Informativa 03-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2021: pubblicato il nuovo modello con rinvio della presentazione al 16/06/2021

In Gazzetta è stato pubblicato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2021, in allegato al D.P.C.M. 23/12/2020 insieme alle istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni ambientali, con proroga della presentazione alle CCIAA competenti entro il 16/06/2021.

Si ricorda che i soggetti tenuti alla compilazione del MUD sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00
  • Le imprese e gli enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
  • Il Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione
  • I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
  • Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.

Servizi di pulizia e sanificazione: aggiornati i Criteri Ambientali Minimi – CAM

Con Decreto 29/01/2021 del Ministero dell’Ambiente sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi da rispettare per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti; vengono abrogati i precedenti criteri definiti con Decreto 24/05/2012 e 18/10/2016.

I nuovi CAM, di cui al Decreto 29/01/2021, si applicano ai seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
d) detergenti per l’igiene personale;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale.

Comunicazione di cancellazione del registro telematico F-gas per le imprese inadempienti

ll Ministero dell’Ambiente, comunica la pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione delle imprese certificate dal Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, le quali non abbiano provveduto a conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DPR n. 146/2018, entro il termine di otto mesi a partire dal 24/01/2019, data di entrata in vigore del DPR n. 146/2018, ovvero entro il 24/09/2019.

Bando ISI INAIL 2020: compilazione della domanda a partire dal 1° giugno 2021

Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.

Il bando ISI INAIL 2020 finanzia le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, come di seguito riportato. Per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 130.000,00. Per i progetti di cui all’asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di € 2.000,00 ed un massimo di € 50.000,00.

Decreto “End of Waste” su carta e cartone: novità e adempimenti del D.M. 188/2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9/02/2021, il DM 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”. Nel decreto vengono stabiliti criteri e condizioni da rispettare in modo che il recupero di carta e cartone determini la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) delle matrici oggetto di attività.

I principali aspetti che caratterizzano tale decreto risultano:

  • i rifiuti ammessi alla lavorazione negli impianti di recupero rispondono ai codici EER 030308, 150101, 150105, 150106, 191201, 200101, mentre si esclude qualsiasi rifiuto di carta e cartone selezionato da rifiuto indifferenziato;
  • lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare deve avvenire in un’area dedicata;
  • l’analisi merceologica sui rifiuti in ingresso deve avere almeno cadenza annuale;
    vengono stabiliti dei limiti su sostanze contenute sia per i rifiuti in ingresso all’impianto (per esempio <0,1% di formaldeide, in peso) sia per la carta e cartone in uscita (p.es. <0,1% di rifiuti organici compresi alimenti, in peso);
  • l’impiego di carta e cartone recuperati è circoscritto all’industria cartaria o altre attività che li utilizzano come materia prima.

Il produttore di carta e cartone recuperati, più in generale, deve adottare un sistema di gestione della qualità ISO 9001 (certificato da un organismo accreditato) per dimostrare il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal regolamento End of waste.
L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 24/02/2021; entro 180 giorni da tale data, gli impianti già operanti nel settore devono presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione/autorizzazione in base alla quale svolgono l’attività, per ciò che riguarda l’adeguamento a quanto previsto dal DM.

Rifiuti da costruzione/demolizione da utenze domestiche: nota di chiarimento ministeriale

Con Nota n.10249 del 2 febbraio 2021 il Ministero dell’Ambiente chiarisce le modalità di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione che derivino da utenze domestiche e sul loro smaltimento alla luce della normativa applicabile e delle definizioni fornite dal nuovo D.Lgs. 116/2020.

In base a tali indicazioni i rifiuti da costruzione/demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te” possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. Per i rifiuti prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, si applica la disciplina dei rifiuti speciali. Quanto al conferimento di questi rifiuti si applica il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, e si consente in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

Formulari trasporto rifiuti: nuovo sistema di vidimazione online – VI.VI.FIR

A partire dal 01/03/2021, Ecocamere metterà a disposizione un nuovo servizio VI.VI.FIR che renderà possibile la vidimazione digitale dei formulari su fogli A4,  in sostituzione dell’attuale modulistica vidimata presso la camera di commercio.
L’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020 stabilisce che: fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio.

In questo modo si introduce la possibilità di produrre autonomamente il FIR con modalità informatiche, avvalendosi di un servizio in rete fornito dal sistema della Camere di Commercio che surroga la vidimazione fisica, e perciò senza la necessità di doversi recare fisicamente allo sportello della Camera di Commercio per la vidimazione dei formulari prestampati su carta chimica in 4 copie e numerati dalle tipografie autorizzate.
La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n. 148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.

CONAI: adempimenti in scadenza a Marzo 2021

Si ricorda ai produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Si ricorda inoltre che al 31/03/2021 risultano in scadenza l’invio di:

  • mod. 6.14 per la forfetizzazione contributo per le etichette;
  • mod. 6.17 per la forfetizzazione contributo imballaggi in sughero (mod. 6.17);
  • procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici

Dichiarazione annuale produttori di pile ed accumulatori: scadenza 31/03/2021

L’art. 14 del D.lgs. 20/11/2008, n. 188 ha previsto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la CCIAA di competenza.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000