Albo nazionale gestori ambientali: nuove modalità di dimostrazione dell’iscrizione
Con Delibera n. 1 del 13/02/2023 dell’ANGA è stata introdotta una nuova modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo, in alternativa all’esibizione dei provvedimenti inerenti all’iscrizione. Dal 15/06/2023, l’attestato – QR code, che identifica il soggetto iscritto, può essere generato e scaricato dall’area riservata dell’impresa all’interno del sito dell’Albo.
L’attestato – QR code resta disponibile nell’area riservata fintanto che il soggetto resta iscritto all’Albo e non variano il numero dell’iscrizione, la sezione di riferimento e il codice fiscale. Esso contiene una stringa crittografata con gli estremi identificativi del soggetto iscritto che, letto tramite l’apposita APP, consente la visualizzazione in tempo reale della situazione autorizzativa aggiornata.
Interpello n. 4/2023 sicurezza sul lavoro: obbligo nella nomina del RLS
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 22/06/2023, ha fornito parere specifico in merito all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sull’obbligo dell’elezione o la designazione del RLS.
La Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati
Rifiuti da costruzione e demolizione: definito il campo applicativo del nuovo D.M. 152/2022
Con l’istanza di interpello è stato chiesto di conoscere la corretta applicazione del nuovo D.M. 27/09/2022, n. 152, con cui è stato emanato il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.
In particolare, i quesiti oggetto di chiarimento risultano i seguenti:
1) Campo applicativo del nuovo D.M. 27 settembre 2022, n. 152;
2) Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti;
3) Qualità ambientale dell’aggregato recuperato;
4) Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022.
RENTRI – nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: in vigore dal 15/06/2023
In vigore dal 15/06/2023 il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI, introdotto con D.M. 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
Negli allegati I e II del decreto sono riportati i nuovi modelli -rispettivamente- del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (ex artt. 4 e 5). Per quanto riguarda il formulario si segnalano altresì gli artt. 6 e 7 (relativi ai formulari cartacei e digitali). I nuovi modelli di Registri e formulari saranno applicabili, ai sensi dell’art. 9, alla luce delle scadenze descritte nell’art. 13.
Il regolamento entrerà in vigore:
–per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti
-per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
-enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.
a decorrere dal diciottesimo mese – ed entro i sessanta giorni successivi- dal 15/06/2023
– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dal 15/06/2023
– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati;
a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dal 15/06/2023
MUD 2023: scadenza fissata al 08/07/2023
Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.
Il sistema sanzionatorio risulta diversificato a seconda delle condizioni di riferimento.
Sanzioni relative alla comunicazione rifiuti
L’art. 258 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che: “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro”.
Sanzioni per presentazione contenuta entro i 60 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 06/09/2023).
“Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023
Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.
CONAI: adempimenti Luglio 2023
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/07/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
A partire dal 01/07/2023, alcune delle fasce del CAC (Contributo Ambientale CONAI) sugli imballaggi in plastica subiranno delle variazioni.