End of Waste: pubblicate le Linee Guida SNPA
ll Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha pubblicato le Linee Guida SNPA n. 23/2020 per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il documento ha lo scopo di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale e per favorire un approccio condiviso ed omogeneo fra le Agenzie in merito alle diverse competenze sul complesso tema della cessazione della qualifica di rifiuto.
Il comma 3 ter dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istituisce un sistema di controlli delle autorizzazioni rilasciate “caso per caso” adottati, riesaminati o rinnovati, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente.
In particolare, viene stabilito che “l’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dall’ISPRA controlli a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione”.
Interpello n.2/2020: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – e permessi
Con Interpello n. 2/2020 vengono forniti chiarimenti dalla Commissione Interpelli sul Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e sul suo diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo; a presentare il quesito l’Unione sindacale di base Pubblico impiego. La Commissione, che richiama l’art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e richiama per l’esercizio delle funzioni la contrattazione collettiva nazionale.
Nello specifico il quesito si fonda sulla richiesta se i permessi ex art. 50 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di RLS, vanno considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo?
La Commissione passando in rassegna l’art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., il quale prevede che “Il RLS per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche”.
Pertanto, secondo la Commissione, il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico; per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere però stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, sia essa pubblica che privata.
Albo gestori ambientali: nuove disposizioni su rifiuti da spazzamento e cessione incarico RT
L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) ha disciplinato con Deliberazione n. 1 del 30/01/2020 le procedure da attivarsi nel caso di cessazione dell’incarico del Responsabile Tecnico per le imprese iscritte nelle proprie categorie, qualunque sia la causa di cessazione, compreso il mancato aggiornamento dei requisiti di idoneità tecnica di cui all’art. 13 c. 1 del decreto n. 120 del 03/06/2014.
La Deliberazione prevede che l’avvenuta cessazione dell’incarico sia comunicata all’ANGA tramite il portale AGEST, da parte dell’impresa iscritta, entro i 30 giorni successivi, mentre il Responsabile Tecnico, oltre che all’impresa, deve dare comunicazione della cessazione dell’incarico tramite pec all’Albo.
Inoltre, con Circolare n. 2 del 13/02/2020, il Comitato ANGA fornisce alcuni chiarimenti sull’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e sul successivo trasporto del rifiuto derivante. Il primo quesito posto dalle sezioni regionali riguarda l’esistenza o meno di un obbligo di iscrizione all’Albo per l’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e il secondo verte su quale categoria sia di riferimento per il successivo trasporto del rifiuto effettuato dallo stesso soggetto che ha eseguito l’attività.
Relativamente al primo quesito il Comitato nazionale ha chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo per la specifica attività di spazzamento meccanizzato di aree private; riguardo al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività in esame si specifica che, qualora l’impresa che ha effettuato lo spazzamento si configuri come “produttore iniziale” del rifiuto e intenda trasportare il rifiuto stesso, dovrà iscriversi all’Albo nella categoria 2-bis.
Per identificare il rifiuto in questione potrà essere utilizzato il codice 20.03.03.
Medico competente aziendale: comunicazioni dati allegato 3B entro 31/03/2020
Il medico competente aziendale ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Allegato 3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro il 31/03/2020 per i dati riferiti al 2019.
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il D.I. 09/07/2012; l’INAIL ha predisposto un applicativo web, strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l’inserimento dei dati così come previsto dall’allegato 3B del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
CONAI: scadenza adempimenti e comunicazioni Marzo 2020
Il 20/03/2020 risulta in scadenza la Dichiarazione mensile CONAI (relativa a febbraio 2020) con trasmissione dei moduli 6.1; 6.2; 6.10; si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.
Il 31/03/2020 risultano invece in scadenza i seguenti adempimenti:
- forfetizzazione contributo per le etichette (mod. 6.14)
- forfetizzazione contributo imballaggi in sughero (mod. 6.17)
- dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici
Dichiarazione annuale produttori di pile ed accumulatori: scadenza 31/03/2020
L’art. 14 del D.lgs. 20/11/2008, n. 188 ha previsto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la CCIAA di competenza.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
Dichiarazione rifiuti – MUD 2020: scadenza 30/04/2020
Il Modello di dichiarazione ambientale (MUD), allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.
Si ricorda come risultano obbligati alla presentazione del MUD: i trasportatori; gli intermediari senza detenzione; i recuperatori/smaltitori; i produttori di rifiuti pericolosi; i produttori con più di dieci dipendenti di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; i Comuni.
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing). In caso di mancata presentazione del MUD, o se presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.600 € a 15.500 € (art. 258, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)