Tempistica cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali: nuova Circolare
Con Circolare n. 149 del 04/09/2018 il Comitato Gestori Ambientali ha stabilito le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione. Il Comitato nazionale ha stabilito una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.
In base alla tempistica stabilita:
- nel caso in cui le imprese restano per più di 12 mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M. 120/2014 (omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti con sospensione d’ufficio dall’Albo fino alla prova dell’effettuazione del pagamento), le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvedono entro la data del 20 ottobre a deliberare la cancellazione (ai sensi dell’art. 20, comma l, lettera f) del D.M. 120/2014), con decorrenza 15 novembre e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.
- nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 2 novembre.
Approvazione nuove linee guida Regione Veneto sul riesame delle AIA relative agli allevamenti
La Regione Veneto con D.G.R. n. 1100 del 31/07/2018 ha approvato le nuove linee guida per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) per gli allevamenti; si sottolinea come tale D.G.R. è composta dai seguenti allegati:
- Allegato A: Requisiti generali della domanda di riesame – Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale allevamenti
- Allegato B: Linee guida per la presentazione della domanda di riesame – Rinnovo delle Autorizzazioni Integrate Ambientali allevamenti a seguito della pubblicazione delle BAT conclusions
- Allegato C: Requisiti del Piano di Monitoraggio e Controllo
Trattamento rifiuti: adottate le BAT per le emissioni industriali
La Commissione europea con Decisione n. 2018/1147/UE del 10/08/2018 ha adottato le conclusioni sulle BAT (“migliori tecniche disponibili”) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva UE 2010/75/UE.
Esse contengono la descrizione delle tecniche, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione e di consumo associati e le indicazioni sul monitoraggio; tali indicazioni fungono da riferimento nella definizione delle condizioni stabilite dalle AIA di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Tali disposizioni si applicano alle attività di: smaltimento (esclusa la discarica) o recupero di rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 Mg al giorno; smaltimento (esclusa la discarica) di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno; recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno; deposito temporaneo di rifiuti pericolosi con capacità totale superiore a 50 Mg; trattamento a gestione indipendente di acque reflue provenienti da un’installazione di cui alle attività precedenti.
Codice dei dati personali: pubblicato il Decreto di adeguamento al Regolamento europeo della Privacy
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 205 del 04/09/2018 il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (c.d. Regolamento GDPR 2016/679), in vigore dal 25/05/2018. Tale Decreto, in vigore a partire dal 19/09/2018, apporta numerose modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), che viene ora armonizzato alle nuove regole del Regolamento europeo.
Fra le novità introdotte dal Decreto sopra citato al “Codice della Privacy” (D.Lgs. n. 196/2003) si evidenziano le seguenti:
- nuova soglia (14 anni anzichè 16 anni) a partire dalla quale il minore potrà autorizzare al trattamento dei dati personali su internet (per i minori di 14 anni occorre il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale). La modifica è contenuta nel nuovo Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione)
- introdotte alcune nuove definizioni:
“comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
“diffusione”: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- In merito alle sanzioni sono state modificate alcune parti del Codice della Privacy; in particolare viene modificato l’Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori) e l’Art. 167 (Trattamento illecito di dati), punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. Viene introdotto l’Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala), punito con la reclusione da uno a sei anni. Introdotto anche l’Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala), punito con la reclusione da uno a quattro anni.
CONAI: adempimenti comunicazioni in scadenza al 20/10/2018
Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20/10/2018 è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al 3° trimestre dell’anno in corso; in particolare:
- il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;
- il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;
- il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.