Informativa 08-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Deposito temporaneo rifiuti: ritorno alle “vecchie” condizioni

Nel decreto di conversione del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020) è stata abrogata la deroga prevista ai quantitativi e alle tempistiche per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali.
Tale decreto, in base al periodo di emergenza sanitaria “COVID-19”, aveva aumentato sia in termini quantitativi (raddoppio dei volumi previsti) sia in termini temporali (aumentandoli da 12 a 18 mesi), le normali condizioni previste dall’art. 183 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Si ritorna quindi alla definizione e alle condizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che recita:
“Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini di trasporto in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in ci gli stessi sono prodotti…”
“2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”

OT23 anno 2021: pubblicata guida alla compilazione e modello aggiornato

INAIL ha pubblicato la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modello OT23 per presentare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. Per ottenere la riduzione del premio INAIL, la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente tramite il servizio online dell’INAIL, entro il 01/03/2021 per gli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza relativi all’anno 2020.

L’INAIL ha fornito inoltre una scheda di sintesi con gli interventi ed i relativi punteggi per ottenere la riduzione. Le modifiche introdotte nel nuovo modello che hanno un impatto sulla natura o sul campo di applicazione degli interventi sono le seguenti:

  • intervento A-2.1(ancoraggi): è stato inserito il riferimento alla norma UNI 11578:2015 e alle categorie A, C, e D della stessa, in conformità ai requisiti posti per tali dispositivi nel bando ISI 2019;
  • intervento B-2 (trasporto casa-lavoro): non viene più ammessa la possibilità di servizio svolto da propri dipendenti in quanto ciò consisteva spesso nella fornitura dell’auto aziendale ad uno dei dipendenti con richiesta di “accompagno” al o dal luogo di lavoro per i colleghi, in particolare nel settore edile; questa modalità di svolgimento del servizio non garantisce che esso venga svolto da personale in condizioni idonee, in quanto già gravato dalle attività connesse alla propria mansione;
  • intervento C-4.1(promozione della salute osteoarticolare): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi formativi;
  • intervento C-5.1(prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi formativi e richiesto lo svolgimento di almeno 2 attività tra quelle elencate;
  • intervento C-5.2(prevenzione uso sostanze psicotrope/abuso di alcol): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi informativi;
  • intervento D-2 (sensibilizzazione molestie): l’intervento è stato incentrato sulla parte dell’accordo quadro europeo concernente la formazione e l’informazione

End of waste PFU: pubblicato il regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuti della gomma vulcanizzata

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 182 del 21/07/2020 il D.M. n. 78/2020 contenente la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti per il settore della gomma riciclata proveniente da pneumatici fuori uso (PFU).

In particolare, tale provvedimento stabilisce:

  • la tipologia dei rifiuti a cui il regolamento si applica
  • le modalità di ricevimento e accettazione dei conferimenti
  • i vincoli di conservazione della documentazione e di tracciamento
  • la dichiarazione di conformità sui lotti di produzione e relative modalità di controllo e verifica
  • le condizioni alle quali gli eventuali sistemi di gestione ambientali adottati dalle organizzazioni possono costituire valore esimente
  • gli impieghi consentiti e i limiti di utilizzo della GVG (Gomma Vulcanizzata Granulare)

Nuova norma UNI relativa a Servizio di Prevenzione e Protezione

Il 01/07/2020 l’UNI ha pubblicato la norma UNI/PdR 87:2020 dal titolo “Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”, che rappresenta la prassi di riferimento e fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione (SPP) così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In una prima fase – quella della pianificazione – vengono identificati gli ambiti di intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal SPP aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato – vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase di check), si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuove circolari e scadenza iscrizione 2BIS.

Sono state recentemente pubblicate da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali le seguenti circolari esplicative:

  • Circolare n. 9 del 15 luglio 2020 – Aggiornamento quiz verifiche di idoneità del responsabile tecnico.
  • Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 – Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.
  • Circolare n. 7 del 29 giugno 2020 – Chiarimenti sulla validità dei procedimenti disciplinari.
  • Circolare n. 6 del 29 giugno 2020 – Chiarimenti sull’utilizzo dei codici EER 99.

Si ricorda inoltre alle imprese iscritte in cat. 2-bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale. Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010). La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).

COVID-19: linee guida AICARR su aria condizionata

L’AiCARR (Associazione italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione) ha pubblicato un “Protocollo per la riduzione del rischio da diffusione del SARS-CoV-2 nelle operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e ventilazione esistenti”.

Questo nuovo documento, offre indicazioni su come operare sugli impianti esistenti, ed è suddiviso in tre sezioni principali con le seguenti finalità: fornire informazioni di carattere generale, di inquadramento della problematica, per poi passare alle tipologie impiantistiche presenti negli edifici e alle loro specificità in funzione della destinazione d’uso, offrire indicazioni aggiuntive rispetto alle normali operazioni di ordinaria gestione e manutenzione degli impianti, al fine di tenere conto delle nuove e più stringenti condizioni di funzionamento o delle eventuali modifiche impiantistiche incorse durante questa recente fase di pandemia, e illustrare indicazioni sulle strategie di pulizia e disinfezione di ogni sezione dell’impianto oggetto dell’intervento.

CONAI: adempimenti in scadenza al 20/08/2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/08/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.