Informativa 09-2017: aggiornamento normativo e scadenziario

Con la presente si invia breve riepilogo delle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze/adempimenti previsti a breve.

 

Terre e rocce da scavo: nuove regole in vigore dal 22 agosto 2017

Dal 22 agosto scorso è entrato ufficialmente in vigore il D.P.R. 120/2017 che riordina e semplifica la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare vengono definiti di grandi dimensioni il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce superiori a 6 mila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Al di sotto del limite di 6 mila metri cubi il cantiere è definito di piccole dimensioni, con procedure e adempimenti diversificati.

In base a quanto previsto in tale decreto, affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti, occorre che siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale e utilizzabili senza trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale” e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti (numero di indagini e parametri da ricercare). L’utilizzo inoltre deve essere conforme al piano di utilizzo (grandi cantieri) o alla dichiarazione di utilizzo (piccoli cantieri). Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso.

Per le terre provenienti da piccoli cantieri, il produttore, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, deve dimostrare che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti e che non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. La sussistenza di tali condizioni è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Regione Friuli V.G.: contributi alle imprese per bonifica e rimozione amianto

La Regione Friuli V.G. con Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres. del 21 luglio 2017 ha definito le modalità per la presentazione della domanda di contributo per le imprese insediate in Regione Friuli V.G. per interventi di bonifica e rimozione dell’amianto; per l’anno 2017 il termine è fissato al 2 ottobre 2017. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

  • spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
  • spese relative ad analisi di laboratorio
  • le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
  • le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della L.R. 20 marzo 2000 n. 7, per l’importo massimo di 500 €.

L’importo del contributo varia a seconda delle dimensioni delle ditte richiedenti:

  1. a) per le micro-imprese: 50% della spesa, con importo massimo di 15.000 €
  2. b) per le piccole e medie imprese: 40% della spesa, con importo massimo di 30.000 €
  3. c)  per le grandi imprese: 30% della spesa, con importo massimo di 40.000 €

Verifica del sistema di protezione di interfaccia (SPI) di impianti produzione energia: obbligo e scadenze

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEG) con Delibera n. 786/2016/R/EEL del 22/12/2016 ha fissato le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia (SPI) e alle prove per i sistemi di accumulo.

Sono soggetti a tale adempimento tutti gli impianti di potenza nominale superiore agli 11,08 kWp pena la sospensione di tutte le convenzioni attive (p.es. incentivi Conto Energia, scambio sul posto, ecc.).

Le Deliberazione in oggetto prevede che le verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione installati presso utenti attivi connessi in BT o MT, siano effettuate secondo i seguenti criteri:

  • nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione (MT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  • nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione (BT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno)

Le tempistiche per effettuare tale verifica variano a seconda della data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione dell’energia:

  • impianti entrati in esercizio dal 1 agosto 2016 in poi à entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  • impianti entrati in esercizio: dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016 à entro l’ultima data tra:
    a) il 31 marzo 2018
    b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    c) 5 anni dalla precedente verifica documentata
  • impianti entrati in esercizio: dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012 à entro l’ultima data tra:
    a) il 31 dicembre 2017
    b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
  • impianti entrati in esercizio: fino al 31 dicembre 2009 à entro l’ultima data tra:
    a) 30 settembre 2017
    b) 5 anni dalla precedente verifica documentata

 

Responsabile tecnico Albo gestori ambientali: pubblicati i quiz per l’abilitazione

Dal 04/09/2017 sono disponibili i quiz delle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico pubblicato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in ottemperanza a quanto previsto nella Delibera Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017.

Si ricorda che dal 16/10/2017 tutti i nuovi aspiranti responsabili tecnici, nonché tutti coloro in carica che debbano ricoprire l’incarico di nuove categorie o aumentare le classi di iscrizione, dovranno iscriversi presso le sezioni regionali di competenza e superare tali verifiche per poter ricoprire l’incarico.

I quiz per l’idoneità dei responsabili tecnici previste dall’articolo 13 comma 1 del D.M. 120/2014 (oltre 4000 quesiti con risposte), sono stati pubblicati e suddivisi nei moduli di cui all’allegato C della Delibera n.6 del 30/05/2017, ovvero:

– Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
– Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 – 4 – 5
– Modulo Specialistico. Categoria 8 – intermediazione e commercio rifiuti
– Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica di siti
– Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto

 

CONAI: modifiche alle procedure di dichiarazione

Con la presente si segnala che a partire dal 01/07/2017 sono state modificate le procedure di importazione di imballaggi. Si evidenzia come le importazioni dall’estero di merci imballate (imballaggi pieni) e/o di imballaggi vuoti devono essere dichiarate al CONAI al fine di essere assoggettati al Contributo Ambientale.

Fino al 30/06/2017 le dichiarazioni relative a tali importazioni avvenivano esclusivamente attraverso le procedure (ordinaria o semplificate) previste nel modulo “6.2- import”.

A partire dal 01/07/2017 le dichiarazioni di competenza dei periodi successivi (mensile entro il 20/08/2017; trimestrale entro il 20/10/2017 ed annuale entro il 20/01/2018) dovranno avvenire:

  • attraverso i moduli “6.1 imballaggi vuoti” (uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio) per le dichiarazioni di tutte le importazioni di imballaggi vuoti/materiale di imballaggi per uso diretto dell’importatore
  • attraverso il modulo “6.2 import imballaggi pieni” andranno dichiarati i pesi dei soli imballaggi di confezionamento delle merci importate (procedura ordinaria) o, in alternativa, si potrà applicare la procedura semplificata basata sul valore in euro delle importazioni di imballaggi pieni.

Da notare che per il materiale “plastica” sono state introdotte delle diversificazioni del contributo a seconda del circuito di recupero a cui afferiscono; nella relativa modulistica saranno specificate le relative fasce contributive diversificate a seconda della tipologia di plastica importata.

Sono previsti a breve corsi di approfondimento su:

  • “NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI – AI SENSI DEL NUOVO D.P.R. 120/2017”
  • “RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI – PREPARAZIONE PER ESAME DI VERIFICA REQUISITI DI IDONEITA’”

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.