Informativa 07-2022: aggiornamento normativo e scadenziario

“Protocollo Covid-19” ambienti di lavoro: aggiornamento del 30/06/2022

In data 30/06/2022 è stato aggiornato il “Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, tenendo conto delle misure di contrasto e di contenimento già contenute nei precedenti Protocolli condivisi; esso sostituisce il precedente Accordo del 04/05/2022 ed ha valenza fino al 31/10/2022.

Fra i principali aspetti contenuti nel nuovo Protocollo si segnala:
– in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.
– il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
– il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
– l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante.
A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. 
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
– si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Pulizia manutentiva reti fognarie: nuovo FIR in vigore dal 01/07/2022 e chiarimenti dal MITE

Dal 01/07/2022 è vigente la piena operatività per l’emissione e vidimazione virtuale tramite il portale dell’Albo del nuovo documento unico per il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. Risultano quindi efficaci le disposizioni contenute nella Delibera n. 14 del 21/12/2021.

Si evidenzia come la Direzione generale per l’Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che il modello predisposto dall’Albo assume carattere sostitutivo del formulario previsto dall’articolo 193 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.. La nota di riscontro della Direzione ad un formale quesito presentato del Comitato nazionale in data 18/05/2022.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 31/07/2022

Con Legge 19/05/2022, n. 52 di conversione del DL 24/2022 del 24/03/2022 veniva confermata la proroga al 31/07/2022 del regime attuale di sorveglianza sanitaria eccezionale.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si caratterizza per una visita medica sui lavoratori “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche o da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Indicazioni applicative sull’applicazione del DM 02/09/2021

Con nota del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono state fornite indicazioni di carattere operativo sui contenuti del DM 02/09/2021 inerente i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico esercizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

In particolare, tale documento contiene indicazioni sui formatori degli addetti antincendio: requisiti, formazione e abilitazione, aggiornamento e sulla designazione, la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio.

Sospensione attività imprenditoriale e interruzione di pubblico servizio: nota INL di chiarimento

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con nota n.1159 del 7/6/2022 ha fornito chiarimenti sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. Il parere richiesto all’INL riguardava il caso che un provvedimento di sospensione art. 14 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. riguardasse attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

L’INL ricorda che l’attuale formulazione normativa prevede, diversamente dal testo previgente, l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo. Nella Circolare INL 3/2021 veniva ribadita la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento di sospensione”.

MUD 2022 e presentazione tardiva

Il DPCM 17 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/01/2022, ha approvato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2022) che doveva essere presentato entro il 21/05/2022, relativamente ai rifiuti gestiti nel corso del 2021. Se la comunicazione viene effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine (ovvero entro il 20/07/2022), viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

Qualora, invece, i soggetti obbligati non effettuino la comunicazione o la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

CONAI: adempimenti in scadenza al 20/06/2022

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/07/2022 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.