MUD 2024: pubblicato il DPCM 26/01/2024 – scadenza 30/06/2024
Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’”Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti.
Gli allegati al provvedimento saranno resi disponibili e consultabili sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, in base a quanto previsto nell’art. 6 comma 2bis – Legge 70/94, è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ovvero entro il 30/06/2024.
Interpello 01/2024: visita medica a seguito di assenza per malattia
Con Interpello n. 01/2024 è stato richiesto al Ministero competente di chiarire alcune incertezze emerse sul piano applicativo e di “fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.
La Commissione richiama lo stesso art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il quale prevede che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché in quelli risultanti sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6, o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi, nonché la previsione, oggetto del quesito, di cui al citato comma 2, lett. e-ter, secondo cui la sorveglianza sanitaria comprende “una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
Alla luce delle richiamate norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed anche in considerazione della ratio sottesa alla disposizione oggetto di interpello, la Commissione ritiene che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.
Comunicazione annuale pile e accumulatori: scadenza invio entro il 31/03/2024
Dal 01/02/2024 è attivo il portale per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2023 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188/2008, è fissata al 31/03/2024.
La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori.
L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2023. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.
Regole antincendio per spettacoli dal vivo: proroga al 31/12/2024
In base al “Decreto Milleproroghe 2024” (D.L. 30 dicembre 2023, n. 215) viene prorogato fino al 31/12/2024 l’obbligo della SCIA antincendio per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori. Il “Decreto Semplificazioni” prevedeva infatti la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale per attività culturali di teatro, musica, danza e musical, le proiezioni cinematografiche che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, e destinate a un massimo di 2.000 spettatori.
La presentazione della SCIA va presentata dall’interessato al SUAP competente, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo; fino al 31/12/2024, nella SCIA occorre riportare:
- il numero massimo di spettatori;
- il luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- orario della manifestazione.
Occorre presentare anche una relazione di un professionista tecnico attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.
Allegato 3B – medici competenti aziendali: obbligo di trasmissione dati all’INAIL entro il 31/03/2024
I medici competenti aziendali hanno l’obbligo di trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso del 2023, secondo le modalità e contenuti di cui all’allegato 3B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’INAIL, esclusivamente per via telematica. La scadenza per l’invio di tali dati è fissata al 31/03/2024.
Attestazione di rinnovo periodico antincendio e validità: chiarimenti con Circolare VVFF
Con Circolare D.C.PREV. prot. n. 1640 del 01/02/2024 sono stati forniti chiarimenti relativamente all’Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Al riguardo, si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006 ad opera del D.Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della predetta attestazione.
Si ritiene comunque opportuno rammentare come l’azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle predette Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario.
Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18/04/2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro», con particolare riferimento al capo II, «Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro», in caso di accertato esercizio dell’attività in carenza dell’attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico, si rammenta, come già indicato nella succitata circolare prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, che, sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
Deposito temporaneo di sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico: chiarimento del MASE
Il MASE ha pubblicato un interpello ambientale in tema di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo.
Il Ministero, con riguardo al quesito sottoposto, ha precisato che il luogo di produzione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde non sembra coincidere, come prospettato dall’Ente locale richiedetne, con tutto il territorio comunale, inteso quale l’intero spazio delimitato dai confini dell’ente locale, ma deve, piuttosto, essere individuato nella singola area (es. via, parco giochi), in cui i rifiuti vegetali sono prodotti ovvero in un’area a quest’ultima funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza. Risulta quindi nella possibilità dell’Ente locale l’identificazione di un’area nella quale depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, purché tale area risponda ai requisiti sopra descritti, ed in particolare, che la stessa sia nella sua disponibilità, che sia funzionalmente collegata al sito di produzione e che tale deposito avvenga, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, in uno spazio dotato dei necessari presidi di sicurezza e in ossequio alle condizioni e ai limiti (anche temporali) prescritti dal citato articolo 185 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
F-GAS: abrogato il precedente Reg. UE n. 517/2014 e pubblicato nuovo Regolamento UE
Entrerà in vigore l’11/03/2024 il nuovo Regolamento F-GAS che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il precedente regolamento (UE) n. 517/2014.
In particolare, il provvedimento, che si applica ai gas fluorurati a effetto serra (elencati negli allegati I, II e III del Regolamento) e ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas:
- a) stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- b) impone condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- c) impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- e) stabilisce norme in materia di comunicazione.
Con riguardo alla sua applicazione, si precisa che le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17) si applicheranno a decorrere da 01/01/2025; mentre, l’articolo 20 e l’articolo 23 (inerenti all’interconnessione del portale F-Gas con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane), si applicano a decorrere dal 03/03/2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del Regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.
CONAI: adempimenti Marzo 2024
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.