Banca dati Fgas: dal 25 settembre in vigore obbligo comunicazione dei controlli periodici
Dal 25/09 l’impresa o la persona certificata Fgas dovrà comunicare per via telematica i dati sugli interventi svolti su apparecchiature/impianti contenenti Fgas, in base a quanto stabilito dal DPR n. 146/2018.
Si ricorda che il DPR n. 146/2018 ha abrogato l’art. 16 comma 1 del DPR n. 43/2012, che prescriveva, per gli operatori (utilizzatori) di apparecchiature contenenti Fgas, la comunicazione a ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.
Il DPR 146/2018 prevede infatti che, a decorrere dal 25/09, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati Fgas, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018
Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti Fgas.
Apparecchi di sollevamento e carrelli industriali ed elevatori: aggiornamenti delle norme UNI di riferimento
Sono entrate in vigore recentemente alcuni aggiornamenti di norme UNI relative ad Apparecchi di sollevamento e Trasporti interni.
Nello specifico le norme di riferimento oggetto di aggiornamento risultano:
- UNI EN 13001-3-4:2019: Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 3-4: Stati limite e verifica dell’idoneità del macchinario – Ralle
- UNI EN 14492-2:2019: Apparecchi di sollevamento – Argani e paranchi motorizzati – Parte 2: Paranchi motorizzati
- UNI EN 1459-2:2019: Carrelli elevatori fuoristrada – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante
- UNI EN 16842-6:2019: Carrelli industriali semoventi – Visibilità – Metodi di prova e verifica
– Parte 6: Carrello contrappesato con guidatore seduto e carrelli fuoristrada con montante con capacità maggiore di 10 000 kg - UNI EN 16796-4:2019: Carrelli industriali – Efficienza energetica dei carrelli industriali – Metodi di prova – Parte 4: Carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico
- UNI EN ISO 24134:2019: Sicurezza dei carrelli industriali – Requisiti aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli
Riduzione rifiuti alimentari: nuovi metodi di misurazione dall’UE
Dal 17/10/2019 entra in vigore la Decisione UE 2019/1597 della Commissione UE del 03/05/2019 che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.
La Direttiva 2008/98/CE ha infatti imposto agli Stati membri di “includere la prevenzione dei rifiuti alimentari nei propri programmi di prevenzione dei rifiuti e di controllare e valutare l’attuazione delle proprie misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune”.
La Commissione ha pertanto stabilito una metodologia comune, stabilendo che gli Stati membri misurino le quantità di rifiuti alimentari separatamente per le seguenti fasi della filiera alimentare: a) produzione primaria; b) trasformazione e fabbricazione; c) vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti; d) ristoranti e servizi di ristorazione; e) famiglie.
Risulta pertanto chiaro che “la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari devono avvenire lungo l’intera filiera alimentare” poiché, precisa la Commissione, “i tipi di rifiuti alimentari e i fattori che contribuiscono alla loro produzione variano notevolmente tra le diverse fasi della filiera alimentare”, imponendo così una necessaria misurazione “fase per fase”.
Attestazione rinnovo periodico prevenzione incendi: scadenza decennale al 07/10/2019
Si ricorda che le attività soggette a rinnovo periodico ai fini della prevenzione incendi, in base a quanto stabilito dall’art. 11 del DPR 151/2011, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, se in possesso di certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/1988 e il 31/12/1999, entro 10 anni dall’entrata in vigore del sopracitato DPR, ovvero entro il 07/10/2019. Si tratta delle attività di cui ai punti 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell’allegato I al DPR 151/2011.
CONAI: aumento contributo ambientale per carta, legno e plastica
Il CONAI ha deliberato, con effetto dal 01/01/2020, l’aumento del contributo ambientale per i seguenti materiali:
- carta – aumento del 75% (sale da 20 a 35 €/t),
- legno – aumento del 29% (sale da 7 a 9 €/t),
- plastica fascia B2 – aumento del 66% (sale da 263 a 436 €/t)
- plastica fascia C – aumento del 48% (sale da 369 a 546 €/t).
Regione Veneto e Regione Lombardia: indirizzi e linee guida sul biogas
La Giunta Regionale Veneta con D.G.R. n. 1233 del 20/08/2019 ha definito le “Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti”.
Nello specifico la Regione Veneto prende atto che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018 e la relativa procedura applicativa predisposta da GSE sono i criteri statali che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e fornisce indirizzi alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia per autorizzare impianti che producono biometano da rifiuti
La Regione Lombardia in precedenza, con Decreto Dirigenziale n. 6785 del 15/05/2019, dettava le “Disposizioni finalizzate a disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite alle provincie ed alle città metropolitane ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 26/2003 in merito alle autorizzazioni di produzione di biometano da rifiuti”. Nello specifico, con riferimento al requisito di cui all’art. 184-ter lett. c) del D.Lgs n. 152/06, che ai fini della cessazione della sua qualifica di rifiuto prescrive che la sostanza o l’oggetto “soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”, il nuovo decreto della Lombardia dispone che “i criteri statali che definiscono il biometano quale prodotto, anche nel caso in cui derivi da un impianto di recupero di rifiuti, sono da individuarsi nel D.M. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa”.
Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/10/2019
Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/10/2019.