Informativa 03-2026: aggiornamento normativo e scadenziario

FIR digitale prorogato al 15/09/2026: pubblicato Decreto “Milleproroghe”

Dal 01/03/2026 è entrata in vigore la Legge 27/02/2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), che proroga al 15/09/2026 il termine entro il quale i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a emettere il FIR in formato cartaceo, in alternativa alla modalità digitale.

Si evidenzia inoltre come tale decreto interviene anche sull’art. 258 del D.Lgs 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il comma 10-bis che dispone il differimento al 15/09/2026 dell’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi.

In tale periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, gli operatori potranno scegliere se adottare sin da subito il FIR digitale oppure continuare a utilizzare il formato cartaceo, in un’ottica di maggiore gradualità nell’attuazione del sistema.

Viene inoltre differito al 30/06/2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’ANGA, a cui è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l’installazione dei relativi dispositivi.

Circolare INL 1/2026: guida operativa al decreto sicurezza sul lavoro D.L. 159/2025

L’INL ha pubblicato la Circolare n. 1 del 23/02/2026, fornendo istruzioni operative per l’applicazione del D.L. 159/2025 (c.d. Decreto Sicurezza 2025); tale documento, redatto previo parere del Ministero del Lavoro, definisce la linea interpretativa ufficiale che orienterà l’attività di vigilanza sul campo.

Sulla base delle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025 (convertito in Legge n. 198/2025), l’INL:

  • orienterà in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
  • le imprese che operano nei cantieri edili (in appalto o subappalto), pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale.

La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale (ex art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025) che definirà “le modalità di attuazione di quanto disposto … le misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate”. Una volta adottato il decreto e – fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso – il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti (art. 27 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

In linea con la nota prot. n. 609/2026, a cui si rinvia per ogni dettaglio, emerge che:

  • per le violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.
  • le violazioni di cui ai punti da 21 a 23 (Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008) sono state accorpate in un’unica previsione, che stabilisce la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
  • le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 01/01/2026.

Pile e accumulatori: comunicazione dei dati 2025 dei produttori entro 31/03/2026

Dal 22/01/2026 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2025 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D.Lgs. 188/2008, è il 31/03/2026.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è “Comunicazione Pile”.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non abbia immesso alcuna quantità sul mercato.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Salute e Sicurezza sul lavoro: dal 24/05/2026 in vigore il Nuovo Accordo Stato–Regioni

Il nuovo Accordo Stato–Regioni del 17/04/2025, che entrerà pienamente in vigore il 24/05/2026 al termine del periodo transitorio, rivoluziona il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accorpando e semplificando le normative precedenti in un unico testo organico.

Fra le principali novità si segnala:

  • Formazione obbligatoria del Datore di Lavoro (anche se non ricopre il ruolo di RSPP): viene introdotto l’obbligo formativo di 16 ore per tutti i Datori di Lavoro, da completare entro il 24/05/2027.
  • Formazione del Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP: i percorsi vengono unificati:
  • Modulo base di 16 ore (obbligatorio per tutti);
  • Modulo specialistico RSPP di 8 ore, comune a tutte le attività, superando la precedente distinzione per codici ATECO. Sono inoltre previsti moduli specialistici aggiuntivi per settori ad alto rischio, tra cui:
  • imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili;
  • Edilizia;
  • Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia e Pesca;
  • industria chimica e petrolifera.
  • Formazione Dirigenti: la durata del corso base viene ridotta da 16 a 12 ore.
  • Formazione Preposti: la formazione viene potenziata: durata aumentata da 8 a 12 ore; aggiornamento biennale (non più quinquennale); erogazione consentita esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona.
  • Abilitazioni per attrezzature e ambienti confinati: viene definita in modo puntuale la formazione obbligatoria per:
  • utilizzo di attrezzature specifiche (es. carriponte, macchine raccogli-frutta);
  • attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
  • Tempistiche di formazione: viene ribadito l’obbligo di formare i lavoratori:
  • contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro (o all’inizio della somministrazione);
  • in concomitanza con la visita medica di idoneità, ove prevista;
  • tassativamente prima dell’assegnazione alla mansione.

Ritiro RAEE domestici: chiarimenti per i distributori del CdC RAEE sulla documentazione di trasporto

Il Centro di Coordinamento RAEE ha recentemente fornito indicazioni in merito alla documentazione da utilizzare nel caso di ritiro “1 contro 1”, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 116/2025 sul D.Lgs. n. 49/2014.

La nuova disciplina prevede che, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possano ritirare ulteriori RAEE provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti. Tuttavia, il testo normativo non specifica quale documentazione debba essere utilizzata per il trasporto di tali ulteriori RAEE.

In attesa di eventuali chiarimenti da parte del legislatore, il CdC RAEE evidenzia che la modifica fa specifico riferimento a un ritiro “1 contro 1”, per il quale è previsto l’utilizzo del Documento di Trasporto (DDT), e suggerisce pertanto di integrare nel medesimo DDT le informazioni relative agli ulteriori RAEE trasportati.

Dichiarazione sull’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria

Il D.Lgs. 27/03/2006, n. 161 prevede che i soggetti che immettono sul mercato pitture e vernici e prodotti per carrozzeria trasmettono, per il tramite delle Camere di commercio, al MASE, entro il 1 marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti dall’apposito modello.

La finalità del decreto è prevenire o limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei Composti organici volatili (COV).

La comunicazione relativa all’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da presentare ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 161/2006, dovrà essere compilata utilizzando il modello specifico. I soggetti che versano i contributi di cui all’articolo 8 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 29/10/1999 n. 540 devono inviare i loro dati unicamente alla Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito https://extranet.innovhub-ssi.it/covlogin.asp.

Si ricorda che per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/03/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 31/03/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Febbraio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Marzo 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.