Informativa 05-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Modifica al Codice di prevenzione incendi: novità in vigore a partire dal 20/10/2019

Con DM del 12/03/2019 sono state modificate alcune sezioni del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015) per eliminare la regola del doppio binario per le attività non normate e mantenerlo solo per le attività già dotate di una specifica regolamentazione: le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione (avvenuta il 23/04/2019), ovvero a partire dal 20/10/2019.

In particolare, viene abrogato il comma 2 dell’art. 1 del DM 3/8/2015 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) che conteneva il riferimento alla possibilità di applicazione (alle attività di cui all’art.2) delle norme tecniche di prevenzione incendi in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi previste nei decreti del Ministro dell’interno, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi (di cui all’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139).

Viene sostituito completamente l’art.2 (che da Campo di applicazione diventa “Campo di Applicazione e modalità applicative) e introdotte con l’art. 2 bis le “Modalità applicative alternative”; all’Art.5 (Disposizioni finali) viene aggiunto il comma 1-bis che riporta un lungo elenco di normative che non devono essere applicate per quelle attività oggetto di norme tecniche previste all’art.1 comma 1 (che richiama l’elenco di cui all’Allegato 1).

Movimentazione di rifiuti da un’azienda agricola al deposito temporaneo: chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente, sulla base di un quesito posto dalla Regione Liguria, si è espresso sulle condizioni di applicazioni del comma 9-bis dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., riguardante la movimentazione di rifiuti da un’azienda agricola verso il deposito temporaneo.

Tale comma indica che: “La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”.

Attualmente la norma prevede che i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del D.lgs. 152/2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti attraverso la tenuta di registri e formulari e la presentazione del MUD secondo quanto previsto dagli articoli 188, 189, 190 e 193 dello stesso Decreto, ma nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010 che istituiva il SISTRI. 

Questa evoluzione della legge ha generato quindi l’equivoco che il comma 9-bis dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fosse da ritenersi non più applicabile; tale comma non è stato introdotto, però, dal D.lgs. 205/2010 bensì dal DL 5/2012. Il Ministero dell’Ambiente ritiene, in conclusione, che il comma in questione sia attualmente applicabile. 

Decreto “Sblocca cantieri”: principali novità

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18/04/2019, il DL n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”). Il decreto “Sblocca cantieri” è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.

Le principiali modifiche al Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) riguardano:

  • superamento delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del D.Lgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
  • innalzamento da 150.000 a 200.000 € della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con n. 3 operatori;
  • il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia (5,5 milioni per lavori); la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
  • è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti;
  • il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto;
  • il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari, deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell’impresa;
  • vengono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici della PA;
  • eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;

Con l’entrata in vigore di tale decreto sono inoltre state apportate alcune modifiche anche al Testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001) in materia di:

  • rigenerazione urbana, ed in particolare riguardo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (art.2 bis del DPR 380/2001)
  • deposito al SUE e denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (art. 65 del DPR 380/2001)
  • disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (art. 94 bis del DPR 380/2001).

ADR 2019: adempimenti ed obblighi in vigore dal 01/07/2019

Con Decreto del 12/02/2019 il Ministero delle Infrastrutture ha recepito la direttiva UE n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, aggiornandola al progresso tecnico e scientifico (ADR 2019); tali disposizione entreranno pienamente in vigore a partire dal 01/07/2019.

Il DM 12/2/2019 modifica il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 (che dà Attuazione della direttiva 2008/68/CE) e in particolare l’art.3 comma 2 lettere a), b) e c) del D.Lgs. n.35/2010; l’articolo 3 del D.Lgs. n.35/2010 stabilisce che il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

Fra le principali novità dell’ADR 2019, che entreranno pienamente in vigore dal 01/07/2019, si registrano le seguenti:

  • l’estensione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti;
  • le modifiche alla gestione dell’esenzione per unità di trasporto (cap. 1.1.3.6 dell’ADR);
  • la nuova gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose;
  • il nuovo metodo per la classificazione delle materie corrosive (classe 8).

Abrogazione comunicazione annuale f-gas ad ISPRA

Il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012; quest’ultimo decreto prevedeva l’obbligo dell’invio ad ISPRA della Dichiarazione annuale F-gas relativa alle informazioni dell’anno precedente (termine di comunicazione prevista al 31 maggio con cadenza annuale).

In base a tale modifica normativa, la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.

Tuttavia, a partire 24/09/2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature contenenti f-gas già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata comunica, per via telematica, alla “nuova” Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, ciascuno per la parte di sua competenza devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici;

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

  • dall’installazione delle apparecchiature;
  • dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  • dallo smantellamento delle apparecchiature.

Dichiarazione annuale rifiuti – MUD: scadenza 22/06/2019

Si ricorda che quest’anno il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), disciplinato dal DPCM 24/12/2018, prevede la presentazione della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2018, entro il termine fissato al 22/06/2019.

Risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, i seguenti soggetti:

Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Veicoli fuori uso

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.