Preparazione per il riutilizzo: pubblicato il DM n. 119/2023
In data 01/09/2023 è stato pubblicato D.M. 10 luglio 2023 n. 119 del MASE relativo al “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“; esso entrerà in vigore dal 16/09/2023.
Nel dettaglio tale documento definisce:
- le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
- le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di cui al punto precedente;
- le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Il prodotto ottenuto dalle operazioni sopraindicate dovrà essere munito di un’etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».
Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023
Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.
Materiali da riporto: pubblicate Linee guida SNPA e l’Analisi del Rischio
Il Servizio Nazionale di Prevenzione Ambientale (SNPA) ha pubblicato le “Linee guida per la gestione dei materiali di riporto” e un documento sulle “Indicazioni per la l’applicazione dell’analisi del rischio” alle matrici materiali di riporto.
Tali Linee Guida propongono un percorso metodologico per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica; la procedura di valutazione della matrice di riporto, costituita da una commistione tra terreno e materiale antropico prevede: l’identificazione della matrice; il campionamento e la caratterizzazione; una fase valutativa dei risultati.
Responsabili Tecnici A.N.G.A.: novità e scadenza regime transitorio al 16/10/2023
Con Deliberazione n. 3 del 26/07/2023, l’Albo ha fornito precisazioni circa la possibilità di indire delle sessioni straordinarie per le verifiche dei responsabili tecnici; inoltre, con Deliberazione n. 4 del 26/07/2023, l’Albo modifica la Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 in ordine alla dispensa dalle verifiche di idoneità dei RT legali rappresentanti delle ditte iscritte. Si ricorda infine che il 16/10/2023 scadrà il requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio.
La Deliberazione n. 4 del 26/07/2023 stabilisce che il comma 5 dell’art. 2 della Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 risulta così sostituito:
“E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentate dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonchè abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.
Emissioni odorigene: pubblicate le linee guida del MASE
E’ stato pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) adotta le “Linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali”. Tale documento “mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee”.
Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa. Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad AUA, ad autorizzazione alle emissioni o a regimi autorizzativi in deroga ed in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad AIA.
Autorizzazioni alle emissioni e sostanze pericolose: novità in vigore dal 28/08/2023
Il D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102, entrato in vigore il 28/08/2020, ha apportato alcune modifiche inerenti i provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA o AIA, per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. In particolare, l’art. 3, comma 2, ha previsto che: “Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione”.
Le aziende quindi che al 28/08/2020 utilizzavano sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo come previsto dall’art. 272, comma 2, da cui originano emissioni in atmosfera, devono presentare entro il 28 agosto 2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Nel caso siano infatti utilizzate sostanze nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, miscele o prodotti con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente, non è più possibile aderire alle autorizzazioni a carattere generale di cui all’art. 272, comma 2.
CONAI: adempimenti Settembre 2023
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/09/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.