Informativa 05/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Con la presente si invia breve riepilogo delle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze/adempimenti previsti a breve.

 

Nuovo Regolamento sui DPI in vigore dal 21/04/2018: novità e adempimenti

 

E’ entrato ufficialmente in vigore dal 21/04/2018 il nuovo Regolamento UE 2016/425 sui DPI (Dispositivi di protezione individuale). La nuova norma impone precisi criteri in base ai quali i DPI possono essere immessi sul mercato europeo; gli operatori economici appartenenti alla catena di fornitura, sono quindi tenuti ad adottare misure atte a garantire la conformità dei dispositivi trattati e quindi la salute e sicurezza degli utilizzatori.

In realtà rispetto al passato non si registrano grossi cambiamenti. Le principali novità imposte dal nuovo regolamento riguardano nuovi obblighi e responsabilità in capo ai produttori e agli operatori economici. Cambiano leggermente i criteri di classificazione dei DPI, che guidano il datore di lavoro nella scelta di quelli più adeguati (previa valutazione dei rischi). Si sottolinea come rimangono immutati gli obblighi imposti dal D.M. 02/05/2001 al Datore di lavoro continuano a restare in vigore.

Le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati sono indicate al Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il nuovo Regolamento UE 2016/425 va a sostituire la direttiva 89/686/CEE; l’entrata in vigore ufficiale arriva a due anni dall’emanazione di tale provvedimento. I criteri stabiliti dal nuovo Regolamento riguardano solo i DPI di nuova immissione sul mercato. Quelli già in commercio e prodotti in conformità alla direttiva precedente rimarranno validi fino al 2023 e si potrà continuare ad utilizzarli.

 

Classificazione e codice CER rifiuti: nuova rettifica della decisione 2014/955/UE

 

L’Unione Europea ha provveduto a rettificare la descrizione di diversi codici d’identificazione dei rifiuti, introdotta con Decisione 2014/955/UE; tali modifiche sono già applicabili a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, cioè dal 06/04/2018.

Tra le varie modifiche, in particolare si segnalano quelle riguardanti i seguenti codici:

  • 02.XX: i codici si riferiscono ad attività di lavorazione, e non più di trasformazione, di carne e pesce;
  • XX.XX: identifica ora rifiuti derivanti da operazioni di costruzioni e demolizione, pertanto slegato dalla tipologia d’impresa che li ha generati (es: impiantisti);
  • 03.06: la nuova descrizione risulta più chiara ed attinente alle operazioni di manutenzione e spurgo delle fognature.

In merito alla gestione documentale:

  • Formulari e registri carico/scarico rifiuti: dall’entrata in vigore di tali rettifiche, su registri e formulari occorrerà utilizzare le nuove descrizioni. Nel caso dei registri di carico e scarico, per i rifiuti ancora in carico non occorre modificare le descrizioni già riportate sul registro, ma occorrerà utilizzare quelle nuove al momento dello scarico di tali rifiuti, indicando nelle annotazioni tale modifica;
  • MUD: le nuove descrizioni si utilizzeranno per il MUD relativo all’anno 2019, con modalità analoghe a quelle utilizzate in occasione dell’entrata in vigore della Decisione 2014/955/UE;
  • Autorizzazioni, comunicazioni ed iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali: se la modifica non comporta un cambio nell’individuazione del rifiuto non occorre modificare questa documentazione. Si consiglia comunque di verificare presso gli organi competenti eventuali richieste diverse a livello locale.

 

Dichiarazione FGas 2018 – gas florurati: scadenza 31/05/2018

 

Si ricorda che, anche per quest’anno entro il 31/05/2018 occorre procedere all’inoltro della dichiarazione FGas 2018 (riferita ai dati 2017). Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014 sono stati modificati struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas.

La Dichiarazione F-Gas è una comunicazione annuale, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante pari o superiore ai 3 kg; essa deve essere inoltrata all’ISPRA, attraverso il portale SINANET.

Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 € nei confronti dell’operatore che non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) tale dichiarazione.

 

Regione Veneto: nuove linee guida per il recupero di rifiuti inerti

Con D.G.R.V. n. 439 del 10/04/2018 sono state aggiornate le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I. Modifica della DGRV n. 1060 del 24.06.2014.

Il provvedimento contiene le Norme Tecniche che costituiscono il riferimento per la definizione delle caratteristiche di determinati “prodotti di recupero” derivanti da attività di recupero di rifiuti non pericolosi ed utilizzabili nel settore delle costruzioni riferiti sia a lavori pubblici che privati.

I rifiuti non pericolosi utilizzati per la produzione dei “prodotti di recupero” e come “rifiuti tal quali”, devono corrispondere alle previsioni contenute nell’allegato 1, sub-allegato 1, al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. relativamente a: tipologia, codifica CER, provenienza e caratteristiche. I “prodotti di recupero” devono corrispondere alle tipologie e caratteristiche previste, ai punti x.y.4 dell’allegato 1, suballegato 1, al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.

Sui “prodotti di recupero” o “rifiuti tal quali”, deve essere effettuata la verifica di rilascio di eventuali sostanze (test di

cessione) secondo le Norme UNI 10802 (Allegato B) e UNI EN 12457-2. I valori riscontrati per i parametri di riferimento devono essere conformi alle previsioni dell’Allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.

Prima dell’impiego dei prodotti di recupero e/o dei rifiuti tal quali, l’impresa esecutrice dei lavori deve consegnare alla

direzione lavori la documentazione tecnica relativa ai materiali che intende impiegare (come ad esempio le caratteristiche della miscela (mix-design) con le relative percentuali di dosaggio, le certificazioni, secondo le rispettive norme, dei singoli materiali costituenti) nella costruzione dell’opera, nonché le relative abilitazioni degli impianti di provenienza.

La qualifica ed accettazione dei materiali (prodotti di recupero e/o rifiuti tal quali) deve essere conforme ai requisiti di

idoneità ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 (Marcatura CE/DoP).

 

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.