Informativa 05-2026: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2026: pubblicato il DPCM con scadenza trasmissione entro il 03/07/2026ì

Sulla GU del 05/03/2026, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD – per l’anno 2026. Il previgente modello unico di dichiarazione ambientale è quindi integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.

L’art. 6, comma 2 bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il nuovo MUD, seppur pubblicato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, sarà quindi da presentare entro il 03/07/2026.

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD ai sensi dell’articolo 189 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 sono trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.

Nel dettaglio:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti:
    • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g). Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto Legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  • Comunicazione Imballaggi
  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Badge di cantiere digitale: cosa cambia dal 13/05/2026

Dal 13/05/2026 il badge digitale diventa una realtà concreta nei cantieri del Centro Italia (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria); con DPCM 332/2026 arrivano regole più chiare, scadenze definite e nuovi obblighi che coinvolgono direttamente imprese e lavoratori.

Il badge di cantiere non rappresenta solo un adempimento formale, ma un vero e proprio sistema di controllo degli accessi. Ogni ingresso e uscita verranno registrati digitalmente, rendendo possibile un monitoraggio in tempo reale con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero, prevenire eventuali infiltrazioni illecite e aumentare il livello di sicurezza sul lavoro.

L’introduzione non sarà immediata per tutti, ma seguirà un calendario progressivo. Si parte nel 2026 con i cantieri più grandi, sopra i 500.000 euro, per poi estendere l’obbligo negli anni successivi fino ad arrivare al 2029, quando riguarderà tutti.

Il badge dovrà essere utilizzato da chiunque acceda al cantiere: tecnici, imprese subappaltatrici, artigiani, fino ai titolari.

Il decreto introduce anche nuove responsabilità organizzative. In particolare, diventano fondamentali due figure: il referente di cantiere, che supervisiona la correttezza dei dati, e il referente delle timbrature, che gestisce operativamente il sistema. Senza queste figure, il meccanismo rischia di non funzionare in modo efficace.

Naturalmente non mancano i dubbi, soprattutto sul tema della privacy. Su questo punto il decreto è piuttosto chiaro: il badge non serve a tracciare i movimenti dei lavoratori durante la giornata. Registra solo gli accessi e le uscite, e la geolocalizzazione avviene esclusivamente al momento della timbratura. Inoltre, vengono raccolti solo i dati essenziali.

Centri di raccolta dei rifiuti urbani: in vigore il nuovo DM 26/03/2026

Dal 14/05/2026 entrerà in vigore il nuovo DM 26/03/2026 recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”; esso abroga il previgente DM 08/04/2008 e il DM 13/05/2009 e introduce una disciplina aggiornata dei centri di raccolta, definendone le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.

I centri di raccolta sono individuati come aree presidiate e allestite, nelle quali si svolgono le attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti sia da utenze domestiche sia da utenze non domestiche.

La realizzazione dei centri è demandata agli enti di governo d’ambito territoriale ottimale o ai comuni, che vi provvedono in coerenza con gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti. Gli stessi enti disciplinano, mediante regolamento, l’organizzazione e la gestione dei centri, individuando le tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di accesso e le regole di utilizzo da parte dell’utenza.

Il decreto stabilisce inoltre specifici requisiti tecnici e strutturali, prevedendo che i centri siano progettati e realizzati nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute, ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, evitando rischi per acqua, aria e suolo. Le strutture devono essere localizzate in aree idonee, preferibilmente già impermeabilizzate, e dotate di recinzione, viabilità interna, illuminazione, pavimentazione impermeabilizzata e sistemi di gestione delle acque.

All’interno dei centri devono essere previste aree distinte per il conferimento e il deposito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, adeguatamente protette e attrezzate con contenitori idonei e misure di sicurezza. Devono inoltre essere presenti cartellonistica informativa e un piano di ripristino del sito da attuare al termine dell’attività.

Per la gestione dei centri è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato. Le operazioni devono essere svolte in condizioni di sicurezza, garantendo la separazione dei rifiuti e il mantenimento delle loro caratteristiche ai fini del recupero o smaltimento.

Il provvedimento disciplina anche le modalità di gestione di specifiche categorie di rifiuti, tra cui i rifiuti liquidi, RAEE, batterie, rifiuti sanitari e rifiuti biodegradabili, introducendo misure di sicurezza e contenimento e stabilendo limiti temporali e quantitativi di deposito. Sono inoltre previste disposizioni sulla tenuta dei registri, sulla contabilizzazione dei flussi di rifiuti e sulla possibilità di individuare spazi dedicati al riutilizzo e alla preparazione per il riutilizzo di beni usati.

I centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Nota INL n.780 del 15/04/2026: indicazioni operative sulla Legge PMI n. 34/2026

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – ha pubblicato la Nota n. 780 del 15/04/2026, fornendo le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge 11/03/2026, n. 34 (Legge annuale sulle PMI); tale provvedimento, in vigore dal 07/04/2026, modifica il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., introducendo nuovi adempimenti per i datori di lavoro.

L’articolo 10 della Legge 34/2026 punta alla semplificazione per le piccole e medie imprese, incaricando l’INAIL di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per abbattere gli oneri burocratici delle realtà minori. Una novità di rilievo riguarda poi l’obbligatorietà della formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (CIG), sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro. Il lavoratore che rifiuti di partecipare ai corsi di formazione o riqualificazione – incluso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro – o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo, perde il diritto al trattamento di sostegno al reddito.

Il medesimo art. 10 della norma introduce l’impiego di tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l’efficacia dell’addestramento.

Il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, è quindi sostituito con il seguente: “L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato”.

L’articolo 11 della legge introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. 81/08, che disciplina l’attività lavorativa prestata in modalità agile, in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve garantire l’assolvimento degli obblighi (specialmente per l’uso di videoterminali) mediante la consegna di un’informativa scritta annuale al lavoratore e al RLS, contenente i rischi generali e specifici della modalità agile.

Infine, la Legge 34/2026 – con l’art. 12 – interviene sull’elenco delle attrezzature soggette a verifiche periodiche; viene modificato l’Allegato VII del Testo Unico, inserendo l’obbligo di verifica triennale per:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili.
  • Piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.

RENTRI: pubblicato l’avviso per il pagamento delle sanzioni

È stato pubblicato sul portale ufficiale del RENTRI l’avviso con le modalità operative per il pagamento delle sanzioni previste dall’articolo 258, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati.

Le indicazioni sono rivolte sia ai soggetti sanzionati sia agli Enti accertatori. I versamenti devono essere effettuati a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sul capitolo 0/2592/40, utilizzando il seguente IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS. Nella causale va indicato:

“Sanzione per la violazione di cui all’articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152/2006, di cui al provvedimento n. ____”.

L’art. 13 del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 01 marzo 2026, dispone che le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15/09/2026.

Bando ISI INAIL 2025: scadenza presentazione domande al 28/05/2026

L’INAIL ha pubblicato il calendario delle scadenze del Bando ISI 2025, relativo a progetti per finanziare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande potranno essere presentate dal 13/04/2025 al 28/05/2026, esclusivamente attraverso la procedura online sul portale INAIL.

L’edizione 2025 conferma la struttura tradizionale del bando, articolata in cinque assi di finanziamento, ma introduce alcune novità in linea con le priorità europee e nazionali legate a innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici. Tra queste, la possibilità di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo tra quelli previsti per ciascun asse.

Il contributo può coprire fino al 65% delle spese ammissibili, percentuale che può salire all’80% per specifiche tipologie di progetto, come i modelli organizzativi e le iniziative presentate da giovani agricoltori. L’importo massimo finanziabile per ogni progetto è 130.000 euro, comprensivo di eventuali interventi aggiuntivi fino a 20.000 euro.

Possono partecipare tutte le imprese, anche individuali, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Per i progetti relativi alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone è ammessa anche la partecipazione degli enti del Terzo settore. Per accedere alla fase di invio della domanda è necessario raggiungere il punteggio minimo previsto, calcolato in base ai requisiti dell’impresa, alle caratteristiche tecniche dell’intervento e all’eventuale possesso di certificazioni di qualità, ambiente e sicurezza. Sono inoltre previste premialità aggiuntive a livello territoriale e per le imprese dotate di specifiche certificazioni.

Spedizioni di rifiuti: proroga DIWASS per l’Allegato VII al 31/12/2026

La Commissione europea, con riferimento all’applicazione di DIWASS (Digital Waste Shipment System) al documento di cui all’Allegato VII per le spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi di informazione (art. 18 del regolamento (UE) 2024/1157) ha comunicato che, nell’attuazione del regolamento (UE) 2024/1157, dovrebbe essere seguito il seguente approccio.

  1. Nel periodo compreso tra il 21 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026, i documenti di cui all’Allegato VII dovrebbero essere gestiti secondo le modalità attualmente in uso:
    1. nella maggior parte degli Stati membri, tali documenti continueranno a essere compilati in formato cartaceo; tali Stati membri potrebbero non richiedere agli operatori economici la presentazione dei documenti alle rispettive autorità competenti. Inoltre, non è prevista la trasmissione dei documenti cartacei dell’allegato VII a DIWASS da parte delle autorità competenti;
    2. qualora le autorità competenti utilizzino sistemi nazionali che prevedono la trasmissione elettronica dei documenti dell’Allegato VII da parte dei soggetti che organizzano le spedizioni, tali sistemi potranno continuare a essere utilizzati. Anche in questo caso, non è prevista la trasmissione dei documenti a DIWASS né da parte delle autorità competenti né degli operatori.
  2. Le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157 devono essere accompagnate da un documento di cui all’Allegato VII debitamente compilato, conformemente al modello previsto dal regolamento.
  3. La mancata trasmissione dei documenti di cui all’allegato VII a DIWASS entro il 31 dicembre 2026 non dovrebbe comportare l’applicazione di sanzioni nei confronti della persona che organizza la spedizione nel periodo sopra indicato.
  4. L’Interfaccia Grafica Utente (GUI) di DIWASS può essere utilizzata, su base volontaria, per generare e compilare i documenti di cui all’allegato VII nel periodo sopra indicato. L’interfaccia consente di scaricare il documento in formato PDF. In tali casi, gli altri operatori coinvolti nelle spedizioni potranno scegliere come compilare le relative sezioni del documento dell’Allegato VII, sia tramite la GUI di DIWASS sia nella copia cartacea del documento.

Microplastiche e adempimenti ECHA: prima scadenza 31/05/2026

Dal 17/10/2023 è in vigore il Regolamento (UE) 2023/2055, che introduce restrizioni sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento ambientale e i rischi per la salute. Entro il 31/05/2026 i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali dovranno trasmettere all’ECHA la prima comunicazione annuale relativa alle emissioni stimate di microplastiche.

Per affrontare correttamente questo primo adempimento, è fondamentale innanzitutto verificare l’applicabilità della normativa, ovvero:

  • Stabilire se un prodotto (sostanza, miscela o combinazione di queste con un articolo) immesso sul mercato contiene microparticelle polimeriche sintetiche (SPM) ed è soggetto alle restrizioni previste dalla voce 78 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH.
  • Identificare il ruolo nella catena di approvvigionamento e individuare il ruolo assunto dall’azienda — fabbricante, importatore o utilizzatore a valle — per comprendere gli obblighi specifici applicabili.
  • Predisporre e trasmettere la comunicazione ECHA

La trasmissione avviene in formato IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) tramite il portale ECHA.

Decreto-Legge 19/2026: nuove disposizioni in materia di bonifiche e industrie insalubri

Il DL 19/02/2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione“, interviene sulla disciplina di cui all’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 (in materia di interventi ammessi nei siti sottoposti a procedimento di bonifica), nonché quelle in materia di industria insalubre.

Il D.Lgs. 152/06 prevede una serie di vincoli e procedure finalizzate alla gestione dei siti sottoposti a procedimento di bonifica, con il duplice obiettivo di proteggere la salute pubblica e l’ambiente, nonché di garantire che eventuali interventi esterni non compromettano l’esecuzione degli interventi di bonifica. Tali vincoli rendono necessario, per chiunque intenda eseguire lavori o opere in siti interessati da procedimenti di bonifica, l’applicazione di specifici iter (tra cui, in particolare, la procedura disciplinata dall’art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006) al fine di scongiurare interventi suscettibili di aggravare il quadro ambientale o di interferire con le attività di bonifica.

L’art. 14, comma 1 del D.L. 19/2026 modifica così l’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevedendo in particolare che, nelle more dell’adozione da parte delle Regioni delle disposizioni attuative, le categorie di interventi, i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal MASE trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

Come noto, talune attività industriali sono qualificate come “industrie insalubri” ai sensi dell’art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di seguito “TULS”) e del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 (di seguito “DM 1994”).

Tali attività sono classificate dall’art. 216 TULS in due distinte categorie:

(i) la “Prima Classe”, che comprende le attività il cui rilevante potenziale inquinante impone il loro obbligatorio insediamento al di fuori dei centri abitati (tra cui, a titolo esemplificativo, impianti chimici);

(ii) la “Seconda Classe”, che raggruppa le attività che, pur potendo in linea di principio essere collocate in prossimità di aree abitate, richiedono comunque l’adozione di specifiche misure precauzionali volte a ridurne l’impatto sanitario. 

La normativa sancisce il divieto di insediamento delle attività di Prima Classe all’interno dei centri abitati; tuttavia, il comma 5 dell’art. 216 TULS prevede espressamente la possibilità di deroga a tale divieto, subordinatamente alla dimostrazione, da parte del gestore dell’impianto, dell’adozione di nuove metodologie produttive ovvero di specifiche cautele idonee a eliminare i rischi sanitari derivanti dall’esercizio dell’attività.

La novità introdotta dall’art. 14, comma 3 del D.L. 19/2026 è che non sono più classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’art. 216 TULS, e sono quindi escluse dalla relativa disciplina, le imprese in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”), di Autorizzazione Unica Ambientale (“AUA”) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Sottoprodotti: la Regione Veneto individua caratteristiche e requisiti per specifiche categorie

La Regione Veneto ha riconosciuto tre diversi sottoprodotti di filiera denominati “Scarti ceramici sanitari” (Decreto n. 97 del 20/03/2026), “Residui di materiale plastico e materiale biodegradabile compostabile dell’industria del packaging” (Decreto n. 98 del 20/03/2026) e “Residuo di produzione mangimifici” (Decreto n. 99 del 20/03/2026).
Con riferimento ai sottoprodotti di filiera denominati “Scarti ceramici sanitari”, essi sono costituiti da scarti ceramici (cocci) derivanti dalla produzione di manufatti sanitari in Porcellana Sanitaria (VC – Vitreous China) e Gres Porcellanato (FFC – Fine Fire Clay). Si tratta di pezzi che, a seguito della cottura, presentano difettosità gravi (crepe, rotture, anomalie cromatiche o deformazioni) che li rendono non idonei alla commercializzazione. Tali materiali presentano caratteristiche qualitative e compositive analoghe alle materie prime vergini, consentendo il loro reimpiego dopo opportuno trattamento.
Con riferimento invece ai sottoprodotti “Residui di materiale plastico e materiale biodegradabile compostabile dell’industria del packaging”, essi sono generati durante i processi di produzione di sacchetti come ad esempio: shoppers e sacchi waste. Si tratta di residui collegati all’avvio-fermo impianto di produzione, errori di taglio, film e fogli non conformi. Tali materiali presentano caratteristiche qualitative e compositive analoghe ai prodotti finali, consentendo il loro reimpiego direttamente o previo trattamento riconducibile alla normale pratica industriale.
Infine, il sottoprodotto “Residuo di produzione mangimifici” è originato dalla produzione dei mangimi a base cerealicola per animali da allevamento nel campo della zootecnia e agroalimentare e possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di biogas.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/05/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 31/05/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Aprile 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Maggio 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/05/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Nuovo FIR digitale: obbligatorio dal 13/02/2026

L’articolo 7 comma 8 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, stabilisce che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dal 13/02/2026.

Il MASE, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha messo a disposizione dal 22/01/2026 in ambiente di produzione RENTRI, le seguenti funzionalità:

  • gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto, presenti in Area Operatori, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13/02/2026;
  • API, disponibili nell’area Servizi per l’interoperabilità, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13/02/2026;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13/02/2026.

L’attivazione completa in produzione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12/02/2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13/02/2026.

Amianto e tutela dei lavoratori: novità in vigore dal 24/01/2026

Dal 24/01/2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 dicembre2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

Tale provvedimento introduce una serie di modifiche alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riferimento al capo III del Titolo IX.

La nuova disciplina rafforza il livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ampliando il campo di applicazione delle norme a tutte le attività lavorative che comportano un rischio di esposizione all’amianto, compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto. Sono inoltre resi più stringenti gli obblighi in capo ai datori di lavoro nella fase preliminare ai lavori, con particolare riferimento all’individuazione della presenza di materiali contenenti amianto e alla valutazione del rischio.

Il decreto introduce misure più incisive in materia di prevenzione e protezione, rafforzando l’uso dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di decontaminazione e le modalità di gestione dei rifiuti, secondo il principio della riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile. Sono inoltre aggiornate le regole sul monitoraggio dell’esposizione e sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con l’adeguamento delle tecniche di misurazione delle fibre di amianto e una maggiore attenzione alla tracciabilità delle esposizioni nel tempo.

Completano il quadro l’aggiornamento della formazione obbligatoria per i lavoratori esposti, l’introduzione di un nuovo elenco delle patologie professionali correlate all’amianto e l’adeguamento del sistema sanzionatorio.

Obbligo iscrizione al RENTRI: scadenza 13/02/2026

Entro il 13/02/2026 dovranno iscriversi a RENTRI le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e gli altri produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa. La recente Legge 199/2025 (Legge bilancio 2026) ha previsto specifiche deroghe ed esenzioni.

Si ricorda che tali soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri di carico e scarico rifiuti digitali ed emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione, con periodicità mensile, dei dati a RENTRI. L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI, previo accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Si segna inoltre quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) che ha sostituito l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., individuando i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI. Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

– viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

– viene introdotto un secondo periodo che esclude dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

  1. a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
  2. b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.

“5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. 

  1. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità ((che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189)): 
  2. a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; 
  3. b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.”

D.Lgs. n. 2 del 07/01/2026: aggiornate le norme sui RAEE in vigore dal 24/01/2026

Il 24/01/2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 07/01/2026, n. 2 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche –RAEE“.

Il provvedimento reca una serie di modifiche al D.Lgs. 49/2014; nello specifico, l’art. 1 riscrive la definizione di RAEE storici, contenuta nella lettera o) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2014. In base alla nuova formulazione, sono considerati storici:

1) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;

2) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.

L’art. 2 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. In particolare, viene precisato l’ambito di applicazione della disciplina di finanziamento dei RAEE domestici non storici, in conformità alla direttiva (UE) 2024/884 e alla nuova definizione introdotta dal decreto.

La disciplina del finanziamento si applica quindi ai RAEE domestici derivanti:

– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13/08/2005;

– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato a partire dal 15/08/2018.

L’art. 3 introduce disposizioni speculari a quelle dell’articolo precedente con riferimento alle modalità di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali, apportando all’art. 24 modifiche analoghe a quelle operate all’art. 23.

L’art. 4, relativo alla disciplina della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, precisa che il finanziamento è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13/08/2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.

L’art. 5 interviene sull’art. 28, chiarendo che l’obbligo di marchiatura si applica:
– ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato a partire dal 13/08/2012;

– alle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), solo se immesse sul mercato a partire dal 15/08/2018.

L’art. 6, infine, elimina la previsione che poneva a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati, immessi sul mercato prima del 12/04/2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014.

Prevenzione incendi e attività di bar e ristoranti: chiarimenti dei VVF con Circolare n. 674/2026

Il 15/01/2026 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha pubblicato la Circolare n. 674/2026 con indirizzi operativi per l’applicazione delle misure di prevenzione incendi nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme e coerente sul territorio nazionale delle norme di prevenzione incendi, aiutando aziende e professionisti a inquadrare correttamente le attività ai fini della sicurezza antincendio.

La nuova circolare fornisce individuazioni operative per i Comandi dei Vigili del Fuoco su come inquadrare e distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti) dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo come discoteche o sale da ballo. Questo è importante perché non sempre tutte le attività che ospitano pubblico in presenza di spettacolo o intrattenimento rientrano automaticamente nella stessa categoria normativa, ma la loro classificazione ha conseguenze diverse sugli obblighi di sicurezza antincendio.

Secondo gli indirizzi della Circolare Ministeriale n. 674/2026, bar e ristoranti in senso stretto non sono soggetti agli adempimenti antincendio del D.P.R. 151/2011, poiché non compresi nell’Allegato I del decreto. Tuttavia, se questi locali:

  • si trovano all’interno di una struttura già soggetta alle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi (es. centro commerciale o locale polifunzionale),
  • sono dotati di impianti di produzione di calore con potenza termica utile superiore a 116 kW,

si applicano gli adempimenti antincendio, indipendentemente dalla natura di bar/ristorante.

La circolare richiama l’importanza della valutazione del rischio incendio anche in relazione alla capienza massima interna di persone (clienti e lavoratori). Quando l’affollamento contemporaneo supera le 50 persone, scatta l’obbligo di considerare il Piano di Emergenza e di Evacuazione, secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021 e la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, D. Lgs. 81/2008 (obbligo che ricorre anche nei luoghi con almeno 10 lavoratori o rientranti nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011).

La circolare chiarisce che musica dal vivo e karaoke non cambiano, di per sé, la natura del pubblico esercizio: quando restano attività accessorie e non prevalenti rispetto alla somministrazione, il locale continua a essere inquadrabile come bar o ristorante. Questo vale anche perché la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996) esclude dal proprio campo alcuni pubblici esercizi con strumenti musicali (in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo) e quelli con apparecchio karaoke, purché non in sale appositamente allestite e con capienza non superiore a 100 persone.

La circolare sottolinea che la valutazione del rischio incendio deve guardare anche a scenari reali di esercizio, considerando:

  • disposizione e caratteristiche degli arredi;
  • presenza e uso di impianti audio/video;
  • vie di esodo e segnaletica in relazione alla planimetria del locale;
  • presenza di materiali combustibili e gestione degli spazi.

Questi criteri operativi si innestano sulla valutazione prevista dal D.M. 03/09/2021 e dal D.lgs. 81/2008, ponendo un forte accento sulla adeguatezza delle misure di prevenzione e emergenza in funzione dei rischi specifici del locale. Questi chiarimenti arrivano in un contesto in cui i criteri per la sicurezza antincendio devono essere applicati in modo uniforme e coerente su scala nazionale, prevenendo interpretazioni difformi nei vari Comandi dei Vigili del Fuoco e garantendo maggior sicurezza per lavoratori e pubblico.

RENTRI: scadenza invio dati al 28/02/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 28/02/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Gennaio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

La conservazione digitale a norma consiste nell’insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità.

I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell’operatore al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Il documento elettronico del registro di carico e scarico deve essere trasferito al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.

Il processo può essere così sintetizzato:

  1.         L’operatore, che utilizza per la tenuta digitale del registro di carico e scarico il proprio sistema gestionale, produce attraverso quest’ultimo il documento elettronico in formato .XML (c.d. Pacchetto di Versamento) che deve rispettare lo schema di validazione (XSD) del registro elettronico vidimato digitalmente attraverso RENTRI, pubblicato nella sezione APIDocs.
  2.       Per gli utilizzatori del servizio di supporto fornito da RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, il file .XML da porre in conservazione viene prodotto dal servizio stesso.
  3.     In entrambi i casi gli operatori trasmettono, con le modalità previste da ciascun servizio di conservazione, il file XML che costituisce il Pacchetto di Versamento
  4.     Il servizio di conservazione produce un rapporto di versamento (RdV) in formato file XML che viene generato automaticamente una volta completata la fase di controllo del pacchetto di versamento. I controlli effettuati in questa fase sono volti ad evidenziare informazioni errate, mancanti o, comunque, non conformi agli standard ammessi dal servizio di conservazione. Il rapporto di versamento attesta l’avvenuta presa in carico da parte del servizio di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal Produttore.
  5.     Nella fase finale del processo di conservazione viene generato il Pacchetto di Archiviazione (PdA) che rappresenta il contenitore di uno o più Pacchetti di Versamento (PdV) nonché di tutti gli elementi necessari per una conservazione a norma. Il PdA è inoltre corredato da un indice xml che viene firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio di conservazione che vi appone la marca temporale. Da questo momento il pacchetto di versamento non potrà più essere modificato.
  6.     Il servizio di conservazione deve consentire inoltre all’operatore di ricercare i documenti versati, e assicurare in questo modo l’esibizione, quando richiesta, dei documenti conservati agli Organismi competenti e di controllo.

In merito alle tempistiche per rendere immodificabile il registro si precisa che è l’impresa stessa a decidere di “produrre” il registro digitale, nel formato xml, con la frequenza che riterrà idonea in base alla propria organizzazione, ed in funzione della migliore diligenza che riterrà di adottare.

Di seguito alcune ipotesi gestionali che vanno considerate valide:

Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza), 

Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) 

Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i temini previsti di cui all’ipotesi a).

A prescindere dalle tempistiche che l’organizzazione intenderà seguire, in caso di ispezione da parte degli enti di controllo, l’organizzazione dovrà produrre, attraverso il sistema gestionale o attraverso i servizi di supporto, il registro da esibire.

Il versamento definitivo del registro al sistema per la conservazione a norma, di cui l’operatore ha scelto di avvalersi, eseguito con la frequenza scelta dall’impresa, e comunque almeno una volta all’anno richiederà, ai fini dell’opponibilità a terzi, la sottoscrizione digitale da parte del responsabile alla conservazione (nelle varie accezioni consentite dalla norma e secondo quanto previsto dal manuale di conservazione dell’operatore) e l’apposizione della marca temporale.

OT23 – 2026: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 02/03/2026

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2026 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2025. Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 02/03/2026, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2025.

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 28/02/2026

Il 28/02/2026 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Febbraio 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.