Lavori in quota e priorità delle misure di protezione anticaduta: nuovo interpello ministeriale
Pubblicato un nuovo quesito dalla Commissione Interpelli Ministeriali relativo all’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva o individuale (obbligo di cui all’art. 148 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) nei lavori in quota per i quali (art. 111 del del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) questo obbligo non sembra sussistere.
Nello specifico il quesito posto risulta il seguente: “Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare? Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.
La Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun “contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.; l’art. 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
La norma è dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che disciplina i lavori in quota, e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.
End of waste: nuova disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto
Con Legge n. 128/2019 – di conversione del D.L. n. 101/2019 (c.d. decreto “Crisi Aziendali”) – entrata in vigore il 03/11/2019 è stata introdotta una nuova disciplina sul regime del c.d. “End of Waste”, ovvero sui criteri di cessazione della qualifica di rifiuto oggetto di trattamento dagli impianti autorizzati a tali operazioni.
L’art. 184-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., viene quindi riformulato introducendo una nuova disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto”, con nuove procedure di controllo, nonché l’istituzione di un Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero.
Il legislatore ha inoltre, fatto salve le autorizzazioni preesistenti per il recupero a fini di cessazione della qualifica di rifiuto rilasciate in precedenza “ad personam” dagli enti competenti.
Impianti gas: aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi
Con Decreto del Ministero dell’Interno 08/11/2019, pubblicato in GU n. 273 del 21/11/2019, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel DM 12/04/1996.
Il decreto si applica (art.1) alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar.
Ai sensi del nuovo DM 8/11/2019 gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle indicazioni della nuova regola tecnica (art. 5) ma non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta nel caso degli:
• impianti esistenti e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla precedente normativa.
• impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo VV.F.;
• impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa.
Trasporto merci e rifiuti pericolosi via mare: anticipata l’entrata in vigore dell’emendamento 39-18 IMDG code
Con la pubblicazione della circolare, Sicurezza della navigazione – Serie Merci Pericolose n. 35/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anticipato l’entrata in vigore dell’emendamento 39-18 del codice IMDG al 01/09/2019 anziché al 01/01/2020, come sarebbe previsto dalla risoluzione MSC 442.
Prevenzione incendi VVFF: modifica al codice e novità per le porte esterne tagliafuoco
Il DM 18/10/2019, in vigore dal 01/11/2019 apporta modifiche al Codice prevenzione incendi, tale provvedimento revisiona gran parte del Codice prevenzione incendi (di cui al DM 03/08/2015). Si ricorda che dal 20/10/2019, data di entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) è diventato cogente, ossia un riferimento unico per le attività “soggette e non normate” a seguito dell’eliminazione del cosiddetto “doppio binario”.
Le attività non normate sono quelle non provviste di una specifica regola tecnica che fino ad ora potevano avvalersi sia dell’approccio prescrittivo che del Codice di prevenzione incendi; dal 20/10/2019 con l’eliminazione del doppio binario, le attività non normate dovranno avere come riferimento solo il Codice di prevenzione incendi, indirizzandole verso una metodologia unica, aderente agli standard internazionali.
Dai VVFF inoltre è stata emanata una circolare esplicativa n. 16746 del 6 novembre 2019 sul regime di marcatura CE e omologazione di porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco; dal 02/11/2019 infatti devono essere obbligatoriamente immessi sul mercato tramite marcatura CE i seguenti manufatti tagliafuoco, ossia aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta ai fumi: finestre e porte esterne pedonali; porte e cancelli industriali, commerciali e da garage.
È infatti terminato il periodo transitorio in cui potevano coesistere, a discrezione del fabbricante, prodotti marcati CE o non marcati CE ai sensi della UNI EN 16034:2014.
Nuovi CAM per fornitura di stampanti e cartucce toner e a getto di inchiostro
Il 07/11/2019 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 261 con DM 17/10/2019 i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l’affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro, oltre al noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione.
I nuovi CAM nell’ambito della strategia nazionale sul GPP entreranno in vigore a 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’Allegato 2 al decreto del Ministro dell’ambiente del territorio e del mare del 13/02/2014, che stabiliva i precedenti criteri, risulta quindi abrogato.
Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/12/2019
Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato del 20/12/2019.