Con la presente si invia breve riepilogo delle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze/adempimenti previsti a breve.
Rifiuti da metalli ferrosi e non ferrosi: decreto su raccolta e trasporto “semplificati”
Con DM 01/02/2018 il Ministero dell’Ambiente detta le modalità semplificate per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi; esso si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali e ai soggetti iscritti all’Albo secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124. Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali, entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale decreto, dovrà infatti individuare le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.
Vengono definite le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti (riportato in allegato al decreto), nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo. Inoltre, indica modalità semplificate anche relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i
Ai sensi dell’art. 3 del DM 01/02/2018 nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi saranno accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato A di tale decreto. L’attività di raccolta, si specifica nel decreto, deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio. Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
Una previsione finale per quelle associazioni di volontariato e enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana: dovranno operare d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, che individuerà apposite modalità per la temporanea iscrizione dei loro veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose. Si intende “occasionale” l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.
Nuove norme tecniche sulle costruzioni: pubblicato il DM 17/01/2018
Con DM 01/01/2018 è stato pubblicato l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”; si sottolinea come tale decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuto il 20/02/2018 (ovvero dal 22/03/2018).
Il testo delle nuove NTC aggiorna quanto previsto nella Legge n. 1086 del 5/11/1971, nella Legge n. 64 del 2/2/1974, del DPR n. 380 del 6/6/2001 e sostituiscono le “vecchie NTC” approvate con il DM 14/01/2008.
L’art. 2 del DM 17/01/2018 stabilisce che per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove NTC si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima è possibile usare le previgenti NTC solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni. Per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove NTC, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al DM 14/01/2008.
Possono usarsi le precedenti NTC anche per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, prima della data di entrata in vigore delle “nuove” NTC, fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
31/03/2018: scadenza comunicazione Piano gestione solventi e dati aggregati sorveglianza sanitaria aziendale
Si ricorda che gli stabilimenti/impianti autorizzati alla gestione e impiego nel proprio processo produttivo di composti organici volatili (COV) o prodotti contenenti COV, con emissioni in atmosfera dovranno effettuare la periodica annuale comunicazione, entro il 31/03/2018, presentando alla Provincia/Enti competenti, i dati relativi ai quantitativi gestiti nel corso del 2017, secondo le disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo rilasciato dall’ente competente.
Si ricorda inoltre che il medico competente aziendale ha l’obbligo di trasmettere ad INAIL i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. – Allegato 3B). Le informazioni relative ai dati del 2017, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il 31/03/2018.
Sostanze chimiche pericolose: modifiche alle tabelle del Regolamento CLP in vigore dal 01/03/2018
Il Regolamento (UE) 2016/1179 apporta una ennesima correzione al Regolamento CLP n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele modificando l’Allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) parte 3 (TABELLE DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE ARMONIZZATE) con riferimento alle due tabelle (3.1. e 3.2) di sostanze pericolose armonizzate.
Le modifiche riguardano in particolare la Tabella 3.1 di cui molte voci vengono soppresse ed altre sostituite; nell’allegato al Regolamento (UE) 2016/1179 si presenta la Tabella del CLP modificata dalle avvenute sostituzioni e soppressioni; tale regolamento si applica a decorrere dal 01/03/2018.
Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, secondo la Commissione la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.
Infine si evidenzia come il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 28/02/18, con una in risposta alle richieste delle associazioni di settore, ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento sopracitato. Alla luce della discrepanza tra la versione italiana e la versione inglese del quinto considerando del Regolamento relativamente alle sostanze contenenti rame, il Ministero ha confermato che “la versione del regolamento che viene predisposta, approvata e votata dagli Stati Membri è esclusivamente la versione inglese ed è a questa cui bisogna riferirsi nel caso in cui vi siano discordanze tra la versione inglese e quella italiana”. La nota conclude affermando che “l’uso del fattore M è “obligatory”, obbligatorio, per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è (“compulsory”) obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele“.
30/04/2018: scadenza pagamento SISTRI, iscrizione Albo gestori e Registro Provinciale ditte autorizzate al recupero rifiuti in forma semplificata
Con la Legge di bilancio 2018 è stata nuovamente prorogata al 01/01/2019, la piena entrata in vigore del SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi; è stato quindi prorogato di un altro anno il cosiddetto regime di “doppio binario”, nonché la sospensione delle sanzioni, ad eccezione di quelle legate al mancato versamento del contributo.
Ciascuna azienda infatti iscritta al SISTRI è tenuta al pagamento del contributo SISTRI al momento dell’iscrizione e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno. Si ricorda che sono obbligati a iscriversi al SISTRI i seguenti soggetti:
- enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e da attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lavorazioni industriali e artigianali; attività commerciali; attività di servizio; attività sanitarie;
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio rifiuti;
- trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi.
Si ricorda inoltre che entro il 30/04 p.v. le ditte iscritte all’Albo gestori ambientali dovranno procedere al pagamento della quota di iscrizione relativa al corrente anno, in relazione alla categoria e classe di iscrizione, tramite la procedura telematica prevista.
Infine si ricorda che entro il 30/04 p.v. le ditte iscritte al registro provinciale delle ditta autorizzate ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, hanno l’obbligo di procede al pagamento della quota di iscrizione relativa al corrente anno, in base alle modalità previste dalla Provincia/Ente territorialmente competente ed in base a quanto previsto dal DM 350/98.
Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.
Nel caso non vogliate ricevere più il presente aggiornamento periodico si prega di esplicitare tale volontà rispondendo alla presente mail.
Cordiali saluti.