Albo Nazionale Gestori Ambientali: novità su veicoli noleggiati per il trasporto
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Circolare n. 2 del 09/07/2024, ha fornito aggiornamenti normativi in merito alla disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
A seguito della modifica dell’art. 84 del Codice della Strada intervenuta ad opera dell’articolo 24 del DL 13 giugno 2023, n. 69, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, ha ritenuto necessario precisare quanto segue:
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
- è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
- è vietata la sub-locazione;
- per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
- i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis).
Decreto “Patente a Crediti”: le novità per le imprese impegnate in attività di cantiere dal 01/10/2024
È prossimo alla pubblicazione, il Decreto attuativo della “Patente a crediti” per le imprese impegnate in attività di cantiere, introdotta con Decreto “PNRR” (D.L. 19/24), che entrerà in vigore dal 01/10/2024.
Tale Decreto definisce le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. Inoltre, avvia le lavorazioni per la realizzazione del Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la gestione della patente a crediti. Il Decreto “Patente a crediti” dettaglia quindi:
- le informazioni che saranno contenute nel Portale dell’Ispettorato;
- i Crediti ottenibili dall’azienda (massimo 100 in 40 anni)
- le ipotesi di sospensione (massimo 12 mesi)
- la procedura di recupero dei crediti (fino a 15 attraverso corsi di formazione).
Si ricorda che la “Patente a crediti” è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro ed è ora obbligatoria per le imprese edili.
I contenuti della Patente sono stati infatti introdotti da Decreto direttamente con modifica dell’art.27 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Esso riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con sede in UE o extra UE (escluse le mere forniture e le prestazioni intellettuali).
RENTRI: prosegue la fase di avvicinamento all’entrata in vigore del nuovo sistema
Prosegue l’attività di formazione sul RENTRI, che dal 12/06/2024 ha previsto nuove sessioni formative relative al secondo modulo per le aziende; è disponibile, inoltre, il manuale con le istruzioni che gli operatori devono seguire, in ambiente DEMO, per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
In particolare, vengono illustrate le procedure per:
- la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico tenuto dall’operatore in locale;
- la compilazione e gestione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale;
- la trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel registro.
Dal 19/06/2024 è stata inoltre avviata la fase di test in ambiente DEMO per la gestione del FIR digitale. Gli utenti possono utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:
- Emettere, gestire e sottoscrivere digitalmente il FIR digitale
- Restituire la copia del FIR digitale
- Trasmettere al RENTRI i dati del formulario in caso di rifiuti pericolosi
Rischio stress termico da calore: prescrizioni da Regione Emilia Romagna per attività lavorative all’aperto
Con Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26/07/2024 è previsto, su tutto il territorio regionale, a partire da lunedì 29/07/2024 e fino al 31/08/2024, il divieto di lavorare all’aperto in attività agricole e di costruzione, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello “ALTO”.
La prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori, perché può causare stress termico e colpi di calore, con esiti talvolta anche letali. E il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura. L’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (INAIL-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere tale rischio per i lavoratori, tanto più per chi svolge attività fisica intensa.
La Regione Emilia Romagna ha ritenuto di disporre fino al 31/08/2024, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo in questi settori su tutto il territorio emiliano romagnolo, tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ indica un livello di rischio “ALTO”. È fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.
MUD 2024: trasmissione tardiva e sanzioni entro il 30/08/2024
La trasmissione tardiva della comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30/08/2024, ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.
Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD doveva avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
CONAI: adempimenti Luglio 2024
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/08/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.