Informativa 05-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: attivata la fase di test per gli utenti

A partire dal 16/04/2024, è stata avviata la fase di test in ambiente “demo”, raggiungibile dal portale del RENTRI, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale.

Esso permette agli utenti di:

  • analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di iscrizione e simulare quella che sarà la procedura di iscrizione al RENTRI;
  • verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:
  • la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
  • la vidimazione e l’emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
  • testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI.

A partire dal 16 aprile operatori e delegati possono testare:

  • le procedure di iscrizione
  • la vidimazione e l’emissione del FIR cartaceo e la trasmissione della copia completa dello stesso
  • la stampa del format di registro cronologico di carico e scarico

Patente a crediti per le imprese in attività di cantiere: riscritto l’art. 27 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

E’ stata pubblicata in GU la Legge 29 aprile 2024 n. 56 relativa alla conversione in legge, con modificazioni del DL 02/03/2024 n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Essa modifica e riscrive l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in vigore dal 01/10/2024).

Nello specifico tale provvedimento prevede quanto segue:

– a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

– Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale
del lavoro.

– con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

– La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

– La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

– Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

– La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso: operativa la fase di accreditamento

Dal 12/02/2024 è attiva la fase di accreditamento destinato a Demolitori e Concessionari per accedere al Registro unico telematico dei veicoli fuori uso, tramite la sezione dedicata all’interno del sito: https://www.ilportaledellautomobilista.it/. L’utilizzo delle nuove procedure telematiche diventerà obbligatorio a partire dal 07/06/2024.

La gestione del Registro dei veicoli fuori uso si basa su tre sistemi:

  • Un sistema di accreditamento che consente agli utenti di registrarsi sul portale dell’automobilista al seguente link, utilizzando il proprio SPID personale
  • Un’applicazione, che consentirà dal giorno 4 marzo agli utenti del sistema, principalmente Demolitori e Concessionari auto, di accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare (presa in carico del veicolo, rottamazione, radiazione etc.). L’applicazione sarà disponibile sul Portale del Trasporto al link
  • Una integrazione tra Demolitori e Documento Unico che consentirà la radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Sono gli utenti titolari dell’impresa a dover richiedere l’accreditamento, dal portale dell’automobilista (nell’area riservata alla voce Accesso ai servizi>Accreditamento utente>Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso), previa autenticazione con SPID personale o CIE.

Dopo aver ricevuto le credenziali, il titolare dell’azienda potrà creare ulteriori utenti con delega a operare per proprio conto, accedendo al portale dell’automobilista con le proprie credenziali, dal menu: “Accesso ai servizi>Gestione Pin e Utenze”. Il titolare dell’impresa o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto della stessa, dopo aver effettuato l’accesso al portale tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), deve selezionare nel menu a sinistra la voce Accesso ai servizi> Accreditamento utente> Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso.

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche richieste (indirizzo e-mail personale, dell’azienda e numero di telefono), l’utente deve specificare il tipo impresa. Dopo l’accettazione l’utente riceverà le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail indicato in fase di richiesta, ed un’ulteriore e-mail da ACI con i passi propedeutici all’utilizzo del sistema.

Qualora l’utente debba accreditarsi su più sedi operative, l’utente deve ripetere la procedura per le sedi aggiuntive.

MUD 2024: scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, è fissato al 30/06/2024.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Bando ISI INAIL 2023: aperta la procedura informatica per la compilazione e invio domande

Dal 15/04/2023 e fino alle ore 18.00 del 30/05/2024 è aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2023.

Con tale bando sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

E’ concesso un finanziamento a fondo perduto:

  • per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
    • 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
    • 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: cancellazione per mancata nomina Responsabile Tecnico

Il 15/04/2024 è scaduto il termine del regime transitorio per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le aziende che, a seguito di tale termine, si trovino prive del requisito necessario per poter rimanere iscritte nelle categorie dell’Albo che richiedono la nomina di un idoneo RT, saranno avviate verso un provvedimento di cancellazione (si veda Circolare ANGA n. 1 del 15/04/2024).

Decorso tale termine, previsto dall’articolo 1, comma 1, della Deliberazione ANGA n° 5
dell’11/10/2023, le Sezioni entro la data del 30/04/2024 provvedono a deliberare l’avvio dei
procedimenti disciplinari per la cancellazione dall’Albo di quelle categorie che non abbiano un responsabile tecnico idoneo ( ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014).
Decorso il termine di 30 giorni senza che l’impresa abbia provveduto alla nomina di un nuovo
responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo
provvedono a deliberare la cancellazione delle suddette categorie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b)
del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.

Comunicazione dei dati aggregati e sanitari di rischio: scadenza al 31/05/2024

Il Ministero della Salute con Circolare prot. n. 9463 del 27/03/2024, ha prorogato al 31/05/2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell’art. 4, c. 1 del DM 9/07/2012, come modificato dal DM 6/08/2013 e dal successivo DM 12/07/2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale di INAIL, da parte dei Medici competenti aziendali.

CONAI: adempimenti Maggio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/05/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.