Addetti a carico e scarico di gas: nuovo decreto sulla loro formazione
Con Decreto del 13/09/2018 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fissato i requisiti dei formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas.
Il decreto riporta i requisiti dei soggetti formatori, degli organismi addetti alla formazione del personale addetto a carico e scarico di gas naturale e biogas, indicando i termini della verifica finale e i dettagli del programma dei corsi.
Nello specifico l’art. 1 indica quali sono i soggetti formatori a norma del punto 6.1 dell’allegato del decreto del Ministero dell’Interno del 03/02/2016 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8″). Per ciascun intervento formativo dovrà essere indicato un direttore nominato dall’organismo formatore; tale formazione dovrà avere una durata minima di sedici ore, una parte teorica e una pratica e un numero di discenti non superiore a venti; la durata di tale corso potrà essere ridotta della metà, nel caso i discenti siano in possesso del certificato di formazione professionale ADR. Gli attestati di frequenza dovranno essere inviati dall’organismo formatore alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco competente.
Lavoro intermittente e prestazioni di lavoro straordinario: nuovo interpello ministeriale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’interpello n. 6 del 24/10/2018, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali.
In particolare, viene chiesto se in tale ipotesi sia possibile erogare unicamente il controvalore per la prestazione svolta come se si fosse in regime di orario ordinario di lavoro e non anche la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva.
Il ministero chiarisce che “con riferimento al campo di applicazione della disciplina in materia di orario di lavoro, si osserva che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, punto a) del citato D.lgs. n. 66/2003, è orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Tale disciplina, quindi, si applica a tutte le forme di lavoro subordinato con riferimento ai tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.
La circolare del Ministero n. 4/2005, nel fornire i primi chiarimenti e indicazioni operative con riferimento alla previgente disciplina del lavoro intermittente, aveva, da un lato, evidenziato come il legislatore non abbia imposto alcun obbligo contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa al fine di lasciare tale determinazione all’autonomia contrattuale delle parti, coerentemente con l’impostazione flessibile e modulabile della disciplina del contratto di lavoro intermittente. Dall’altro, la medesima circolare aveva ribadito a proposito del lavoro intermittente che si tratta … pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, ragione per cui la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.”.
“Alla luce del quadro normativo sopra riportato, la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.”.
Getto pericoloso di cose e inquinamento acque: chiarimenti e interpretazioni giurisprudenziali
In merito al getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), la Cassazione ha affermato che la violazione dell’art. 674 c.p. si realizza anche quando l’agente, versi in un luogo di pubblico transito cose atte a molestare od imbrattare le persone (Cass. Pen., n. 5763/2018). Nello specifico il caso in esame riguardava lo sversamento di acque maleodoranti e certamente ricche di elementi fortemente inquinanti, e come tali, fonte di evidente pericolo per la salute degli individui, nel letto di un torrente, attraverso tratti di terreno aperti al transito ed anche ad esso specificamente deputati.
In merito al danneggiamento (art. 635 del c.p.), la Cassazione aveva precisato in passato che “il danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635, comma 2, n. 1, in relazione all’art. 625, n. 7, c.p., può avere per oggetto non solo cose mobili […] ma anche cose immobili […] Nello stabilire tale aggravante per il danneggiamento, il legislatore ha avuto riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole di maggior tutela. Inoltre, tra i beni a precipua destinazione pubblica rientrano, espressamente, i fiumi, il lido del mare, la spiaggia e tutti gli altri beni elencati nell’art 822 c.c., ed è quindi stata affermata la configurabilità del delitto di danneggiamento su tali beni, con l’aggravante di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., in riferimento all’art. 625, n. 7, c.p., ribadendo che il legislatore, nello stabilire l’aggravante per il danneggiamento, ha avuto di mira non la natura mobiliare o meno del bene, ma la sua destinazione”. (Cass. Pen. n. 7150/2017).
Medico competente: comunicazioni dati allegato 3B D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
I medici competenti dal 1° novembre 2018 possono avviare l’inserimento, nel portale INAIL, delle comunicazioni relative all’allegato 3B (obbligo previsto dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.) riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2018. Le suddette comunicazioni saranno conservate nelle pratiche in lavorazione per eventuali modifiche e rese disponibili per l’invio alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio a decorrere dal 1° gennaio 2019. Resta l’obbligo, dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2019, di inviare i suddetti dati esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL, in applicazione dell’art. 4, c. 1 del DM 9/07/2012 e s.m.i..
CONAI: aggiornamento contributi ambientali e nota su borse di plastica
CONAI ha reso noto che dal 01/01/2019 saranno oggetto di modifica i seguenti contributi ambientali:
- aumentano a 20 €/t i contributi per gli imballaggi in carta e cartone, a 263 €/t per gli imballaggi in plastica e a 24 €/t per il vetro.
- diminuiscono rispettivamente a 3 €/t e a 15 €/t i contributi per gli imballaggi in acciaio e in alluminio;
Per gli imballaggi in legno è agevolato ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet nell’ambito di circuiti produttivi controllati, sia nuovi sia reimmessi al consumo; a tale scopo è diminuita la percentuale del peso del pallet da assoggettare a contributo ambientale, che passa dal 40% al 20%.
Inoltre, il CONAI ha reso disponibile una nota informativa sulle borse di plastica, che sintetizza le modifiche normative introdotte al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e chiarisce gli aspetti relativi alla commercializzazione delle borse in plastica e le informazioni obbligatorie da riportare sulle stesse borse commercializzabili.