Con la presente si invia breve riepilogo delle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze/adempimenti previsti a breve.
30/04/2018: scadenza MUD, pagamento SISTRI, iscrizione Albo gestori e Registro Provinciale ditte autorizzate al recupero rifiuti in forma semplificata
Entro il 30/04/2018 dovrà essere inoltrato alla CCIAA competente il modello di dichiarazione annuale ambientale (MUD) relativo ai rifiuti gestiti nel corso del 2017. Si ricorda che tale adempimento è obbligatorio per i seguenti soggetti:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;
- Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’art. 184 comma 3 lettere c), d) e g).
Si ricorda inoltre che, con la Legge di bilancio 2018 è stata nuovamente prorogata al 01/01/2019, la piena entrata in vigore del SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi; è stato quindi prorogato di un altro anno il cosiddetto regime di “doppio binario”, nonché la sospensione delle sanzioni, ad eccezione di quelle legate al mancato versamento del contributo.
Ciascuna azienda infatti iscritta al SISTRI è tenuta al pagamento del contributo SISTRI al momento dell’iscrizione e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno. Si ricorda che sono obbligati a iscriversi al SISTRI i seguenti soggetti:
- enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e da attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lavorazioni industriali e artigianali; attività commerciali; attività di servizio; attività sanitarie;
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio rifiuti;
- trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi.
Si ricorda inoltre che entro il 30/04 p.v. le ditte iscritte all’Albo gestori ambientali dovranno procedere al pagamento della quota di iscrizione relativa al corrente anno, in relazione alla categoria e classe di iscrizione, tramite la procedura telematica prevista.
Infine, si rammenta che entro il 30/04 p.v. le ditte iscritte al registro provinciale delle ditte autorizzate ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, hanno l’obbligo di procede al pagamento della quota di iscrizione relativa al corrente anno, in base alle modalità previste dalla Provincia/Ente territorialmente competente ed in base a quanto previsto dal DM 350/98.
Lavoro intermittente e valutazione dei rischi: circolare e chiarimenti da I.N.L.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con propria Circolare del 15 marzo 2018, n. 49 ha espresso un parere in merito all’instaurazione di rapporti di lavoro intermittente in assenza di valutazione dei rischi sulla sicurezza sul lavoro.
Il parere riguarda in particolare quanto previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ripercorrendo recenti sentenze affronta la mutazione in lavoro subordinato di un lavoro intermittente per il quale non siano state rispettate le disposizioni imperative.
Si evidenzia come l’art. 14 del D.Lgs. 81/2015 vieta il ricorso al lavoro intermittente
“a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori“.
La circolare conclude affermando che, “nel confermare l’orientamento della giurisprudenza richiamata, alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale”.
ISO 45001: pubblicata la norma sui nuovi Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro
Lo scorso 12 marzo 2018 è stata definitivamente pubblicata la nuova norma ISO 45001 “Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with guidance for use”, la prima norma ISO certificabile sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro che va a sostituire la precedente BS OHSAS 18001.
La ISO 45001 obbliga le aziende ad adottare una strategia per la salute e sicurezza sul lavoro per ottenere luoghi di lavoro sicuri e salubri e combattere infortuni e malattie legati all’attività lavorativa; la norma introduce alcune novità rispetto alla precedente BS OHSAS 18001, affrontando il tema Sicurezza con un approccio “globale”, che già è stato visto con le versioni 2015 delle norme 9001 e 14001.
La ISO 45001 rappresenta un’opportunità per le aziende in quanto può dare un riconoscimento globale all’approccio di gestione del rischio, che attesti le credenziali morali ed etiche dell’azienda nel suo insieme, fornendo quindi un vantaggio nelle gare internazionali. La norma è stata inoltre concepita con una Struttura di Alto Livello (HLS), propria anche delle versioni 2015 degli standard ISO 9001 e ISO 14001, che ne facilita l’integrazione con i Sistemi di Gestione della Qualità e Ambiente aziendali.
Le organizzazioni certificate OHSAS 18001 avranno 3 anni per la migrazione alla ISO 45001; ci sarà un periodo di transizione di 18 mesi nel quale le aziende potranno ancora certificarsi con la vecchia norma.
Traffico illecito di rifiuti: nuovo reato nel Codice Penale
In data 22 marzo 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, che introduce, a partire dal 6 aprile 2018, nel corpo del Codice Penale il nuovo articolo 452-quaterdiecies “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”..
Tale reato si aggiunge agli altri contro la salute pubblica di cui all’art. 453) e agli altri reati ambientali introdotti Legge sugli ecoreati 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
Infine, all’articolo 7 del D.Lgs. n. 21/2018 viene disposta la abrogazione dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).
Comunicazione periodica imballaggi CONAI: scadenza 20/04/2018
Il 20 aprile 2018 scade il termine per l’inoltro della dichiarazione periodica imballaggi a CONAI per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale;in particolare:
– il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
– il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;
– il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;
– il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.