Informativa 10-2022: aggiornamento normativo e scadenziario

DM 02/09/2021 “Decreto GSA”: novità in vigore dal 04/10/2022

Il DM 02/09/2021 (c.d. “Decreto GSA), in vigore dal 04/10/2022, riporta i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del dlgs 81/2008“.

Esso abroga alcuni articoli del DM 10/03/1998, in quale sarà definitivamente abrogato, con l’entrata in vigore del DM 03/09/2021. Tra le novità introdotte e che entrano in vigore dal 04/10/2022, la frequenza dei corsi di aggiornamento ha ora cadenza almeno quinquennale. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, all’entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione / aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso da concludersi entro il 04/10/2023. Risulta inoltre variata la classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, adottando un approccio a 3 livelli di prestazione in funzione dell’obiettivo da garantire.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: definite le conseguenze per mancato adeguamento carrozze mobili

La Circolare n. 8 del 19/09/2022 definisce le modalità da adottare in caso di “Mancato adeguamento carrozze mobili”. A tale riguardo il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza ed evitare difformità nei dati riportati sui provvedimenti, oggetto di controllo da parte degli operatori delle forze dell’ordine, ha ritenuto necessario definire la corretta procedura che le Sezioni debbano attivare per le imprese che non risulteranno adeguate alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 3 del 24/06/2020.

Si ricorda come, la Deliberazione n.1 del 31/01/2022 aveva disposto che i provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24/06/2020 fossero aggiornati alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 3 del 24/06/2020, entro il 29/06/2022. Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito che le Sezioni regionali e provinciali a partire dal 15/10/2022 provvedano alla cancellazione d’ufficio:
a) delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24/06/2020;
b) dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti.

DM 15/09/2022: proroga entrata in vigore “Decreto controlli antincendio” al 25/09/2023

Nella GU n. 224 del 24/09/2022 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 15/09/2022 con cui vengono apportate modifiche al DM 01/09/2021 (“Decreto controlli antincendio”). Il nuovo Decreto dispone in particolare la proroga dell’entrata in vigore del “Decreto controlli antincendio” per quanto concerne i criteri di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio al 25/09/2023.

Sono inoltre apportate modifiche minori ad alcuni prospetti contenuti nell’allegato A che definiscono i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione teorico/pratica per tecnici manutentori di taluni presidi antincendio.

Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici: novità a seguito del DM 04/08/2022

Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato un comunicato recante le “Modalità di funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici”. Il Decreto MITE 4/08/2022, n. 304 individua infatti le modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

Sul portale ogni cittadino può trovare tutte le informazioni (dati ed elaborazioni personalizzate), utili per orientarsi sulle opportunità di investimento per il proprio immobile; le informazioni sono utili anche per finalità statistiche e di studio.
Si ricorda come in caso di omessa dichiarazione o mancanza dell’APE nei contratti di compravendita immobiliare, l’articolo 6 del D.lgs. n. 192/2005 prevede il pagamento della sanzione amministrativa che, comunque, non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.

Consulente ADR: novità sull’obbligo di nomina per le aziende

In base a quanto prescritto dalla revisione 2019 dell’Accordo ADR e RID, si evidenzia come a partire dal 01/01/2023 entrerà in vigore l’obbligo di nominare il consulente ADR/RID per tutte le imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose o rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR per qualsiasi quantità spedita o frequenza di spedizione.

Potranno, invece, usufruire delle esenzioni dalla nomina del consulente ADR/RID le aziende che effettuano solo le operazioni di carico e/o trasporto di merci pericolose o di rifiuti pericolosi in conformità con le casistiche previste dalla vigente disciplina, ovvero:

  • esenzione per imballaggio in quantità limitate (p.to 3.4)
  • esenzione parziale (p.to 1.1.3.6)
  • esenzione del numero limitato di operazioni: 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, 180 ton/anno (D.M. 4 luglio 2000)

Si evidenzia come, in base alla definizione dell’Accordo ADR/RID lo speditore è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi; quindi, è l’azienda che figura come mittente nel documento di trasporto o come produttore/detentore nel formulario di trasporto rifiuti.

Etichettatura ambientale: novità in vigore dal 01/01/2023

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entrerà in vigore il 01/01/2023 e si applicherà a tutti gli imballaggi immessi sul territorio italiano.

La sanzione per etichetta ambientale assente o non conforme è prevista dall’art. 261 c.3 del D.Lgs. 152/06, è di tipo amministrativo pecuniario e va da 5.200 a 40.000 €. Si applica a “chiunque immetta sul mercato italiano imballaggi privi dei requisiti di etichettatura”, in una logica di responsabilità condivisa fra utilizzatore e produttore dell’imballaggio. In capo al produttore dell’imballaggio ricade l’onere di veicolare all’interno della filiera l’informazione relativa all’identificazione dei materiali di imballaggio.
Il documento “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”, redatto dal MITE – Ministero della Transizione Ecologica e pubblicato in data 15/03/2022, costituisce il riferimento ufficiale in cui sono indicate le modalità per l’etichettatura.

CONAI: adempimenti in scadenza a Ottobre 2022

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/10/2022 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.