Trasporto transfrontaliero rifiuti: indicazioni dall’Albo su cessione temporanea veicoli
L’Albo Gestori ambientali con Deliberazione del 9 ottobre 2017 chiarisce sulla “Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti“. La Delibera nasce dalla necessità di garantire la tracciabilità dei veicoli, con l’immediata identificazione dell’impresa che temporaneamente li utilizza e stabilisce le condizioni e le procedure in grado di consentire variazioni temporanee della dotazione di veicoli così da conciliare le necessità operative delle imprese con l’esigenza di verifica puntuale del titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all’impresa utilizzatrice.
In particolare:
- l’articolo 1 detta le condizioni da seguire per l’utilizzo temporaneo dei veicoli nell’ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti; occorre infatti che:
- entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo, siane stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, siano iscritte all’Albo nella categoria 6 o abbiano richiesto l’aggiornamento della propria iscrizione ero siano iscritte all’Albo nelle categorie 1, 4 o 5 e svolgono, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DM 120/2014, l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale dì merci
- il veicolo temporaneamente ceduto non sia oggetto di ulteriori procedimenti d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
- l’impresa cedente non sia sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.
- l’articolo 2 definisce gli adempimenti a carico della impresa utilizzatrice, ovvero di presentare per via telematica alla Sezione regionale o provinciale competente, domanda di variazione dell’iscrizione per l’esclusivo incremento della dotazione dei veicoli nel rispetto delle condizioni sopra indicate, con specifico atto di notorietà.
All’Allegato C si riporta il Modello di contratto per la cessione temporanea dei veicoli tra imprese comunitarie iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (che effettuano l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti; alla scadenza del contratto il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente ed è escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.
Registro esposti sostanze cancerogene: nuove modalità di trasmissione dati
Per Datori di lavoro o loro delegati e titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT) dell’INAIL, dal 12 ottobre 2017 è disponibile il nuovo servizio online INAIL per la trasmissione del “Registro di esposizione”.
Con la Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 INAIL illustra le modalità di invio telematico mediante l’accesso ai servizi online del portale INAIL che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’INAIL sia della ASL competente per territorio.
I datori di lavoro pubblici e privati non titolari di una PAT provvederanno, invece, all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite pec.
L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di INAIL e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale INAIL.
Analogamente, nel caso di trasmissione via pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto. I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.
Sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori: chiarimenti da INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la pubblicazione della Circolare n. 3 del 12 ottobre 2017 ha fornito alcuni chiarimenti sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Come è noto, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall’art. 41 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un’unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria. Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori. In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
- 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
- art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
- 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.
Shopper e buste in plastica: nuove norme dal 1 gennaio 2018
Dal 1 gennaio 2018 le buste ultraleggere in plastica (con spessore inferiore ai 15 micron) utilizzate per pesare gli alimenti, saranno sostituite da bioshopper, buste biodegradabili e compostabili, prodotte in conformità alla norma UNI EN 13432. La legge di conversione del decreto legge Mezzogiorno, approvata lo scorso 1° agosto alla Camera, definisce nuove norme sulle borse di plastica leggere.
A decorrere dal 1 gennaio 2018 anche le buste e i sacchetti leggeri e ultraleggeri (con spessore delle singole pareti inferiore a 15 micron) utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in negozi alimentari quali panetterie, gastronomie, macelleria, pescheria e negozi di ortofrutticoli dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432. La norma UNI prevede che, a partire dal nuovo anno, queste buste per alimenti debbano essere prodotte e distribuite con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%.
Questo parametro dovrà successivamente diventare il 50% a partire dal 1 gennaio 2020 e il 60% dal 1 gennaio 2021, determinato in base allo standard Uni CEN/TS.
I sacchetti dovranno disporre dell’idoneità per uso alimentare ovvero la certificazione MOCA e dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento.
L’intento del legislatore nell’emanare questa nuova normativa è stato quello di contrastare e reprimere la pratica che eludeva la legge sugli shopper. La nuova norma conferma il contenuto della legge 28/2012 relativa alle buste e sacchetti monouso utilizzati per la spesa: sono commercializzabili i soli shopper monouso biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432 o quelli riutilizzabili con percentuali minime di plastica riciclata e spessori ricompresi tra 60 e 200 micron a seconda delle maniglie e degli usi. Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni di importo variabile da 2.500 a 100.000 € se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il valore delle buste fuori legge