Tariffe infortuni e malattie professionali INAIL: pubblicati decreti di aggiornamento
Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3 decreti del 27/02/2019, che rendono pienamente operativa la revisione delle tariffe INAIL; tali disposizioni prevedono risparmi fino al 30% per le aziende, previsti al comma 1121 dell’art. 1 della “Legge di Bilancio 2019”.
In particolare, riguardano le “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, la “Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare” e la “Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione”.
I provvedimenti non riguardano soltanto l’aspetto economico ma comportano una semplificazione anche di carattere amministrativo; le voci tariffarie sono infatti scese da 739 a 595, grazie all’eliminazione di quelle obsolete poiché riferite a contesti produttivi ormai superati.
Gestione e smaltimento pannelli fotovoltaici e RAEE: indicazioni operative da GSE
Il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet l’aggiornamento delle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” che descrivono le modalità operative a cui devono attenersi i Soggetti Responsabili per la gestione dei rifiuti RAEE da pannelli fotovoltaici.
I pannelli fotovoltaici rientrano infatti nell’ambito di applicazione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) la cui gestione è oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, recepita in ambito nazionale dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/2014. Il decreto introduce specifiche disposizioni per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici installati su impianti incentivati in “Conto Energia”, attribuendo determinate responsabilità in carico al GSE.
Prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 49/2014, per gli impianti incentivati ai sensi dei DM 5/05/2011 e 5/07/2012 è stata prevista l’adesione del produttore dei moduli fotovoltaici ad un Sistema Collettivo/Consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato.
Per gli impianti incentivati in “Conto Energia” sono attive due modalità di gestione distinte in funzione della data di entrata in esercizio, tipologia di impianto e “Conto Energia” di appartenenza:
- la prima segue le disposizioni del D.Lgs. n. 49 del 04/03/2014;
- la seconda segue le disposizioni del Disciplinare Tecnico pubblicato dal GSE per gli impianti incentivati ai sensi del 4° e 5° Conto Energia.
L’obiettivo della disciplina è quello di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici.
Detrazioni per ristrutturazioni edilizie: modalità e condizioni della comunicazione ad ENEA
In merito alla comunicazione all’ENEA, l’Agenzia delle Entrate ricorda che: “Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico derivante dalla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”. Per gli interventi che non comportano risparmio energetico, invece, non occorre inviare alcuna comunicazione ad ENEA.
L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) svolge il compito di monitoraggio del risparmio energetico del settore edilizio ed incentiva la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio; ha una funzione di controllo tecnico sulle domande di detrazioni fiscali, per cui non gli devono essere inviate né fatture né dati fiscali, ma solo l’importo dei lavori.
All’ENEA vanno inviate unicamente le comunicazioni relativi alle detrazioni fiscali:
- Ecobonus (interventi puntuali: sostituzione infissi e caldaie, cappotti termici, interventi su impianti di riscaldamento, ecc.)
- Ristrutturazioni che comportano risparmio energetico (interventi che comportano risparmio energetico inseriti all’interno di lavori più ampi di ristrutturazione).
In questi due casi il portale ENEA rilascerà una ricevuta con un codice che dovrà essere allegata (insieme alle fatture) alla dichiarazione dei redditi.
Le comunicazioni all’ENEA relative a interventi di ristrutturazioni che comportano risparmio energetico devono:
- essere effettuate entro il 01/04/2019 attraverso il sito ristrutturazioni 2018, per i lavori terminati nel 2018;
- essere trasmessa attraverso il portale bonus casa 2019, per i lavori terminati nel 2019;
Ricordiamo, infatti, che recentemente sono stati resi operativi i portali per l’invio delle comunicazioni per “Bonus Casa” ed “Ecobonus” per lavori eseguiti nel 2019.
30/04/2019: scadenza adempimenti CONAI, Albo gestori ambientali e recupero rifiuti in “semplificata”
Il 30/04/2019 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:
- CONAI: entro il 20/04/2019 occorre provvedere alla “Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) per i soggetti interessati, mentre entro il 30/04/2019 scade il termine entro il quale inviare la Dichiarazione “azienda esportatrice netta” (mod. 6.22);
- Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento (cat. 1 – 2bis – 3bis – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10);
- Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998
Dichiarazione annuale rifiuti e produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): scadenza 22/06/2019
A partire dal 04/03/2019 è possibile presentare la Comunicazione annuale produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
La comunicazione AEE è parte del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), disciplinato dal DPCM 24/12/2018; in data 22/02/2019 è stato infatti pubblicato in GU il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2019), di cui al DPCM 24/12/2018, in sostituzione di quello precedente allegato al DPCM 28/12/2017 (MUD 2018). Tale decreto contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del MUD relativo ai rifiuti gestiti nel corso del 2018; vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano principalmente le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Si evidenzia che la scadenza per la presentazione e l’invio del MUD risulta fissato al 22/06/2019.
Risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, i seguenti soggetti:
Rifiuti
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
Veicoli fuori uso
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
Imballaggi
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.