Informativa 07-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Veicoli fuori uso (VFU): dal 07/06/2024 obbligatorio l’utilizzo del registro telematico (RVFU)

Con Circolare n. 15356 del 29/05/2024, il Ministero delle Infrastrutture ha ricordato che a decorrere dal 07/06/2024 è obbligatorio l’utilizzo del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), istituito ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.Lgs. 209/2003. La disciplina di dettaglio del nuovo Registro dei VFU è contenuta nel DPR 23 settembre 2022, n. 177.

La Circolare sopra citata fornisce importati indicazioni circa le modalità di tenuta del RVFU e ricorda che sono obbligati all’utilizzo del RVFU i seguenti operatori:

  •  i Centri di raccolta, intendendosi per tali le imprese che, a norma del d.lgs. n. 209/2003 e del d.lgs. n. 152/2006, gestiscono impianti autorizzati al trattamento di veicoli fuori uso e che effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli stessi;
  • i concessionari, i gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati che commercializzano veicoli (di seguito, per brevità: Operatori commerciali).

A tale ultimo riguardo, si richiamano i commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del d.lgs. n. 209/2003, a norma dei quali la consegna del veicolo fuori uso all’Operatore commerciale, ai fini del successivo conferimento al Centro di raccolta convenzionato, può avvenire solo nel caso in cui il detentore cede il veicolo fuori uso per acquistarne un altro.

Pertanto, l’obbligo di tenuta del RVFU è riferito:

  • indistintamente a tutti i Centri di raccolta;
  • solo agli Operatori commerciali che accettino la consegna di veicoli fuori uso in sede di vendita di altro veicolo nuovo od usato”.

Interpello Ministero del Lavoro n. 3/2024: indicazioni su realtà virtuale ed impiego come metodo di apprendimento nei corsi sulla sicurezza sul lavoro

Con Interpello n. 3 del 23/05/2024 la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro risponde con un parere relativo all’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La Commissione Interpelli richiama, in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo per la Formazione, il punto 3 dell’Allegato A dell’Accordo per la Formazione dei lavoratori del 21/12/2011, attualmente in vigore, che non cita espressamente tale possibilità. Secondo la Commissione Interpelli, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo per la Formazione, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento devono essere ricondotte nell’ambito degli Accordi attualmente in vigore, in particolare l’Accordo del 21/12/2011 che all’Allegato A, punto 3 regola la “Metodologia di insegnamento/apprendimento”.

Classificazione e gestione dei rifiuti vegetali galleggianti in acque lacustri: chiarimenti dal MASE

ll MASE con riscontro all’Interpello n. 110134 del 14/06/2024, è intervenuto per fornire chiarimenti sull’applicazione della disciplina relativa alla classificazione dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. n. 152 del 2006 e relativa gestione.

In particolare, il MASE ha chiarito che se i materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi vengono raccolti con altri rifiuti di origine antropica, presenti in percentuale rilevante, per poi essere destinati ad operazioni di cernita o altre operazioni di gestione dei rifiuti presso specifici impianti o centri, si configura la fattispecie introdotta con la legge 17 maggio 2022 n. 60, all’art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 6-bis, secondo cui i rifiuti volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono classificati come rifiuti urbani e, pertanto, in assenza di metodologie e attrezzature che permettono la selezione a monte dei materiali di origine vegetale rispetto ai rifiuti di origine antropica, gli stessi assumono la qualifica di rifiuto e come tali dovranno essere gestiti ai sensi di legge.

Circa la competenza gestionale e finanziaria, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, della legge n. 60 del 2022, i Comuni territorialmente competenti, nelle modalità previste dall’art. 198 del D.lgs n. 152 del 2006, nel caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale, sono tenuti a disporre il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati ovvero di quelli volontariamente raccolti in acqua in apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi, sostenendo i costi di gestione di detti rifiuti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa istituita in luogo di essa.

Il MASE ha infine precisato che le Province e le Autorità di bacino non rientrano tra i soggetti promotori delle campagne di pulizia; tuttavia, è auspicabile che le stesse collaborino con tutti gli enti preposti ai fini della corretta gestione delle aree demaniali.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: modifica durata di accettazione atto notorio per variazione della dotazione di veicoli

Con Deliberazione n. 2 del 28/06/2024, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto sulla “Modifica termini di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei veicoli

Nello specifico l’ANGA con tale provvedimento indica che: “per tutte le istanze di variazione per incremento della dotazione dei veicoli trasmesse dal 27 marzo 2024 e per le quali non sia stato ancora emesso il provvedimento definitivo, la durata della validità dell’accettazione dell’atto di notorietà di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014, è estesa, in via eccezionale e temporanea, ad un periodo massimo di 180 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione stessa.”

RENTRI: prosegue la fase di avvicinamento all’entrata in vigore del nuovo sistema

Prosegue l’attività di formazione sul RENTRI, che dal 12/06/2024 ha previsto nuove sessioni formative relative al secondo modulo per le aziende; è disponibile, inoltre, il manuale con le istruzioni che gli operatori devono seguire, in ambiente DEMO, per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

In particolare, vengono illustrate le procedure per:

  • la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico tenuto dall’operatore in locale;
  • la compilazione e gestione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale;
  • la trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel registro.

Dal 19/06/2024 è stata inoltre avviata la fase di test in ambiente DEMO per la gestione del FIR digitale. Gli utenti possono utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:

  • Emettere, gestire e sottoscrivere digitalmente il FIR digitale
  • Restituire la copia del FIR digitale
  • Trasmettere al RENTRI i dati del formulario in caso di rifiuti pericolosi

MUD 2024: trasmissione tardiva e sanzioni entro il 30/08/2024

La trasmissione tardiva della comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30/08/2024, ed  è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD doveva avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito

www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONAI: adempimenti Luglio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/07/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.