Macchine agricole ed operatrici: novità e modifiche sui termini delle revisioni
Con D.M. 28/02/2019 viene apportata modifica alle disposizioni del D.M. 20/05/2015 relativamente alla revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, includendovi le macchine operatrici e fissando nuove scadenze di revisione in base all’anno di immatricolazione, a partire dal 2021. Vengono abrogati invece il comma 2 e 3 che fissavano gli obblighi di revisione generale per le macchine indicate all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) a partire dal 31/12/2017 e per le macchine operatrici a partire dal 31/12/2018.
Secondo il Ministero Infrastrutture e delle Politiche agricole, che firmano insieme il DM 28/2/2019, la disciplina tecnica per l’esecuzione dei controlli ha evidenziato numerose difficoltà organizzative e tecniche per l’attuazione dei nuovi controlli tecnici di revisione e i termini per l’obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione.
Per i trattori agricoli viene imposta la revisione generale ogni 5 anni a partire dal 31 dicembre 2015 entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella tabella allegata al decreto, che riporta le scadenze, in funzione dell’anno di immatricolazione, ovvero:
- al 30/6/2021 per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983;
- al 30/6/2022 per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995;
- al 30/6/2023 per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018;
- al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019.
Procedure di bonifica e ripristino ambientale di aree agricole e allevamento: pubblicato il Decreto 46/2019
Con Decreto interministeriale n. 46 del 01/03/2019 il Ministero Ambiente regola gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Il provvedimento è entrato in vigore dal 22/06/2019. Esso fissa obblighi e scadenze di comunicazione sul numero e all’ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari e dettaglia la procedura che i responsabili dell’inquinamento devono seguire per porre in atto misure di prevenzione, valutazione del rischio dei siti e in caso di superamento delle CSC, comunicazione alle amministrazioni competenti.
Il Regolamento in oggetto disciplina, in conformità alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e al principio di «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
All’Art. 3 del D.M. 46/2019 si richiede al responsabile dall’inquinamento di porre tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e di darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’ARPA e all’ASL territorialmente competenti e nel caso di aree ricadenti nel perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell’ambiente (art. 3.1).
In Allegato 1 al D.M. 46/2019 sono dettagliate le attività di caratterizzazione delle aree agricole; se risultasse che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) – che sono rappresentati nell’allegato 2 – non sono stati superati, può procedere in autocertificazione con documentazione tecnica allegata. In caso di superamento delle CSC (art. 4), invece, il soggetto responsabile dell’inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni ed elabora la valutazione di rischio di cui all’allegato 3 per stabilire le modalità di intervento in relazione all’ordinamento colturale effettivo e potenziale dell’area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato.
“Direttiva Cancerogeni”: modifiche e aggiornamenti ai valori limite di alcune sostanze
Nella G.U. Europea del 23/06/2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/983 del 05/06/2019 del Parlamento Europeo, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tali disposizioni entro l’11/07/2021.
La Direttiva UE 2019/983 modifica in particolare l’Allegato III della “Direttiva Cancerogeni”, sui valori limite di specifiche sostanze e introduce la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.
All’articolo 18 bis viene aggiunto inoltre un comma che prevede l’eventualità, entro l’11/07/2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE relativa a disposizioni sulla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.
Viene fissata al 30/06/2020 il termine entro cui la commissione valuterà la possibilità di includere in direttiva 2004/37/CE i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o di proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall’esposizione a tali farmaci, previa consultazione delle parti sociali.
DL “Sblocca-Cantieri” convertito: criteri “End of Waste” ancora rimandati
ll’interno del provvedimento di conversione del DL 32/2019 c.d. “Sblocca Cantieri” è stato introdotto durante il passaggio parlamentare di approvazione, il comma 19 all’art.1 che, al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, riscrive il comma 3 dell’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La versione precedente del comma 3 dell’articolo 184-ter indicava come normativa pregressa da applicarsi nelle more della definizione di decreti ministeriali sui criteri di recupero dei rifiuti, solo i DM n. 161/1998 e n. 269/2005 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, oltre alla precedente circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999.
In base al nuovo comma 3 dell’art. 184-ter del “T.U. Ambientale” si stabilisce che, nelle more dell’adozione dei decreti (previsti al comma 2 del medesimo articolo) di adozione dei criteri comunitari di recupero dei rifiuti continuano ad applicarsi le normative vigenti (ovvero il D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 12 giugno 2002, n. 161, D.M. 17 novembre 2005, n. 269) e le conseguenti autorizzazioni delle quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente (da emanarsi) potranno essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione dei criteri sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
Applicazione norme ADR/RID/ADN 2019 ai trasporti nazionali: in vigore dal 01/07/2019
A partire dal 1/07/2019, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per le vie di navigazione interna di merci pericolose, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2019 delle norme ADR, RID e ADN.
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 81 del 5/04/2019 infatti del D.M. 12/02/2019 viene recepita la direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/07/2019
Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/07/2019. Si ricorda inoltre che partire dal 1/07/2019, il contributo ambientale sul vetro ha subito un aumento da 24,00 €/ton a 27,00 €/ton. Tale variazione riguarda anche il contributo relativo al calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) che è passato da 64,00 a 65,00 €/ton.
Dichiarazione annuale rifiuti – MUD: presentazione tardiva
Si ricorda che per il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), il DPCM 24/12/2018 prevedeva la presentazione della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2018, entro il termine fissato al 22/06/2019. La presentazione del MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00. La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)