Censimento amianto: pubblicata la norma UNI 11903: 2023 sui requisiti degli addetti
La norma UNI 11903:2023, in vigore dal 21/04/2023, definisce le caratteristiche e la qualifica dei soggetti che si occupano del censimento dell’amianto negli edifici, nelle macchine e negli impianti.
La norma UNI 11903:2023 definisce nel dettaglio i compiti a cui sono chiamati i soggetti che provvedono al censimento, le attività coinvolte e le conoscenze e le abilità che devono essere possedute per poter eseguire correttamente la procedura di censimento ai sensi della norma UNI 11870:2022, nella quale sono state fissate le condizioni e modalità per l’attuazione in sicurezza delle attività di monitoraggio e verifica dell’amianto.
Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI: pubblicato il DM n.59/2023
Entra in vigore il 15/06/2023 il “decreto RENTRI”, ovvero il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
Nell’art.1 si identifica l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità, definendo modelli, modalità di iscrizione e funzionamento del sistema; vengono definiti i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto.
I nuovi modelli di registri e FIR saranno applicabili, alla luce delle scadenze previste, ovvero:
– per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;
– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;
– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.
Registro carico-scarico rifiuti: chiarimenti su dove conservarlo
Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere conservato presso i luoghi espressamente indicati dalla norma e non presso soggetti terzi, pena l’applicazione delle sanzioni per omessa tenuta del registro.
Il MASE ha risposto ad un recente interpello sulla possibilità di conservare il registro di carico e scarico dei rifiuti presso un luogo diverso dall’unità locale di produzione dei rifiuti. L’art. 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, dispone infatti l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa. Inoltre, il successivo comma 10 dispone, tra l’altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto. La ratio della norma è di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate.
MUD 2023: scadenza fissata al 08/07/2023
Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.
Il modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023
Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.
CONAI: adempimenti Giugno 2023
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/06/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.