Informativa 06/18: aggiornamento normativo e scadenziario

Con la presente si invia breve riepilogo delle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze/adempimenti previsti a breve.

 

Albo Gestori Ambientali: nuova cat. 4BIS per la raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi

 

Dal 15/06/2018 entra in vigore la Delibera dell’Albo Gestori Ambientali n. 2 del 24/04/2018 con la quale si individuano i criteri e le condizioni per l’iscrizione alla sotto categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi)

Tale deliberazione indica le modalità semplificate d’iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

 

Le condizioni richieste alle imprese che intendono iscriversi alla sotto categoria 4-bis risultano:

  1. essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
  2. essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
  3. dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Il quantitativo massimo di rifiuti trasportati risulta pari a 400 tonnellate annue, con limitazioni a specifiche tipologie di rifiuti (p.es. rifiuti metallici, limatura e trucioli di metalli ferrosi, imballaggi metallici, rame, bronzo, ottone, ecc.).

Ponteggi: entro il 15 giugno le istanze di rinnovo delle autorizzazioni

 

Con Circolare n. 10 del 28/05/2018 il Ministero del Lavoro fissa al 15/06/2018 il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo (decennale) delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, da parte dei costruttori. Il Ministero con tale provvedimento intende conoscere le autorizzazioni per le quali permane l’interesse del fabbricante al rinnovo, in modo da avviare, una volta che saranno disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria tecnica per verificarne l’adeguatezza al progresso tecnico (si sottolinea l’entrata in vigore recentemente del nuovo DM 17/01/2018 – NTC2018), secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico di Sicurezza).

 

Si evidenzia come il ministero rilascia l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego “… dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non …”, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

L’autorizzazione è soggetta a rinnovo decennale per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

 

Direttiva sul trasporto di merci pericolose: novità al decreto di recepimento

 

Con Decreto 20/03/2018 il Ministero delle Infrastrutture ha recepito la direttiva 2018/217/UE che modifica (a livello comunitario) la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Tale decreto modifica l’art. 3 del D.Lgs. n. 35 del 27/01/2010 di attuazione in ambito nazionale della Direttiva 2008/68, recependo le previsioni europee.

In base all’art.3 del DM 35/2017, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati elencati al comma 2 lett. a), b) e c).

Ai sensi del comma 2 lett. c) le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 01/01/2017, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.
Si sottolinea come la Direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/09/2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, è stata più volte soggetta a direttive di modifica poi recepite nel nostro ordinamento. L’art. 5 di tale decreto rimette al Ministero il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche, tra l’altro, degli allegati A e B dell’ADR.

La Direttiva 2008/68 finora è stata modificata dalla:

  • direttiva 2010/61/UE della commissione del 2 settembre 2010, recepita con il DM 3 gennaio 2011;
    • direttiva 2012/45/UE della commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il DM 21 gennaio 2013;
    • direttiva 2014/103/UE della commissione del 21 novembre 2014, recepita con il DM 16 gennaio 2015;
    • direttiva 2016/2309/UE della commissione del 16 dicembre 2016, recepita con il DM 12 maggio 2017;
    • direttiva 2018/217/UE della commissione del 31 gennaio 2018, che adegua per la quinta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della più volte richiamata direttiva 2008/68/CE

Albo Gestori Ambientali: nuove circolari di chiarimento su sospensioni, cancellazioni, DURC e ricorsi

 

L’Albo gestori ambientali ha pubblicato recentemente tre nuove circolari di chiarimento ed approfondimento su specifici aspetti. In particolare:

  • la Circolare 144/2018, stabilisce le modalità per deliberare, notificare e pubblicare sul sito web dell’Albo le sospensioni e le cancellazioni per mancato versamento dei diritti di iscrizione, date le difficoltà riscontrate dalle Sezioni regionali nel notificare i relativi provvedimenti tramite pec agli interessati;
  • la Circolare 145/2018, chiarisce i tempi che le Sezioni regionali sono tenute a rispettare durante le istruttorie delle istanze di iscrizione per la verifica della regolarità contributiva delle imprese;
  • la Circolare 146/2018, prevede che il Comitato accetti le istanze di ricorso pervenute tramite PEC da parte dell’impresa ricorrente (come dichiarata al Registro Imprese) anche se sprovviste di firma digitale; risultano invece irricevibili i ricorsi da PEC diverse (salvo giusta delega del legale rappresentante e firma digitale del mittente).

 

GDPR Privacy: ultimi aggiornamenti sugli adempimenti previsti al nuovo regolamento europeo

 

Il 25/05/2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla privacy; diventano operative le norme sugli adempimenti e sulle relative sanzioni.

Si sottolinea come il 17 maggio u.s., sono iniziati al Senato i lavori della Commissione speciale per l’esame dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679″.

In base alle indicazioni emerge quanto segue:

  • il termine del 21 maggio 2018, giorno in cui sarebbe scaduta la delega conferita dalle Camere al Governo, è stato prorogata di tre mesi (quindi fino al 21 agosto 2018);
  • il 25 maggio 2018 è entrato comunque in vigore il Regolamento UE;
  • per garantire la continuità con la norma previgente, sono stati fatti salvi per un periodo transitorio i provvedimenti e le autorizzazioni generali del Garante che saranno oggetto di un successivo riordino, nonché i codici deontologici vigenti;
  • per le piccole e medie imprese è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento dei dati personali;
  • infine, non sono state modificate le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche, in attesa che venga emanato l’apposito regolamento europeo.

 

 

Si sottolinea inoltre come il Garante per la protezione dei dati personali – con comunicato del 18/05/2018 – ha reso noto che è disponibile la procedura per la comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati o DPO sul sito dell’Autorità per la comunicazione del nominativo.

Si evidenzia come il Regolamento UE 679/2016 prevede l’obbligo di designare il DPO quando:

  • il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, ad eccezione delle autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni;
  • le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
  • le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati.

 

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.