INAIL: nuovo modello OT23 per la riduzione del tasso medio per prevenzione
INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT23 per la presentazione dell’istanza di riduzione del tasso medio per prevenzione e la Guida alla compilazione delle domande che verranno inoltrate entro il 29/02/2020, in relazione agli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa di settore, adottati dalle aziende nel 2019.
A seguito della revisione dell’intero sistema delle tariffe dei premi INAIL, introdotta dal D.I. 27/02/2019, sono stati ricondotte ad un unico articolo (art. 23) le azioni che portavano alla riduzione del tasso INAIL per prevenzione previste dalla normativa precedente (DM 12.12.2000) per il primo biennio di attività dall’art. 20 (Modello OT20) e dopo il primo biennio di attività dall’art. 24 (Modello OT24).
Il nuovo Modello OT 23 vale, dunque, per tutte le imprese, sia nel primo biennio di attività della PAT sia dopo il primo biennio di attività, e prevede l’attuazione di azioni migliorative per prevenzione che riprendono quelle del “vecchio” Modello OT24 dell’anno scorso, salvo alcune modifiche.
Le modalità di compilazione e di trasmissione del nuovo Modello OT23, nonché la scadenza per la presentazione sono sostanzialmente quelle previste dal Modello OT24 dell’anno scorso, pertanto la compilazione e la trasmissione è da effettuarsi in modalità esclusivamente telematica tramite applicativo presente nei servizi on line dell’INAIL entro il 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta.
Banca dati Fgas: dal 25 settembre comunicazione dei dati da parte delle imprese certificate
ll D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e stabilisce che dal 25/09/2019, le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
A partire da tale data, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento UE 517/2014, sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.
Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di Fgas in esse contenute:
- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
A. dall’installazione delle apparecchiature;
B. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C. dallo smantellamento delle apparecchiature.
Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.
Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competente il diritto di segreteria annuale pari a 21,00 €.
Intermediari esteri di rifiuti: chiarimenti sull’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
Con Circolare n. 9/2019 il Comitato Gestori ambientali fornisce brevi chiarimenti sull’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri a seguito del quesito posto da diverse imprese relativo alla rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione, che integra l’allegato IC del regolamento CE n. 1013/ 2006, del Parlamento e del Consiglio, sulle spedizioni di rifiuti, nella parte in cui viene chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione”.
Secondo il Comitato nazionale:
- nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di “esportatore”/ notificatore dei rifiuti come definito nella sezione IV, punto 14, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione ai sensi dell’art. 2, paragrafo 15, lettera a), reg. 1013/2006.
- nel caso di intermediario avente sede all’estero, che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di “importatore”/destinatario dei rifiuti così come definito all’articolo 2, paragrafo 14, del reg. 1013/2006 e nella sezione II, paragrafo 6, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.
Quindi, secondo il Comitato deve risultare iscritto all’Albo nella pertinente categoria:
- l’intermediario estero, in quanto notificatore;
- l’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell’articolo 18 del Reg. (CE) n. 1013/2006.
Invece, l’intermediario estero in quanto destinatario della spedizione rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.
Decreto FER1: arrivano gli incentivi ministeriali alla produzione di energia da fonti rinnovabili
Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09/08/2019 è stato pubblicato il Decreto 4 luglio 2019 (c.d. Decreto FER1) che sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti (indicati nell’Allegato 1 a tale Decreto) al fine del raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
ll nuovo Decreto prevede l’accesso agli incentivi, previe procedure di gara, per quattro gruppi differenti di impianti:
- Gruppo A: impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione.
- Gruppo A-2: impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto.
- Gruppo B: impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.
- Gruppo C: rifacimento totale o parziale di impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.
Gli incentivi sono riconosciuti all’energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall’impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.
Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/09/2019
Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/09/2019.