Nuovo Regolamento UE 1021/2019: novità su POP e caratterizzazione rifiuti
Sulla GUUE del 25/06/2019 è stato pubblicato il Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli “inquinanti organici persistenti” (POP), entrato in vigore il 15/07/2019, abrogando e superando il previgente Regolamento UE 2004/850.
Per quanto riguarda la caratterizzazione analitica dei rifiuti, il nuovo Regolamento modifica alcune soglie limite ed alcuni parametri da determinare per la definizione della condizione di pericolosità dei rifiuti.
Tale Regolamento introduce l’obbligo di ricercare un nuovo paramento, ovvero il Decabromodifeniletere per gli scopi del provvedimento normativo in questione; infatti nel testo del Regolamento si legge che “nel caso degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) elencati nel presente regolamento, inclusi i deca-BDE, il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti è fissato a 1 000 mg/kg. Stante la rapidità del progresso scientifico e tecnologico, è opportuno che la Commissione riveda tale limite di concentrazione e, se del caso, adotti una proposta legislativa per abbassarlo a 500 mg/kg”.
Il presente Regolamento risulta incidere quindi:
- nella Decisione n. 955 del 18/12/2014 che tratta della classificazione dei rifiuti come pericolosi: “Classificazione di un rifiuto come pericoloso: … I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi.”
- nel D.M. 27 settembre 2010 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. “Art. 6-Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi… Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che: .. c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all’allegato IV del medesimo regolamento”
Segnaletica stradale di cantiere: interpello e chiarimenti su formazione addetti
L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha posto alla commissione interpelli specifico quesito sulla periodicità della “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore in data 15 marzo 2019 del D.I. 22 gennaio 2019”.
Nello specifico, la richiesta dell’ANCE interroga la Commissione Interpelli sulla necessità di un adeguamento della formazione per i corsi per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, in quanto l’entrata in vigore del D.I. 22/01/2019 in data 15/03/2019, ha modificato, rispetto al del D.I. 04/03/2013, il periodo di validità e la loro durata.
La Commissione Interpelli, con Interpello n. 5/2019 da ribadito che, in assenza di una disciplina transitoria, si applica il principio generale della successione delle leggi nel tempo; infatti, nel caso specifico, i corsi di formazione e i relativi attestati avranno validità sulla base della normativa con cui sono stati conseguiti, ovvero 4 anni se conseguiti prima del 15/03/2019 con le indicazioni del D.I. 4/03/2019 e 5 anni se conseguiti con le disposizioni introdotte dal D.I. 22/01/2019.
Albo gestori ambientali: ultime novità su disponibilità temporanea mezzi e “rifiuti ingombranti da arredamento”
Con due Circolari il Comitato Gestori interviene con direttive tecnico operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli per il trasporto rifiuti (Circolare n. 7/2019) valide a partire dal 01/09/2019, e sulla iscrizione all’Albo di Imprese con tale disponibilità temporanea (Circolare n. 8/2019).
In precedenza, l’Albo si era espresso chiarendo modalità e condizioni per il trasporto dei rifiuti provenienti dall’attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili (Circolare n. 6/2019).
La Circolare n. 7 del 24/07/2019 indica la nuova procedura da seguire per la verifica della disponibilità dei veicoli per il trasporto rifiuti:
- il trentesimo e il decimo giorno antecedente il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo (veicoli in disponibilità dell’impresa iscritti mediante locazione s.e. o comodato), la Sezione regionale, a mezzo PEC, ricorda all’impresa che, qualora intenda continuare ad utilizzare il veicolo , è tenuta ad inviare apposita comunicazione, entro 5 gg lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità del veicolo, comunicando la nuova data di fine disponibilità.
- l’impresa dovrà allegare il nuovo titolo di disponibilità (nuovo contratto o appendice) e una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati.
- A seguire, le Segreterie regionali verificano la documentazione, aggiornano la data di scadenza del titolo di disponibilità temporanea e ne danno conferma, per poi adottare alla prima seduta utile, il relativo provvedimento di variazione con l’indicazione della nuova data di scadenza.
- Se l’impresa non invia nei termini la comunicazione, il veicolo viene cancellato dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità. Nel caso di quelle aziende con contratti di locazione s.e. o comodato s.e. scaduti o con scadenza da aggiornare si applica la procedura sopra illustrata. In mancanza di riscontro alla richiesta della Sezione regionale da parte dell’impresa entro e non oltre il 30/09/2019, i veicoli vengono cancellati dall’ Albo con decorrenza 01/10/2019.
Con la Circolare n. 8 del 24/07/2019 viene chiarito che le Sezioni regionali sono tenute a deliberare l’iscrizione o la variazione dell’iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli. Se venisse a mancare il requisito della prevista dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti all’ iscritto, nelle modalità previste dall’art. 21 del DM 120/2014, applicano la sanzione di cui all’art. 20, comma 1, lettera b), dello stesso DM e, aggiunge il Comitato “sono tenute, in ogni caso, a riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione, l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli”.
Infine, si evidenzia come con la Circolare n. 6 del 10/07/2019 l’Albo afferma che ai rifiuti provenienti dall’attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili possa essere attribuito il codice CER 20.03.07. Non è la prima volta che l’Albo si concentra su questo codice: con la precedente Circolare n. 691 del 12 giugno 2013 aveva, infatti, stabilito che i rifiuti ingombranti prodotti nell’ambito delle attività d’impresa edile potessero essere trasportati dall’impresa stessa iscritta in cat. 2-bis.
Inoltre, nel caso di rifiuti ingombranti da arredamento, precisa il Comitato, le Sezioni regionali devono riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: “proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arrendamento in genere e complementi di arredo e simili”.
Nuove linee guida INAIL su adempimenti e modalità di verifica impianti
L’INAIL ha pubblicato recentemente una “Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”, con schede di sintesi dei servizi prestati, ognuna delle quali illustra una tipologia di prestazione, le modalità per richiederla e l’iter procedurale per attivarla.
Nello specifico tali informazioni riguardano:
- impianti di riscaldamento;
- impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);
– recipienti di trasporto gas; - bombole per GPL;
- idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere;
- apparecchi di sollevamento;
- ponti sospesi e macchine agricole raccogli frutta;
- ponti sollevatori per veicoli
Si ricorda inoltre che dal 27/05/2019 l’INAIL ha reso disponibile l’applicativo CIVA per la gestione informatizzata di diversi servizi di certificazione e verifica relativi alla attrezzature ed agli impianti di cui sopra.
CAM per fornitura e noleggio arredi interni: novità in vigore dal 02/08/2019
Il DM del 3/07/2019, entrato in vigore il 02/08/2019, ha modificato l’Allegato 1 del DM 11/01/2017, relativo ai criteri ambientali minimi (CAM) per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.
In particolare, nell’Allegato 1, era stabilito che le parti metalliche presenti nei componenti, parti o materiali usati di arredi interni che potessero venire a contatto diretto e prolungato con la pelle, non dovevano essere placcate con cadmio, nichel e cromo esavalente. Ora, invece, il nuovo decreto elimina il divieto di placcatura con nichel e cromo esavalente, prevedendo solamente che tali parti “non devono essere placcate con cadmio”.
Banca dati gas florurati: adempimenti e novità
In base a quanto previsto dal D.P.R 146/2018 le imprese che vendono agli utilizzatori finali gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, devono, a partire dal 25/07/2019, comunicare le informazioni relative alla vendita.
Le informazioni vengono comunicate via telematica attraverso le funzionalità disponibili nell’area comunicazione vendite della Banca Dati FGAS; a partire dal 25/06/2019 le imprese, già iscritte preventivamente al Registro, hanno infatti la possibilità di accedere al portale e apprenderne le funzionalità, precaricare il catalogo dei propri clienti nonché dei gas e delle apparecchiature vendute.
Si ricorda inoltre come iI D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e, all’articolo 16, stabilisce che, a decorrere dal 25/09/2019, le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di Fgas in essa contenute
- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
A. dall’installazione delle apparecchiature;
B. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C. dallo smantellamento delle apparecchiature.
Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.
Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.
I dati che dovranno essere comunicati, via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato Excel o XML, sono:
- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell’intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell’operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.
A partire dal 25/09/2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati: gli operatori (ovvero i proprietari, o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.
Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/08/2019
Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/08/2019.
Dichiarazione annuale rifiuti – MUD: presentazione tardiva
Si ricorda che la presentazione del MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa (22/06/2019), ma entro 60 giorni dalla scadenza (entro 21/08/2019), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00. La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)