Modalità e condizione per iscrizione Albo Gestori Ambientali: nuove circolari dal Comitato nazionale
Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha emanato due nuove circolari in materia di requisiti per l’iscrizione all’Albo Gestori; in particolare:
- la Circolare n. 150 del 26/09/2018 riguarda un chiarimento sul requisito di capacità finanziaria previsto dal DM 120/2014 per l’iscrizione all’Albo;
- la Circolare n. 151 del 26/09/2018 chiarisce sulla quantità annua trasportata degli appartenenti alle Sottocategorie della Categoria 1.
Nello specifico la Circolare n. 150/2018 viene ricordato come il nuovo Regolamento di cui al D.M. n. 120/2014 ha modificato quanto previsto dal precedente D.M. 406/98 in materia di dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione. In passato si richiedevano vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa e, in alternativa, l’esibizione di “referenze bancarie”; l’attuale art. 11, comma 2, del D.M. 120/2014, dispone che il requisito in questione possa essere dimostrato mediante “affidamenti bancari”. Risulta quindi l’affidamento bancario l’unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria. Si ricorda che con Delibera 3 novembre 2016 n.5, il Comitato ha fissato criteri e requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, è stato fissato esclusivamente l’affidamento rilasciato da istituti bancari come strumento comprovante le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa.
Tale nuova previsione, scrive il Comitato, deve essere applicata anche alle altre categorie d’iscrizione. Pertanto, solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari viene riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l’iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.
La Circolare n.151/2018 richiama sempre la Delibera 3 novembre 2016, n. 5 che ha individuato le sottocategorie della categoria 1 le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua e di rifiuti complessivamente gestita.
Secondo il Comitato, le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della Delibera n. 5/2016 per le attività inquadrate nelle sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.
Decreto “sicurezza”: modificato l’articolo 99 del D.Lgs. 81/08 in merito alla notifica preliminare
In Gazzetta Ufficiale n.231 del 04/10/2018 è stato pubblicato il DL 4 ottobre 2018, n. 113 – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale. Il decreto in oggetto all’articolo 26 “Monitoraggio dei cantieri” apporta una modifica all’articolo 99, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto riguarda la notifica preliminare.
Per effetto di tale decreto vengono aggiunte le parole “nonché al prefetto” al comma 1, che così risulta modificato:
“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”.
Impiego fanghi da depurazione in agricoltura: chiarimenti e novità
In attesa della conversione in legge del Decreto “Genova”, si evidenzia come nel DL 28/09/2018, n. 109 è contenuta una norma specifica in materia ambientale, in particolare sui fanghi da depurazione e sul parametro di idrocarburi da rispettare, anche con riguardo ai marker di cancerogenicità.
Nello specifico l’art.41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione” stabilisce che: al fine di superare la criticità nella gestione dei fanghi di depurazione (ed in attesa di una revisione organica e attesa della normativa in essere) continuano a valere per l’utilizzo in agricoltura, i limiti dell’Allegato IB del D.Lgs. n.99/1992 fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è pari a 1.000 mg/kg t.q..
L’art. 41 dispone che per il parametro idrocarburi C10-C40, il cui limite da rispettare, di 1000 mg/kg t.q., tale valore limite si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L contenuta nell’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.
SISTRI: pubblicate le guide aggiornate sul sistema di tracciabilità dei rifiuti
In attesa di conoscere le sorti del SISTRI, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato alcuni documenti aggiornati sulle modalità di gestione del SISTRI; in particolare le nuove linee guida riguardano l’aggiornamento delle guide rapide ed i casi d’uso di trasporto intermodale e di gestione dei rifiuti. Si ricorda che fino al 31/12/2018 risulta in vigore il cosiddetto regime del “doppio binario”, con possibilità di utilizzo del sistema SISTRI o in alternativa l’impiego del “tradizionale” sistema di tracciabilità cartaceo dei rifiuti (FIR, Registro carico scarico rifiuti, MUD).
Ad oggi risultano obbligati ad essere iscritti al SISTRI i seguenti soggetti:
- ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI 10 DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
- attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi.
- ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO
- TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI
- GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
- NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI
Si intendono per tali i soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti stessi.
- OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
- TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori (con più di dieci dipendenti).
L’adesione volontaria in qualità di produttore, da parte di un produttore/trasportatore dei propri rifiuti non obbligato, comporta l’iscrizione al SISTRI anche per la categoria produttore/trasportatore di rifiuti.
- ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA
Rischio legionella: adempimenti e condizioni da rispettare
Le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, il 7 maggio 2015, prevedono l’obbligo da parte delle strutture a rischio di procedere alla valutazione del rischio da legionella e di predisporre il relativo documento di autocontrollo.
Le strutture considerate a maggior rischio sono quelle nelle quali risultano presenti impianti che comportano un moderato riscaldamento dell’acqua e la sua nebulizzazione (docce, aerosol, idromassaggi, sistemi importanti di condizionamento, saune, piscine, ecc.) o la presenza di utenti con sistema immunitario deficitario o alterato (strutture sanitarie, case di riposo, etc.).
Il rischio legionellosi dipende da diversi fattori, fra i quali si segnalano:
- Temperatura dell’acqua compresa tra 20 e 50°C.
- Presenza di tubazioni con flusso d’acqua minimo (tratti poco o per nulla utilizzati della rete, utilizzo saltuario delle fonti di erogazione).
- Utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte
- Caratteristiche e manutenzione degli impianti e dei terminali di erogazione (pulizia, disinfezione).
- Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento a ciascun impianto (fonte di erogazione, disponibilità di nutrimento per Legionella, presenza di eventuali disinfettanti).
- Vetustà, complessità e dimensioni dell’impianto.
- Ampliamento o modifica d’impianto esistente (lavori di ristrutturazione).
- Utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta.
- Presenza e concentrazione di Legionella, evidenziata a seguito di eventuali pregressi accertamenti ambientali (campionamenti microbiologici).
La Legionella comprende bacilli Gram negativi idrofili, ciò sta a significare che colonizza ambienti acquatici sia naturali che artificiali (reti idriche, impianti di climatizzazione, fontane, etc.); seppure prediliga ambienti acquatici caldi (tra i 25°C ed i 42 °C), riesce a sopravvivere anche a temperature fredde (fino a 6°C).
La legionellosi si acquisisce per via respiratoria ed il contagio avviene tramite inalazione degli aerosol contaminato ossia con presenza di legionella. Le Legionellosi non è altro che un’infezione che può sfociare in diverse forme cliniche tutte a carico dell’apparato respiratorio (es. Febbre di Pontiac, Malattia dei Legionari, etc.).
La valutazione del rischio è necessaria per acquisire informazioni sugli impianti in termini di:
- potenziali condizioni di proliferazione batterica al loro interno e di esposizione ad aerosol d’acqua che essi possono determinare;
- stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti sulla salute dei lavoratori operanti nella struttura e, più in generale dei frequentatori (in particolare gli utenti esterni o gli ospiti della struttura);
- definizione ed implementazione delle misure necessarie a mitigare il rischio, con un impegno di sforzi e risorse commisurati al potenziale impatto.
Una corretta valutazione del rischio correlato ad una struttura non può prescindere da un’accurata ispezione e conoscenza degli impianti a rischio, spesso partendo dagli schemi d’impianto aggiornati. Tale analisi ispettiva ha lo scopo di identificare i punti critici di ciascun impianto a rischio identificando quali siano i punti della rete (idrica ed aeraulica) che possano determinare un rischio per gli utenti e per i lavoratori.
I gestori di strutture ricettive devono effettuare e revisionare regolarmente la valutazione del rischio, almeno ogni 2 anni (preferibilmente ogni anno).
Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.