MUD 2022: scadenza presentazione entro il 21/05/2022
Il DPCM 17 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/01/2022, approva il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2022) che deve essere presentato entro il 21/05/2022, relativamente ai rifiuti gestiti nel corso del 2021.
Nel nuovo MUD viene confermata la struttura e l’articolazione del precedente modello caratterizzato dalle sei comunicazioni che i soggetti tenuti all’adempimento devono presentare: comunicazione rifiuti; comunicazione veicoli fuori uso; comunicazioni imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio; comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; comunicazione rifiuti urbani raccolti in convenzione; comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD 2022 (relativamente ai rifiuti gestiti nel corso del 2021) sono:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 e s.m.i. che hanno più di dieci dipendenti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Sono, invece, espressamente esonerati dall’obbligo di presentazione:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Igs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).
Comunicazione infortuni: nuove procedure INAIL in vigore dal 28/04/2022
Si ricorda che tutti i datori di lavoro, hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico di infortunio, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno una giornata, escluso quello dell’evento. Dal 28/01/2022 sono state aggiornate le tabelle di decodifica, necessarie agli utenti che utilizzano l’inoltro tramite file della comunicazione di infortunio, denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, certificati medici di infortunio e patronati.
Dal 28/04/2022 sarà operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio (denominato REST).
Comunicazione dei dati aggregati e sanitari: proroga al 31/07/2022 per i Medici competenti
In relazione agli adempimenti di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all’art. 40 comma 1 prevede che: “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B”.
Per l’anno in corso la scadenza per la comunicazione dei dati 2021 è stata prorogata al 31/07/2022.
Registro telematico dei VFU: approvato in esame preliminare il regolamento
Con Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 63 del 24/02/2022 è stato approvato, in esame preliminare, un regolamento, da attuarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, che introduce la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione della circolazione dei veicoli fuori uso.
L’istituzione di tale registro era prevista dall’art. 5, comma 10, del D.L.vo 209/2003, come modificato dalla D.L.vo 119/2020, il quale stabilisce che: “Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato sull’apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”
DPI: modifiche all’Allegato VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Con Decreto del 20/12/2021 viene sostituito l’Allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di DPI : “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari”. L’allegato viene aggiornato in conformità con le recenti modifiche apportate dalla Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 agli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico.
L’aggiornamento in questione ha lo scopo di favorire l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, in coerenza con la disciplina europea sui DPI della direttiva 89/656/CEE, modificata sia con la Direttiva 1832/2019 che con il Regolamento europeo sui DPI che ha modificato la classificazione dei prodotti.
Regolamento CLP: novità in vigore dal 01/03/2022
Con il Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19/05/2020 era stato modificato, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, l’Allegato IV, Parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (c.d. “Regolamento CLP“) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Tale Regolamento, entrato in vigore il 31/08/2020, è applicabile a decorrere dal 01/03/ 2022.
Tra le principali novità si segnalano:
- nuove classificazioni relative a: acido nitrico in concentrazioni ≤ 70 %; fibre di carburo di silicio; rame in forma granulare; geraniolo; diottilsolfato; acido lattico; (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one) [MBIT]; zinco pitione;
- modifiche relative alla classificazione di: acido nitrico in concentrazioni > 70 %; ottametilciclotetrasilossano [D4]; diclorodiottilstananno; fosfina; piombo metallico in polvere; butanone ossima
Circolare 16 febbraio 2022, n.1 INL: chiarimenti su obblighi formativi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con Circolare n. 1 del 16/02/2022 ha fornito indicazioni sulle modifiche agli obblighi formativi introdotte nel D.Lgs. 81/2008 a seguito della conversione in Legge del D.L. 146/2021 (con L. 215/2021).
In merito ai contenuti di tale Circolare si segnala:
- Formazione Datore di Lavoro: la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il nuovo Accordo Stato-Regioni.
- Formazione Preposti: in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.
- Sanzioni sulle nuove disposizioni: gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza” Stato-Regioni. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
- Registrazione dell’addestramento: Tempistiche: l’obbligo “riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Sanzioni: Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
CONAI: adempimenti in scadenza al 20/03/2022 e 31/03/2022
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/03/2022 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
Il 31/03/2022 risultano invece in scadenza i seguenti adempimenti:
- forfetizzazione contributo per le etichette (mod. 6.14)
- forfetizzazione contributo imballaggi in sughero (mod. 6.17)
- procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici.
Comunicazione dati pile e accumulatori immessi sul mercato nel 2021: scadenza entro il 31/03/2022
Dal 21/01/2022 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2021 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31/03/2022.
Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2020.
Bando ISI-INAIL 2021: apertura procedura informatica a partire dal 02/05/2022
In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 e dell’articolo 1, commi 862 e ss., della L. n. 208/2015, INAIL finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La data di apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda risulta fissata al 02/05/2022 e la chiusura al 16/06/2022.