetto, d’intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il Piano di Emergenza Esterna all’impianto – PEE – e ne coordina l’attuazione.
Con nota circolare del 06/02/2109, n. 50545, il Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto ha emanato specifiche modalità operative al fine di ottemperare all’obbligo della predisposizione del PEI per i gestori degli impianti/installazioni, in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 e/o del Titolo III-bis della Parte II (Autorizzazione Integrata Ambientale) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Si sottolinea infine che con Circolare Interministeriale (prot. Ministero Ambiente n. 2730 del 13/02/2019) sono stati forniti chiarimenti per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell’art. 26 comma 4 per l’elaborazione del PEE.
Dal SISTRI al Registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti: nuovi adempimenti in vista
La Legge n. 12 del 11/02/2019 ha convertito il DL n. 135 del 14/12/2018 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione confermando, dal 01/01/2019, la soppressione del SISTRI e dell’obbligo di versare i relativi contributi previsti.
La legge inoltre introduce un nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti” (articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006).
Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ovvero mediante compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD), nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, con le relative sanzioni.
Rimane valida la possibilità, prevista dall’articolo 194-bis del D.lgs. 152/2006, di compilare e tenere registro di carico e scarico e formulari anche in formato digitale: il Ministero dell’Ambiente potrà a questo fine predisporre il formato degli adempimenti.
Segnaletica cantiere stradale: nuove regole in vigore dal 15 marzo
Sulla GU del 13/02/2019 è stato pubblicato il DM 22/01/2019 relativo all’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare; tale decreto aggiorna e modifica quanto previsto nel DM 4/03/2013, che a partire dal 15 marzo risulta abrogato.
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Fra le novità apportate dal nuovo DM si segnalano i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati; si parla infatti di corsi diretti ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, mentre viene rimossa l’estensione presente sul vecchio DM “o comunque addetti ad attività in presenza di traffico”. Di particolare rilievo invece è la composizione della squadra (Allegato I Punto 2.1.): mentre nel DM 04/03/2013 la squadra era composta in maggioranza da operatori che avevano completato il percorso formativo previsto, nel DM 22/01/2019 tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo. Inoltre, la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.
Si segnalano inoltre le seguenti principali modifiche:
- Viene confermato che il percorso formativo è differenziato per categoria di strada;
- Sparisce la definizione di “operatori” (es. percorso formativo per gli operatori) e compare quella più classica di “lavoratori” (es. percorso formativo per lavoratori).
- Invariati rimangono i tempi della formazione, ma sia il modulo tecnico (3 ore per i lavoratori, 5 ore per i preposti), sia quello pratico di 4 ore, sarà concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza.
- Dal punto di vista della formazione viene disciplinato il passaggio da “lavoratore” a “preposto”. In questa situazione, se il nuovo preposto ha già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di 4 ore più una prova di verifica finale.
- Ridefinito il modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti.
- All’allegato I (criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare) oltre a quella già citata relativa alla composizione della squadra, vi sono una serie di altre modifiche alla normativa previgente.
Comunicazione annuale pile e accumulatori 2019: modalità e adempimenti previsti
Dal 14/01/2019 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2018 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D.Lgs. n. 188/2008, è fissata al 31/03/2019.
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L’accesso al portale dedicato (www.registropile.it), deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonchè le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2018. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.
Si segnala che nella Sezione Profilo è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un’area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.
Interpello n. 2/2019: chiarimenti su adempimenti sicurezza in attività ESEDI
Con interpello n. 2/2019 la Regione Toscana ha chiesto alla Commissione Interpelli un chiarimento sull’applicazione per l’attività degli Enti ispettivi, delle previsioni della Lettera Circolare del 25/01/2011: “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto” nel caso di “Attività di Campionamento e analisi di campioni aerei o massivi e le attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.
Tale documento definisce tali attività (Campionamento/Analisi e Sopralluogo) come “ESEDI” al punto d), e le riconduce sotto la voce “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”. Tale voce è analoga a quella richiamata all’art. 249 del Testo Unico di Sicurezza fra quelle per le quali non è prevista l’applicazione di alcuni specifici obblighi previsti dal Capo III (Protezione dai rischi connessi all’amianto).
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In particolare, l’art 246 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. estende il campo di applicazione del Capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” alle “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”.
L’art. 249 stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli adempimenti di cui agli articoli 250 (Notifica), 251 comma 1 (Misure di prevenzione), 259 (Sorveglianza sanitaria) e 260 comma 1 (Registro di esposizione), nei casi di Esposizione Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) tra i quali rientra l’attività di “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”.
La Circolare 25/01/2011 al punto d) dell’Allegato 1, elenca infatti, tra le attività “ESEDI” ricondotte alla “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale” anche l’attività di “Campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.
La Commissione Interpelli ha indicato come il punto d) dell’Allegato 1 alla Lettera Circolare del 25/01/2011 trova applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione dell’articolo 246 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cioè “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”).
Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Albo gestori ambientali: ultime delibere pubblicate
Con Deliberazione n. 2 del 06/02/019, il Comitato nazionale ha adeguato all’Open Scope la modulistica d’iscrizione e rinnovo all’Albo in procedura semplificata di cui all’art. 16 del D.M. 120/2014.
È stato, difatti, aggiunto l’Allegato B relativo alla transcodifica delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con le nuove categorie in vigore dal 15/08/2018. L’allegato è utile per i distributori ed installatori di AEE, coloro che trasportano tali apparecchiature in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di cui al D.M. 65/2010, che devono iscriversi all’Albo in cat. 3 bis per il ritiro ed il trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Con Circolare n. 3 del 21/02/2019 il Comitato ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo nella sottocategoria della categoria 1 di cui alla tabella D7.
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Nello specifico l’Albo indica come le imprese già iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) al 01/02/2017 (data di entrata in vigore della delibera 5/2016) devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7, salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione. Si fa inoltre presente, che in sede di rinnovo dell’iscrizione l’impresa già iscritta al 01/02/2017 deve attestare il possesso dei requisiti previsti ed è la Sezione regionale a verificare in tale sede la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti. In mancanza di tale condizione, la Sezione esclude la sottocategoria interessata ed emette il provvedimento di rinnovo con la dicitura “l’impresa non può esercitare le attività di cui alla sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.