Albo Gestori Ambientali: modulistica per iscrizione in cat. 4-BIS e istituzione nuova cat. 2-TER
Dopo la Delibera dell’Albo Gestori Ambientali n. 2 del 24/04/2018 con la quale si individuava la sotto categoria 4-bis, con una nuova Deliberazione n. 3 del 04/06/2018 vengono comunicati dall’Albo i modelli per il rilascio del provvedimento di diniego e di iscrizione a tale categoria.
Infine, con Deliberazione n. 4 del 04/06/2018 il Comitato nazionale ha individuato i criteri ed i requisiti per l’iscrizione alla nuova sotto categoria 2 ter, rivolta ad associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.
Ai sensi dell’art.3 della Deliberazione n. 4/2018 le associazioni ed enti possono raccogliere e trasportare, per non più di 4 giornate all’interno dell’anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate, specifiche tipologie di rifiuti urbani non pericolosi dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi, ovvero:
-imballaggi metallici;
-metalli;
-rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo).
La procedura di iscrizione indicata all’art.4 della Delibera sopra citata richiede ad associazioni/enti religiosi di presentare una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, redatta secondo il modello riportato in allegato “A” alla Deliberazione stessa. La Sezione regionale o provinciale procederà entro 30 giorni a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ed è la stessa a verificare poi l’eventuale mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti o disporre il divieto e la prosecuzione dell’attività.
L’iscrizione è subordinata alla pagamento di un diritto annuale pari a € 50,00 e va rinnovata ogni 5 anni.
Sicurezza sul lavoro: aumento delle sanzioni per le imprese
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – ha rivalutato gli importi delle sanzioni da applicare nel caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; dal 01/07/2018 infatti le ammende per le contravvenzioni e le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate dell’1,9%. L’INL ha evidenziato che non sono previsti arrotondamenti e che l’aumento si applica esclusivamente alle sanzioni accertate ed irrogate per le violazioni commesse successivamente al 01/07/2018.
Le sanzioni previste per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siano esse ammende previste per le contravvenzioni o sanzioni amministrative pecuniarie, devono essere aggiornate ogni 5 anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore (legge n. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013).
Considerata l’istituzione dell’INL con conseguente soppressione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva, l’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che il provvedimento di aggiornamento potesse essere adottato dall’Ispettorato stesso.
CONAI: adempimenti in scadenza al 20 luglio e novità per i commercianti di imballaggi vuoti
Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20 luglio p.v. è necessario comunicare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al 2° trimestre dell’anno in corso ed in particolare:
– il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
– il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;
– il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;
– il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
Infine, si sottolinea che con Circolare CONAI del 25/06/2018 sono state introdotte importanti novità riguardanti l’applicazione del Contributo ambientale CONAI per i commercianti di imballaggi vuoti, in vigore a partire dal 01/01/2019.
End of waste: nuovo regolamento per il conglomerato bituminoso
Il Ministero dell’Ambiente con DM 28/03/2018 n. 69, pubblicato in Gazzetta in data 18/06/2018, ha definito i criteri e le procedure affinchè il conglomerato bituminoso derivante dalla fresatura a freddo dell’asfalto o da operazioni di scavo di pavimentazioni in asfalto, possa rientrare nella materia dei c.d. “end of waste”, cessando la qualifica di rifiuto e uscendo dalla relativa disciplina.
I criteri indicati nel regolamento, dovranno essere dimostrati dal produttore mediante specifica autocertificazione attestante il rispetto di tutte le condizioni e requisiti richiesti dalla normativa affinchè il prodotto finale possa essere definito “granulato di conglomerato bituminoso”. I produttori di granulato di conglomerato bituminoso, dovranno entro il 31/10/2018, provvedere all’aggiornamento delle loro autorizzazioni/comunicazioni al trattamento di rifiuti in modo da adeguarle a quanto sopra per poter fruire del regime degli “end of waste”. In attesa di tale aggiornamento, potranno comunque attestarne la conformità ai requisiti di legge mediante specifica dichiarazione di conformità.
Sicurezza sul lavoro: nuovi interpelli del Ministero
Sono state pubblicate dal Ministero del Lavoro e indicate dalla Commissione del 14/06/2018 alcune riposte a quesiti riguardanti la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
In particolare, gli interpelli pubblicati riguardano:
- Interpello n. 5/2018 – “Modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza”:
utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”;
- Interpello n. 4/2018 – “Applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”:
“se nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.
Pacchetto “economia circolare”: pubblicate nuove direttive sui rifiuti
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 14/06/2018 sono state pubblicate le seguenti Direttive sui rifiuti:
- Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
- Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
- Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Gli stati membri dovranno recepire le modifiche introdotte dalle nuove direttive entro il 05/07/2020. Le direttive s’inseriscono nel cosiddetto “Pacchetto economia circolare” ed hanno tra i principali obiettivi l’aumento del riutilizzo e del riciclaggio e la riduzione della produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento in discarica.
Attribuzione classe di pericolo dei rifiuti HP14: novità in vigore dal 05/07/2018
Dal 05/07/2018 sono in vigore le nuove di condizioni ed i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti prodotti, stabiliti dal Regolamento UE 997/2017.
Tale regolamento modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”; esso definisce i criteri comunitari stabiliti per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 superando di fatto le disposizioni relative all’assegnazione di tale caratteristica di pericolo contenuta nel Regolamento UE 1357/2014.
Si sottolinea come in ambito nazionale, il D.Lgs. 78/2015, stabilisce all’art. 7 comma 9-ter che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP 14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.
In base alle modifiche introdotte, la caratteristica di pericolo HP 14 si applica ai rifiuti che:
- contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strado di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idrofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc…)
- contengono una o più sostanze classificate con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1 %
- contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411 e H412 ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411
- contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411, H412 e H413.
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